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2014-09-08 13:42:25

Normativa porta rei


Anonymous
login
13 Ottobre 2006 ore 16:33 10
Ciao a tutti..
avrei una domanda riguardo l'utilizzo di porte REI. Sto costruendo casa e l'architetto responsabile del progetto mi ha detto che è necessario installare una porta tipo REI nel passaggio tra garage (seminterrato con annessa taverna e lavanderia) e la tromba della scala che porta al piano terreno.

1) Si tratta di un "obbligo normativo" che deve per forza essere seguito pena la non agibilità dell'abitazione oppure di una precauzione del progettista?

2)qual'è il livello minimo che deve essere installato? REI60, ..REI90...?

grazie a tutti per le risposte che fornirete!!

Ruspy
  • radiante
    Radiante Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 13 Ottobre 2006, alle ore 18:03
    Credo che basti una rei 120 ,non so se obbligatoria per civili abitazioni dovresti sentire i VVFF in ogni caso montare una porta tagliafuoco dal garage all'abitato è sempre buona ci stivi della benzia o del gasolio meglio essere prudenti

  • andreaspa
    Andreaspa Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 16 Ottobre 2006, alle ore 13:06
    Non conosco le normative di riferimento da farti leggere , ma secondo me sono obbligatorie e come minimo devono essere REI 120 . ciao

  • dendro
    Dendro Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 16 Ottobre 2006, alle ore 14:36
    La porta REI è obligatoria per separare attività a "rischio incendio" da altre attività ... ed i casi possono essere molti ma non mi sembra applicabile alla tua situazione. Trovi l'elenco sul DM del 16 febbraio 1982.

    Esempi di casi in cui è obligatoria la porta REI:
    - il garage contiene più di nove auto (ad esempio un garage a servizio di più abitazioni);
    - hai una centrale termica di potenza superiore ai 35 kW

    Sul livello REI: la scelta dipende dal tipo di atività ed esiste un metodo di calcolo ad hoc.

    P.S. comunque, al di la degli obblighi normativi e visti i costi (bassi) di una porta REI, non è comunque una brutta idea installarla tra garage e abitazione.

  • jones77
    Jones77 Ricerca discussioni per utente
    Martedì 17 Ottobre 2006, alle ore 09:59
    Il Decreto 1 Febbraio 1986 che riguarda "?Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l?esercizio di autorimesse e simili? indica ALL'ART.2 i criteri di realizzazione delle autorimesse del tipo misto con numero di autoveicoli NON SUPERIORE a nove, quindi anche il tuo caso. QUI DI SEGUITO TI RIPORTO L'ATICOLO DI LEGGE:

    ART. 2 Autorimesse aventi capacità di parcamento non superiore a nove autoveicoli.

    2.1. Autorimesse del tipo misto con numero di autoveicoli non superiore a nove:

    - le strutture portanti orizzontali e verticali devono essere almeno del tipo R60 e, se di separazione, almeno REI 60;
    - le eventuali comunicazioni ammissibili con i locali a diversa destinazione, facenti parte dell?edificio nel quale sono inserite, devono essere protette con porte metalliche piene a chiusura automatica; sono comunque vietate le comunicazioni con i locali adibiti a deposito o uso di sostanze esplosive e/o infiammabili.
    - La superficie di areazione naturale complessiva deve essere non inferiore ad 1/30della superficie in pianta del locale;
    - L?altezza del locale deve essere non inferiore a mt. 2,00;
    - L?eventuale suddivisione interna in box deve essere realizzata con strutture almeno del tipo REI 30;
    - Ogni box deve avere areazione con aperture permanenti in alto e in basso di superficie non inferiore a 1/100 di quella in pianta; l?areazione può avvenire anche tramite aperture sulla corsia di manovra, eventualmente realizzata nel serramento di chiusura del box.

    Box: volume delimitato da strutture di resistenza al fuoco definita e di superficie non superiore a 40 mq.

    CI VUOLE QUINDI PER LEGGE UNA PORTA ALMENO REI 60 COMPRESE LE STRUTTURE SI SEPARAZIONE( MURI SOLAI ECC.).

  • dendro
    Dendro Ricerca discussioni per utente
    Martedì 17 Ottobre 2006, alle ore 12:42
    Il Decreto 1 Febbraio 1986
    ...
    ART. 2 Autorimesse aventi capacità di parcamento non superiore a nove autoveicoli.

    2.1. Autorimesse del tipo misto con numero di autoveicoli non superiore a nove:

    - le strutture portanti orizzontali e verticali devono essere almeno del tipo R60 e, se di separazione, almeno REI 60;
    - le eventuali comunicazioni ammissibili con i locali a diversa destinazione, facenti parte dell?edificio nel quale sono inserite, devono essere protette con porte metalliche piene a chiusura automatica; sono comunque vietate le comunicazioni con i locali adibiti a deposito o uso di sostanze esplosive e/o infiammabili.
    ...

    CI VUOLE QUINDI PER LEGGE UNA PORTA ALMENO REI 60 COMPRESE LE STRUTTURE SI SEPARAZIONE( MURI SOLAI ECC.).

