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2026-10-08 02:05:24

Pignoramenti mancati


Buonasera, a seguito decreto ingiuntivo dell'anno 2021 e conseguenti due pignoramenti mancati perchè il debitore non era in casa (come da verbale del funzionario), è stata indetta un'assemblea condominiale nel gennaio 2026 in cui la maggioranza ha deciso di anticipare i debiti.
Il condominio è stato creato apposta per fare i lavori straordinari sul tetto ma risulta che dal dicembre 2021 al gennaio 2026 non siano più stati fatti tentativi di pignoramento e il condominio è stato tenuto in essere ugualmente con conseguenti spese di amministrazione.
La situazione fiscale del debitore fa presumere che i soldi non saranno più recuperabili.
Esistono presupposti per contestare la decisione dell'assemblea visto il lasso di tempo in cui il problema è stato trascurato?
  • paolo f.
    0
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    Mercoledì 11 Marzo 2026, alle ore 18:01
    Sì, esistono presupposti per contestare la delibera del 2026. L'inerzia dell'amministratore dal 2021 al 2026 nel recuperare il credito, rende impugnabile la delibera che impone anticipazioni ai condomini virtuosi.
    Si consiglia di diffidare l'amministratore prima di procedere al pagamento e di valutare la revoca giudiziale per grave irregolarità.

  • robert_02
    0
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    Domenica 10 Maggio 2026, alle ore 16:55
    Secondo me, in casi del genere il punto non è solo stabilire se il debito esiste, ma capire perché il recupero non è stato attivato in modo tempestivo.
    Se l’amministratore resta inattivo per anni, il problema può ricadere ingiustamente sui condomini che invece pagano regolarmente.
    Prima di approvare nuove anticipazioni, io chiederei una ricostruzione precisa: importo del credito, atti già compiuti, eventuali solleciti, diffide, termini di prescrizione, possibilità di decreto ingiuntivo e valutazione concreta dei beni aggredibili del debitore.

  • jovis
    0
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    Mercoledì 17 Giugno 2026, alle ore 15:08
    In effetti mi risulta molto difficile recuperare il credito se il condomino ha raggiunto un'età molto avanzata, si dovranno attaccare i parenti o rivalersi sul pignoramento.

  • ligabue
    0
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    Mercoledì 7 Ottobre 2026, alle ore 20:05
    A mio avviso, esistono presupposti giuridici per valutare una contestazione, ma la strategia legale non deve colpire direttamente l'obbligo di anticipare i fondi, bensì la gestione inerte e negligente che ha causato il danno finanziario (le spese di amministrazione inutili e la perdita di chance di recupero). In un condominio, quando un condomino è moroso e i tentativi di pignoramento falliscono, la maggioranza ha il diritto (e spesso il dovere, per evitare distacchi di forniture o azioni esecutive da parte dei creditori del condominio) di istituire un fondo cassa morosi per anticipare le quote mancanti. Pertanto, la delibera di gennaio 2026 in sé, volta a ripartire il debito per coprire il buco, è generalmente considerata legittima dalla Cassazione se finalizzata alla sopravvivenza del condominio. Tuttavia, l'inerzia durata oltre 4 anni (dal dicembre 2021 al gennaio 2026) apre scenari di contestazione ben precisi: Responsabilità professionale dell'Amministratore: L'amministratore di condominio ha il dovere legale di riscuotere i contributi e agire coattivamente contro i morosi entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio (Art. 1129 c.c. e Art. 63 Disp. Att. c.c.).Azione di responsabilità: Se l'amministratore ha abbandonato le procedure esecutive per 4 anni senza una delibera autorizzativa dell'assemblea che disponesse di attendere, ha violato il mandato professionale.Danno emergente: Può essere chiamato a rispondere personalmente dei danni causati al condominio, ovvero le spese di gestione fisse del condominio (creato "apposta" e rimasto attivo inutilmente per anni) e la perdita definitiva della possibilità di recuperare il credito per prescrizione o aggravamento della situazione fiscale del debitore.Eccesso di potere della maggioranza: Se la maggioranza assembleare era a conoscenza dell'inerzia o ha deliberatamente votato in passato per "non agire", mantenendo in vita una struttura condominiale vuota al solo scopo di accumulare spese amministrative senza tentare il recupero, la delibera di gennaio 2026 può essere impugnata per eccesso di potere. Questo si verifica quando la decisione della maggioranza non persegue l'interesse comune, ma è frutto di un abuso che danneggia ingiustificatamente i condomini dissenzienti.Mancata chiusura del condominio "scopo": Se il condominio è stato costituito formalmente solo come "condominio di scopo" (per l'esecuzione dei lavori sul tetto), una volta esaurito l'appalto e preso atto dell'irrecuperabilità del credito, l'ente non aveva ragione di sostenere costi vivi di amministrazione per 4 anni in assenza di gestione ordinaria delle parti comuni. Questa anomalia gestionale supporta la tesi del danno da mala gestione.

  • espertodicasa
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 8 Ottobre 2026, alle ore 02:05
    Buonasera, aggiungerei alcune precisazioni alle risposte già fornite, perché occorre distinguere la legittimità della delibera assembleare dall'eventuale responsabilità dell'amministratore per il mancato recupero del credito.La prolungata inattività non determina automaticamente l'invalidità della delibera del gennaio 2026. È però importante verificare quale tipo di anticipazione sia stato approvato. La Cassazione, con sentenza n. 13631/2001, ha chiarito che la maggioranza non può semplicemente trasferire sui condomini in regola i debiti dei morosi, ammettendo invece, in situazioni di effettiva urgenza, la costituzione di un fondo cassa temporaneo per evitare danni maggiori. Occorre quindi esaminare il contenuto della delibera, le motivazioni dell'anticipazione e i criteri di ripartizione adottati.Un altro aspetto riguarda i termini di impugnazione. L'articolo 1137 del Codice civile prevede generalmente 30 giorni per chiedere l'annullamento della delibera, decorrenti dalla votazione per i condomini dissenzienti o astenuti e dalla comunicazione per gli assenti. Considerando che l'assemblea si è svolta a gennaio 2026, il termine potrebbe essere già trascorso, salvo eventuali iniziative tempestivamente intraprese. Restano comunque da valutare possibili vizi di nullità, che seguono un regime differente.Per quanto riguarda l'amministratore, l'articolo 1129 del Codice civile prevede precisi obblighi di riscossione dei crediti condominiali. Nel caso descritto, il decreto ingiuntivo e i due tentativi di pignoramento dimostrano che una prima attività di recupero è stata effettivamente svolta. Sarebbe tuttavia opportuno accertare perché le procedure si siano interrotte per oltre quattro anni e se siano state valutate altre forme di esecuzione, come il pignoramento presso terzi o di eventuali beni immobili.Suggerirei pertanto di richiedere copia del decreto ingiuntivo, dei verbali dei pignoramenti, della documentazione relativa alle successive attività di recupero, dei rendiconti condominiali e soprattutto del verbale dell'assemblea del gennaio 2026. Soltanto attraverso questi documenti sarà possibile valutare, con l'assistenza di un legale, eventuali responsabilità dell'amministratore e l'esistenza di un danno concretamente dimostrabile, comprese eventuali spese di gestione evitabili.Infine, il credito non deve considerarsi automaticamente prescritto o irrecuperabile per il solo trascorrere di quattro anni. Se il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il credito riconosciuto è generalmente soggetto alla prescrizione decennale prevista dall'articolo 2953 del Codice civile, salvo le necessarie verifiche sul titolo e sugli eventuali atti interruttivi.

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