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2009-10-01 16:35:04

Scarichi: dove finisce la responsabilità dell'impresa?


Lellaps
login
29 Settembre 2009 ore 14:21 7
Buon giorno a tutti,
vi scrivo perché vorrei chiedervi un consiglio riguardo a una ristrutturazione appena conclusa in un negozio di mia proprietà.
E' stato inserito da nuovo un bagno, che scarica in un pozzetto già esistente (e utilizzato anche per gli scarichi di una famiglia residente al secondo piano) dal quale poi i liquami convogliano nella fossa biologica.
Ho avuto quasi da subito il problema di dover andare, ogni 10-15 giorni, ad aprire il pozzetto per girare con un bastone i liquami e facilitarne lo scarico, altrimenti il pozzetto si riempie e gli scarichi si bloccano.
L'impresa mi ha presentato il conto, ma io ho detto che pagherò quando mi daranno uno scarico "funzionante", nel momento in cui hanno realizzato i lavori per gli scarichi, il pavimento era rotto ed era tutto ben esposto, possibile che non siano stati in grado di stimare se il pozzetto era sufficiente a processare i liquami miei e della famiglia già residente?
A detta dell'impresa no, loro dicono che gli scarichi li hanno realizzati (tra l'altro con le pendenze minime richieste) e che considerano terminato il loro lavoro.
Io mi chiedo: chi ha ragione?? E' vero che loro sono "a posto" e sono cavoli miei se il pozzetto esistente non è in grado di processare gli scarichi? Vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto
  • nabor
    Nabor Ricerca discussioni per utente
    Martedì 29 Settembre 2009, alle ore 17:51
    Ciao, parlando di responsabilità, ci sono un progettista e/o un direttore dei lavori?

  • anonymous
    Anonymous Ricerca discussioni per utente
    Martedì 29 Settembre 2009, alle ore 18:24
    Un geometra ha disegnato il progetto ed è a conoscenza delle mie lamentele, tant'è che si è fatto mio portavoce nella questione, però il tipo dell'impresa mi ha poi risposto, in via "ufficiosa" nei termini descritti sopra, ee...mi sono un po' preoccupata!!

  • cangini71
    Cangini71 Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 30 Settembre 2009, alle ore 14:21
    Se all'impresa è stato appaltato il compito di fare un bagno e collegare gli scarichi ad un pozzetto esistente, non credo gli si possa addossare la colpa del fatto che il pozzetto esistente non fosse idoneo.
    Qui forse è il colpevole è il tuo tecnico, non l'impresa. L'impresa, se li avesse individuati, ti potrebbe aver detto "secondo me forse ci potrebbero essere problemi", ma l'individuare questo tipo di problema credo fosse compito del tecnico direttore dei lavori.
    Poi se i lavori si commissionano ma non si fanno seguire da chi competente, è dura fili sempre tutto liscio .....

  • nabor
    Nabor Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 30 Settembre 2009, alle ore 15:21
    Mi sembra di aver dedotto che progettista e D.L. coincidessero...se l'impresa si è limitata ad eseguire le istruzioni ricevute (nudus minister, in termini giurudici), la responsabilità grava sul/sui professionista tecnico/i.

  • archibagno.it
    Archibagno.it Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 30 Settembre 2009, alle ore 15:31
    E' la D.L. (direttore dei lavori), è il responsabile.

    Doveva appurare che le pendenze fossero corrette, pendenza minima, non significa che poi sia funzionante, in quanto negli scarichi bisogna dare 1 centimetro di pendenza per metro di scarico, per cui se questa viene a mancare ci possono riscontrare seri problemi problemi.

    D.L. - DIRETTORE DEI LAVORI - Chi è il direttore dei lavori e quali sono le sue competenze.

    Il Direttore dei Lavori è la figura professionale scelta dal committente con lo scopo di seguire l'andamento regolare del cantiere,
    è il responsabile della vigilanza delle imprese in cantiere perché seguano le indicazioni progettuali e di direzione lavori.

    La sua responsabilità nei vizi è limitata ad una cattiva d.l. (non aver vigilato il cantiere, non aver segnalato alla committenza la non conformità dell'opera eseguita o in fase di esecuzione).

    L'emendamento del vizio sta alla committenza che o farà rifare il lavoro non coforme a regola d'arte, o ne farà fare uno riparatore concordato di eguale soddisfazione, o accetterà la non conformità andando a decurtare un importo imputabile al vizio (solitamente il valore del lavoro per la rimessa in pristino + il valore di svalutazione dell'immobile a causa di quel vizio se sussiste) dall'importo del contratto d'appalto all'impresa esecutrice.

    Oltre alla corretta esecuzione del progetto redatto dal progettista, il DIRETTORE DEI LAVORI si accolla anche tutta una serie di responsabilità corollarie, legate al rispetto di tante piccole norme, tra cui quelle sulla sicurezza (assieme al coordinatore per la sicurezza) e quelle igienico-sanitarie (se, per caso, nel cantiere scappassero fuori elementi di amianto o cose del genere).

    Deve essere una persona di VOSTRA fiducia, quindi non legata all'impresa esecutrice (salvo casi particolari): molto spesso, nelle piccole costruzioni e nelle ristrutturazioni,la figura coincide con quella del progettista.

    Questa figura può essere un geometra, un perito industriale, un ingegnere o un architetto.

    I compiti del Direttore dei Lavori sono molteplici e sono:

    La redazione dei SAL (Stato Avanzamento Lavori );
    La vidimazione di eventuali modifiche tecniche migliorative del progetto;
    E' il responsabile della vigilanza delle imprese in cantiere perché seguano le indicazioni progettuali e di direzione lavori;
    La stesura dei verbali di riunione e di eventuali ordini di servizio;
    Il rilascio di eventuali certificati che possono essere quelli di corretta posa in opera, di corretta esecuzione dei lavori o altri previsti dalla legge.

  • anonymous
    Anonymous Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 1 Ottobre 2009, alle ore 11:19
    Capito, quindi in sostanza me la devo prendere con il geometra!
    Grazie a tutti per i preziosi consigli!

  • nabor
    Nabor Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 1 Ottobre 2009, alle ore 16:35
    Hai capito bene. La denuncia dei vizi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1669 c.c. (raccomandata r.r.), mandala al D.L.- poi avrai un anno per decidere come agire...

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