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2008-06-04 10:53:34

Secondo acquirente in area peep


Gianluca_g
login
28 Maggio 2008 ore 13:26 16
Buongiorno,
so che l'argomento è stato affrontato varie volte, ma non riesco a trovare una sentenza di cassazione a cui varie volte si fa riferimento.
Io ho firmato un compromesso di acquisto di un appartamento in area peep.
Il prezzo pattuito è quello di mercato.
Dopo aver registrato il compromesso, gli attuali proprietari mi hanno dato la documentazione necessaria per poter accedere ad un mutuo e per predisporre il rogito, nella fattispecie il rogito precedente e la convenzione stipulata dalla cooperativa con il comune.
Ho letto la convenzione e lì c'è scritto che la casa può essere venduta solo a persone che rispettino certi vincoli di reddito e ad un prezzo agevolato.
Però non ho letto niente a proposito della durata di tale convenzione.
Ho letto su diversi post che esiste una sentenza di cassazione che stabilisce la durata massima di queste convenzioni a 20 anni. Potreste indicarmi dove recuperarla?
La casa è stata costruita nel 1989.
Se tale sentenza fa fede, posso tranquillamente acquistare la casa al prezzo pattuito con la certezza che se la rivendessi tra un anno potrei farlo al prezzo di mercato?

Grazie infinite per l'aiuto che fornite
  • nabor
    Nabor Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 28 Maggio 2008, alle ore 15:10
    Domanda, ma sia tu sia i tuoi danti causa (promittenti venditori) nel rogito dichiarate l'intero corrispettivo?

  • condominiale
    Condominiale Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 28 Maggio 2008, alle ore 16:24
    Non ci hai detto se la convenzione comunale che riguarda il rispetto di questi obblighi è "perpetua".

  • gianluca_g
    Gianluca_g Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 28 Maggio 2008, alle ore 16:24
    Io di certo non firmerò alcun atto di rogito che non riporti esattamente la cifra che abbiamo pattuito al momento del preliminare.

  • gianluca_g
    Gianluca_g Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 29 Maggio 2008, alle ore 07:36
    Ieri ho riletto tutta la convenzione, c'è scritto che chi acquistava gli appartamenti dalla cooperativa, per i primi 10 anni non poteva rivenderli nè affittarli, a meno di trafsreimenti di residenza in altro comune, passati i 10 anni potevano rivenderli solo a persone che avessero determinati requisiti di reddito e ad un prezzo stabilito dal comune.
    In caso di inadempienza di queste regole i venditori sono soggetti a sanzioni fino a 5 volte la differenza tra il prezzo percepito e quello stabilito dal comune, e l'atto di vendita viene annullato.
    Non ho letto altri termini temporali sulla convenzione, nè scadenze, nè altro.
    Questo significa che si intende perpetua?

    La convenzione è stata stipulata nel 1987, mentre gli attuali proprietari hanno fatto il rogito nel 1989.

  • nabor
    Nabor Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 29 Maggio 2008, alle ore 16:22
    La data cui fare riferimento è quella della convenzione, non quella del rogito antecedente, a mio avviso dovresti essere tranquillo circa la circolazione dell'immobile, essendo venuto meno il vincolo. Ti rimando ai numeri di febbraio-marzo della rivista www.greenlex.it, dove si parla dell'argomento.

  • condominiale
    Condominiale Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 29 Maggio 2008, alle ore 18:27
    Oltre alle preziose infoimazioni del link che ti ha indicato Nabor, dai un'occhiata anche alla finaziaria 99 che ha introdotto le novità circa le convenzioni comunali.

  • gianluca_g
    Gianluca_g Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 30 Maggio 2008, alle ore 08:52
    Sì, avevo già letto l'articolo che mi avete suggerito, ma lì mi sembra di capire che chi acquista ad un prezzo superiore a quello stabilito possa richiedere indietro la somma eccedente, non che l'appartamento sia vendibile liberamente.
    Tra l'altro, sulla convenzione c'è scritto che essa scaturisce dalla legge 865 del 1971.
    Ho scartabellato un po' di leggi ed ho letto che i commi dal 15 al 19 dell'art. 35 di questa legge, che sono poi quelli che stabiliscono i limiti di vendita, sono stati abrogati dalla legge 179 del 1992 (art 23 comma 2).
    Questo significa che non ci sono più limiti di prezzo?
    A complicare un po' di più le cose c'è uno studio del consiglio nazionale del notariato:

    http://www.notariato.it/portal/site/not ... 01010aRCRD

    A quanto ho capito neanche loro sanno esattamente come comportarsi,
    ed in effetti abbiamo sentito due notai, uno dei quali si rifiuta di fare il
    rogito al prezzo pattuito, ma pretende che venga fatta una perizia e che
    si scriva sull'atto il prezzo stabilito dalla stessa; l'altro dice che non c'è
    nessun problema.
    Chi ha ragione?
    Io non vorrei richiedere soldi indietro perché anche i venditori mi sembrano in buona fede, però non vorrei trovarmi in seguito nella stessa
    situazione in cui si trovano loro adesso, con il rischio che futuri acquirenti
    mi chiedano indietro dei soldi.
    Ultima considerazione, io ho letto che queste convenzioni durano tra 20 e 30 anni, non che perdono validità dopo i 20.

    Scusatemi per il fiume di parole, ma sono talmente confuso...

  • condominiale
    Condominiale Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 30 Maggio 2008, alle ore 09:14
    Non abbiamo mai detto che "perdono validità dopo 20 anni.