    Strutture portanti e separanti --> REI 60
    Comunicazione con altri locali --> porte metalliche (quindi in classe 0) con autochiusura ma NON necessariamente con omologazione REI

  • jones77
    Jones77 Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 18 Ottobre 2006, alle ore 08:46
    Beh secondo me anche una porta è considerata una struttura di separazione e deve quindi rispettare i requisiti di RESISTENZA AL FUOCO R.E.I. che si applica alle strutture e non hai materiali in piu deve essere di classe 0 di REAZIONE AL FUOCO che riguarda i materiali con cui essa è fatta. la RESISTENZA AL FUOCO e la REAZIONE AL FUOCO sono due cose differenti.

  • jones77
    Jones77 Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 18 Ottobre 2006, alle ore 09:20
    Altra precisazione, le strutture portanti NON DI SEPARAZIONE tra locali di destinazione diversa devono avere requisiti di R60 E NON REI60, ciò significa che basta conservare il requisito dato dal simbolo "R" con il quale si identifica un elemnto costruttivo che deve conservare, per un tempo determinato (60' nel nostro caso), la STABILITA'.

  • dendro
    Dendro Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 18 Ottobre 2006, alle ore 11:16
    Ciò che dice jones77 circa i requisiti R e REI e la distinzione tra RESISTENZA e REAZIONE, citando la normativa, è assolutamente corretto.

    Resta il fatto che, viste le norme, un elemento che svolge le funzioni di "porta" viene definito "porta" (appunto) o "elemento di chiusura" non "struttura di separazione"

    Ed il primo comma del DM relativo alle autorimesse, tratta di "strutture portanti" e di "strutture di separazione" mentre il secondo comma parla di "comunicazioni" e di relative "porte":

    - le strutture portanti orizzontali e verticali devono essere almeno del tipo R60 e, se di separazione, almeno REI 60;
    - le eventuali comunicazioni ammissibili con i locali a diversa destinazione, facenti parte dell?edificio nel quale sono inserite, devono essere protette con porte metalliche piene a chiusura automatica

    per cui se viene richiesta in modo esplicito una porta metallica, non vedo perché si debba installare una porta REI: resta, ovviamente, facoltà concessa quella di sostituire una semplice porta metallica con una REI 60

    Il tutto per dare un'informazione completa a Ruspa759 che può poi decidere se metere l'una o l'altra.

  • jones77
    Jones77 Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 23 Ottobre 2006, alle ore 15:39
    Capisco perfettamente il punto di vista interpretativo di Dendro anche perché la legge sopracitata non è del tutto chiara, a mio avviso, sul punto di installare o meno una porta REI. Vorrei però illustrarvi il ragionamento secondo il quale ritengo debba essere necessario installare una porta REI.

    L'allegato A del D.M. 30 Novembre 1983 "DEFINIZIONI GENERALI DI PREVENZIONI INCENDI" cita all'art. 1.11 " Resistenza al fuoco: Attitudine di un elemnto da costruzione (componente o struttura) a conservare, secondo un programma termico prestabilito e per un tempo determinato, in tutto o in parte: la stabilità R, la tenuta E, l'isolamento termico I, così definiti : ...., Pertanto: con il simbolo REI si identifica un elemento costruttivo che deve conservare , per un tempo determinato , la stabilità le tenuta e l'isolamento termico; .....

    Da ciò si evince che una porta, che può essere identificata con la sigla REI, deve essere considerata come un elemento costruttivo e quindi anche strutturale.

    Se tutto quanto sopra è giusto allora è anche vero che la dove si parla di strutture di separazione ciò comprende anche le porte, altrimenti se così non fosse le porte non avrebbero mai potuto avere dei requisiti di resistenza al fuoco ma bensì essere classificate solo per la reazione al fuoco e cioè sulla sola base delle caratteristiche di materiale con cui sono realizzate.

    A mio avviso la legge vuole,nella prima parte,indicare che le strutture di separazione debbano essere di caratteristiche REI 60, (comprese le porte), e poi specifica per quest'ultime anche che debbano essere in matallo piene e a chiusura automatica per scartare quei tipi di porta che pur avendo caratteristiche REI 60 sono realizzate con materiali diversi,( per esempio esistono anche porte in legno speciali che riescono ad essere certificate come REI ).

    Spero di essere stato chiaro nell'illustrarvi il mio ragionemento anche se riconosco che anche quello di Dendro può essere allo stesso modo corretto.
    Resta il fatto che in italia purtroppo non si può fare mai una legge chiara e che non debba ogni volta essere interpretata in centomila modi senza riuscire mai a capire quale sia quello giusto.

    saluti.

  • 64dami
    64dami Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 8 Settembre 2014, alle ore 13:42
    Salve, nel mio condominio qualcuno si è inventato ( e sono a chiederVi se ha ragione) che tra il corridoio di accesso delle cantine a la tromba delle scale deve essere installata la porta antincendio Rei al posto delle porte di legno esistenti. Chi ha ragione? Grazie Damiano

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