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2008-05-05 13:12:34

Garanzia casa e problema scarichi


Danieletutto
login
28 Aprile 2008 ore 08:59 6
Ciao a tutti. Pongo il mio problema: vivo in una bifamigliare sotto-sopra costruita nel 2000 e sono possessore da 1 anno. Ho 2 bagni di cui il più piccolo cieco. In questo dopo pochi mesi ha iniziato a scaricare male il water e addirittura veniva su la'cua dalla doccia. Causa: lo scarico del water si collega a 45° in orizzontale sullo scarico proveniente dal piano di sopra. Però collegandosi in posizione orizzontale in un tratto poi quasi orrizzontale per ca 6 mt, non ha la forza di scaricare per cui tutto quello che proviene dal piano sopra , un po alla volta va a bloccare il mio scarico anche perché secondo il mio idraulico dal mio water lo scarico per collegarsi al collettore fa un po di pancia e bisognerebbe spaccare il pavimento e rialzare il mio metro di tubo per dare un po di pendenza. In sintesi sono a rischio allagamento.
Chiedo se constatata tale anomalia e secondo me da imputare bal costruttore , è possibile rivalersi su questo?
grazie delle risposte
  • condominiale
    0
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    Lunedì 28 Aprile 2008, alle ore 13:22
    La garanzia decennale del costruttore vale sulle parti importanti dell'edificio: tetto, muri perimetrali, fondamenta, ecc.

    I tubi di scarico godono della normale garanzia biennale prevista dal Codice.

    Hai però possibilità di invocare il "vizio di costruzione" essendo tu in grado di dimostrare che la tubazione in oggetto non è stata fatta a regola d'arte.
    Dovrai far fare una perizia giurata da un professionista, portare in tribunale il costruttore che sicuramente cercherà di provare che la sua opera è perfetta.
    Insomma preparati a spendere tempo e denaro, senza la sicurezza di ottenere soddisfazione.

    Prova innanzitutto con una raccomandata al costruttore, citando il tuo idraulico, invoca la messa a norma dello scarico; in base alla reazione del costruttore deciderai tu stesso se rivolgerti all'avvocato e procedere nei suoi confronti.

  • nabor
    0
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    Lunedì 28 Aprile 2008, alle ore 15:52
    In tema, posso citare una sentenza un pò datata della Cassazione Civile, 21 aprile 1990, n. 3339: ''costituisce grave difetto dell'immobile (conseguendone la garanzia decennale a favore del committente) l'inadeguatezza recettiva e l'errata pendenza delle tubazioni della rete fognaria, che determinano la fuoriuscita di liquami, poichè, pur non pregiudicando la struttura dell'edificio, incidono notevolmente sull'utilizzabilità di un impianto essenziale dal punto di vista igienico e sanitario''

  • danieletutto
    0
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    Lunedì 28 Aprile 2008, alle ore 22:52
    Ho parlato oggi con un edile e mi ha detto che si potrebbe ovviare bucando la soletta e realizzare ex novo una tubatura parallela che correrebbe al piano di sotto in garage per poi riattaccarsi nel collettore principale, facendo così si dividerebbero le due condotte dai piani superiori. Penso però che sarebbe un lavoraccio non tanto quello di bucare la soletta ma per il bagno.

  • nabor
    0
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    Mercoledì 30 Aprile 2008, alle ore 15:01
    Se il problema si può risolvere, tanto meglio, ma non dimenticarti di denunciare formalmente il vizio, sia al costruttore, sia al precedente proprietario!

  • danieletutto
    0
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    Mercoledì 30 Aprile 2008, alle ore 22:16
    Ma per certificare la reale e difettosas disposizioni dei tubi di scarico a chi è meglio tra virgolette certificarla?
    Pensavo: 1 contattare il proprietario precedente e valutare assieme
    2 contattare l'impresario costruttore e valutare assieme
    3 considerare le varie opinioni
    4 contattare un avvocato "che sa" in materia o che ne abbia
    affrontato altri casi inerenti le garanzie casa
    5 munirsi di pazienza
    6 far valere senza remore i propri diritti
    7 cercare di fottere giustamente l'impresario essendo in ragione di
    fatto

  • nabor
    0
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    Lunedì 5 Maggio 2008, alle ore 13:12
    Come già suggerito, devi coinvolgere formalmente sia il tuo dante causa (precedente proprietario) sia il costruttore, e denunciare il vizio.
    Se questo si può eliminare, i costi dell'eliminazione andranno messi a carico dell'ex proprietario, o, se l'interessato dovesse rendersi inadempiente, del costruttore (ai sensi dell'art. 1669 c.c.)

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