    Abbiamo detto che vi è una sentenza di Cassazione (più volte citata nel forum) che ha ribadito essere illegittima una convenzione che abbia durata maggiore di 20 anni.

    Purtroppo è solo una sentenza, non è una legge dello stato e per poter farla valere bisognerebbe attivare un contenzioso come come ha fatto il titolare di quel ricorso per il quale ha avuto soddisfazione in Cassazione.

  • nabor
    Nabor Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 30 Maggio 2008, alle ore 15:43
    Premetto che per potersi esprimere con pienezza di motivazione occorrerebbe disaminare i documenti, comunque, se, come scrivi, la convenzione è del 1987, ed ha durata ventennale, l'efficacia vincolante dovrebbe essere venuta meno per tutti gli aventi causa, compreso il tuo promittente venditore...

  • fpsoft
    Fpsoft Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 2 Giugno 2008, alle ore 22:05
    Gianluca_g, gli articoli abrogati cui ti riferisci riguardano il caso in cui il terreno sia in proprieta'. Se il terreno e' in diritto di superficie ("proprieta' superficiaria") l'abrogazione non la riguarda ed i vincoli riportati nella convenzione sono attivi. E' importante quindi sapere se sulla convenzione si parla di diritto di superficie (99 anni + 99 anni). Se ci sono vincoli sul prezzo, la cosa importante e' comunque scrivere sul rogito il prezzo effettivamente pagato - niente nero tanto per essere espliciti - in quanto con il decreto Bersani del Luglio 2006 si entra nel penale. Se i vincoli sussistono e' tua facolta', dopo il rogito, richiedere indietro la somma eccedente (ovviamente devi avviare un contenzioso). La nullita' dell'atto non e' piu' contemplata (anche se scritto sulla convenzione), l'atto "e' nullo per la parte eccedente".

  • nabor
    Nabor Ricerca discussioni per utente
    Martedì 3 Giugno 2008, alle ore 18:00
    Da quanto ha scritto Gianluca, il terreno è stato ceduto in diritto di proprietà. giusto?

  • ciciara
    Ciciara Ricerca discussioni per utente
    Martedì 3 Giugno 2008, alle ore 18:03
    Fpsoft, sei sicuro di questa cosa? Scusate se intervengo, ma il comune di Roma da me interpellato su questo punto ha detto il contrario. Cioè che tutti i vincoli sono abrogati.
    Ti consiglio di fare una richiesta di interpretazione al comune-dipartimento di urbanistica. Il comune di Roma con tutte le sue lentezze, mi ha risposto in 15 gg. chiarendomi tutta la faccenda.
    Cinzia

  • fpsoft
    Fpsoft Ricerca discussioni per utente
    Martedì 3 Giugno 2008, alle ore 19:31
    Nel mio caso sono in diritto di superficie 99+99 anni, la convenzione del 1987 riporta il calcolo del prezzo anche oltre i 30 anni. Il comune mi ha detto a voce che non c'e' piu' alcun vincolo in quanto la convenzione "è vecchia", ma non ha voluto mettermi niente per iscritto e quindi non mi ha convinto (la mia richiesta comunque è stata fatta "a voce"). Per ora ho inoltrato la richiesta del riscatto del diritto di superficie (nella nuova convenzione che si stipula c'e' scritto esplicitamente che decadono tutti i vincoli peep), nulla pero' mi vieta (in attesa che mi facciano sapere l'importo per il riscatto - potrebbero volerci anche due anni) di inviare la richiesta di chiarimenti tramite raccomandata. Il comune è Bari.

  • ciciara
    Ciciara Ricerca discussioni per utente
    Martedì 3 Giugno 2008, alle ore 19:42
    A me il comune di Roma l'ha messo per iscritto. La mia convenzione però è successiva al '92, anno in cui sono stati abrogati i vincoli.. Io l'ho buttata giù,chiedendo esplicitamente se il prezzo di cessione riguardava anche le vendite successive alla prima e se la risposta era affermativa di farmi sapere il prezzo di cessione. L'ho protocollata al dipartimento di urbanistica, dopo 15 gg mi sono presentata negli uffici e mi hanno consegnato la risposta. Secondo me il comune è tenuto a rispondere ad un'istanza fatta da un cittadino.
    Cinzia

  • fpsoft
    Fpsoft Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 4 Giugno 2008, alle ore 08:27
    Gianluca_g, non hai specificato se parliamo di terreno in diritto di superficie o di proprieta'.

    Comunque ho trovato questo documento:

    http://74.125.39.104/search?q=cache:95_VU3VKJi0J:www.notaioricciardi.it/PDF/AGGIORNAMENTI%2520GIUGNO%25202007.pdf+Quesito+n.+223-2007/C+%E2%80%93+Convenzioni+su+piani+di+zona&hl=it&ct=clnk&cd=2&gl=it

    Leggi il quesito n. 223/2007 "Convenzioni su piani di zona", magari ti puo' essere di aiuto.

  • nabor
    Nabor Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 4 Giugno 2008, alle ore 10:53
    L'ho letto anch'io, ma, a mio avviso, non è risolutivo: io propendo per una linea che vincoli tutti gli aventi causa, fino a scadenza della convenzione, al rispetto del vincolo sul corrispettivo. Si potrà alienare a prezzo di mercato, ma solo a convenzione scaduta...diversamente verrebbe meno il ruolo di strumento programmatico, attuativo di scelte politico-urbanistiche, conferito alle convenzioni edilizie.

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