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2011-07-28 11:50:22

Scadenza termini preliminare di vendita inadempienza acquire


Martygia
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27 Luglio 2011 ore 12:51 5
Buongiorno.
Sono proprietaria di un appartamento risultante da una ristrutturazione di un palazzo esistente; a marzo 2011 ho firmato un compromesso di vendita dove ci impegnavamo ad anfìdare al riguto entro il 31/07/2011, con conseguente ricezione di caparra da parte del compratore.
L'atto era fissato per il 21/07/2011, ma il giorno prima l'acquirente ci chiama dicendo che la banca gli ha negato il mutuo perché nel ventennale che hanno richiesto sull'immobile, risulta esserci una donazione su una particella del palazzo prima esistente.
Gli abbiamo dato tutti i documenti in nostro possesso e messo in contatto con i notai che all'epoca si sono occupati della faccenda, specificando che nessuno dei proprietari degli appartamenti del palazzo ha mai avuto problemi per rigutare gli atti di acquisto.
Ad oggi, a tre giorni dalla scadenza dataci nel compromesso, l'acuqirente temporeggia; gli abbiamo detto di essere disponibili ad attendere qualche giorno, magari un mese con una postilla al compromesso per posticipare la data di scadenza, ma non oltre in quanto anche noi abbiamo delle pendenze che risolviamo con la vendita.
Se non si ritiene disponibile entro la data del compromesso ad estendere il termine, cosa dobbiamo fare? dobbiamo mandare noi una raccomandata? dicendo cosa?
Grazie!
  • nabor
    0
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    Mercoledì 27 Luglio 2011, alle ore 17:33
    Buongiorno, a meno che l'ottenimento del mutuo non fosse stato previsto come condizione per l'efficacia del preliminare, la Vs. controparte è già inadempiente. Comunque, consiglierei una diffida ad adempiere formale, r.r. (verso il promissario acquirente), intimandogli un termine perentorio per andare al rogito.

  • martygia
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 27 Luglio 2011, alle ore 18:54
    Grazie per avermi rissposto innanzitutto!
    Nel compromesso l'atto non è subordinato all'ottenimento del mutuo, si dice solo che la restante parte del prezzo pattuito sarà in tutto o in parte pagato con mutuo.
    La lettera di cui mi parla deve partire da noi venditori o da un legale? e dobbiamo aspettare la scadenza dei termini, e quindi lunedì 1 agosto o già farla partire prima del 31 luglio?
    Se nel caso dovesse partire prima della scadenza registrata sul compromesso, eventualmente nel fine settimana l'acquirente si facesse sentire chiedendo ufficialmente altri giorni (che telefonicamente gli abbiamo fatto capire di essere disposti a concedere, senza con questo arrivare a settembre), cosa dovremmo dire? o nel far partire la lettera dobbiamo avvisarlo? non vorremmo inasprire la cosa.... la caparra è molto cospicua....


    Grazie sin d'ora!

  • nabor
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 27 Luglio 2011, alle ore 20:24
    La diffida potete inviarla anche voi. considerando la prossimità delle date, attenderei il primo agosto....

  • martygia
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 27 Luglio 2011, alle ore 21:06
    Ma noi in tutto ciò rischiamo qualcosa? mi spiego.... il fatto che nel palazzo non più esistente dove è stato eretto il "mio" ci fosse stata una donazione non è un "vizio" che potrebbe portare la parte acquirente a voler indietro la caparra non essendone stata a conoscenza prima di firmare il compromesso, giusto? tra l'altro, gli appartamento sono stati a suo tempo tutti già rogitati, e nello specifico, anche nel mio caso, io non ne venni a suo tempo a conoscenza in quanto la banca aveva sbrigato tutto con i notai dell'epoca.
    Infine, nell'atto di provenienza del mio appartamento che ho fornito all'acquirente per la richiesta di mutuo, quindi il mio contratto di allora,non vi è da nessuna parte menzione di questa donzione, a conferma, secondo me del fatto che non sia un vizio che rende "invendibile" l'immobile.
    Non sarebbe possibile per noi versare il doppio della caparra.....

  • nabor
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 28 Luglio 2011, alle ore 11:50
    Ritengo, dalla Sua descrizione di fatti e circostanze (documentate), che il vizio non sia imputabile a Voi in alcun modo.

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