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2009-03-05 21:08:04

Spese straordinarie tra alienante e compratore


Teddymax
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01 Marzo 2009 ore 11:58 3
Ciao a tutti.
Anch'io ho lo stesso problema:
- marzo 2008, vengono deliberate spese straordinarieper il rifacimento di un cornicione.
- giugno 2008, l'appartamento viene venduto a me senza sapere nulla delle spese straordinarie deliberate; sull'atto di acquisto dell'appartamento il notaio scrivere: Nel possesso legale di quanto oggetto del presente atto la parte acquirente viene da oggi (30 giugno 2008)immessa per tutto le conseguenze utili ed onerose mentre nel possesso materiale la stessa verrà immessa entro e non oltre il 31 agosto 2008, data entro la quale detto immobile dovrà essere lasciato libero da persone e cose. Le parti precisano che tutte le spese di ordinaria amministrazione, comprese quella di carattere condominiale, relative agli immobili come sopra alienati, resteranno ad esclusivo carico della parte venditrice, fino alla consegna materiale dell'immobile alla parte acquirente.
- agosto 2008, mi viene consegnato l'appartamento senza dirmi nulla delle spese straordinarie.
- settembre 2008, nel corso dell'assemblea ordinaria vengo a sapere delle spese straordinarie deliberate, l'amministratore dice che "spetterebbero" al precedente proprietario.
- ottobre 2008, vengono eseguiti i lavori deliberati nelle spese straordinarie.
- febbraio 2009, l'amministratore mi manda il riparto delle spese straordinarie chiedendomi la quota spettante al mio appartamento.
- il precedente proprietario, telefonicamente mi dice che spetta a me pagare perché i lavori sono stati eseguiti quando ero già io proprietario.
Le mie domande:
- in base a quanto scritto nell'atto notarile, l'amministratore può chiedere le spese straordinarie al precedente proprietario?
- se pago io le spese straordinarie, posso rivalermi sul precedente proprietario?
- gli eventuali costi dell'avvocato per il recupero della quota possono essere imputati al precedente proprietario?

Grazie a quanti risponderanno, Max
  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Domenica 1 Marzo 2009, alle ore 23:41
    Ho risposto alla tua domanda centinaia di volte nel forum, basterebbe usare il tasto "cerca" qui in alto.

    Comunque, la spesa in oggetto spetta al proprietario nel momento in cui è stata deliberata.

    Per confermare quanto sopra, come al solito ecco i precisi riferimenti:

    http://www.condomini.altervista.org/DebitiVecchi.htm

    Avverti il vecchio proprietario di non fare il "furbo".

    La spesa può essere richiesta a te dall'amministratore in base al 2° comma dell'art. 63 Attuazione del Codice Civile, ma tu hai il diritto di rivalerti nei confronti del vecchio proprietario.

    Ora hai tutti gli elementi per far valere il tuo diritto.

  • teddymax
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 5 Marzo 2009, alle ore 20:09
    Sapevo anch'io così, ma c'è un'altra scuola di pensiero.
    Se durante il periodo che intercorre tra il compromesso e la stipula l'assemblea delibera delle spese, per quanto il promittente compratore non sia a tutti gli effetti proprietario, sarà comunque lui a beneficiare dei risultati di queste spese.
    A parte poi le spese di poco conto, alcune spese più corpose vengono solitamente rateizzate in più bollette per cui può capitare che queste bollette vengano emesse col nuovo proprietario.
    Anche le spese condominiali e di riscaldamento vengono approvate in assemblea in anticipo per l'anno di esercizio e non è che il venditore sia tenuto a pagare le rate di condominio e di riscaldamento future.
    La delibera di una spesa NON è vincolante per il venditore, infatti usualmentesi consegna l'immobile con le spese pagate fino alla data della vendita relativa al periodo dell'anno in corso e dell'anno precedente, ma non di pagare le spese FUTURE che saranno invece a carico dell'acquirente.
    Questo segue il principio che a pagare è colui che è proprietario al momento dell'emissione della bolletta.
    Guarda qui: http://www.ipsoa.it/Shared/Download.aspx?NomeFile=P128_immo_2009_02_80.pdf

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 5 Marzo 2009, alle ore 21:08
    Attenzione
    A completamento della risposta che ti ho dato sopra, ti "riconsiglio" di leggere nel link che ti ho indicato sopra:

    http://www.condomini.altervista.org/DebitiVecchi.htm

    Leggi con attenzione la prima sentenza della pagina, l'ho appena inserita; la Suprema Corte ha cambiato linea di pensiero.

    Potrebbe adattarsi alla tua situazione.

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