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2010-02-16 14:17:27

Ritardo nella consegna immobile


Sophie64
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28 Dicembre 2009 ore 15:11 11
Buongiorno, ho stipulato il 05/11 compromesso per l'acquisto di un appartamento con scadenza per rogito il 31/12.
Nel frattempo ho anche venduto il mio appartamento, ho rogitato in data 17/12 la vendita consegnando le chiavi della casa sapendo che il 21/12 avrei rogitato la casa acquistata. Tutto seguito da un'unica agenzia immobiliare. Il giorno del rogito il venditore senza un minimo preavviso ha detto che poteva rogitare ma non poteva consegnare l'appartamento, a quel punto ho scritto una email all'agenzia dicendo che io avrei rogitato e pagato con la consegna delle chiavi nei tempi stabiliti. Il rogito è stato spostato al giorno 28/12 ma in quella data la Banca che mi concede il mutuo non era disponibile quindi niente rogito nemmno oggi.
Faccio presente che sono una signora sola con 2 figli e mi sono fatta ospitare da un conoscente dato che nel giro di una settimana sarei entrata in possesso della nuova casa e i miei figli sono dai nonni. Avevo anche già preso accordi con imbianchino e traslocatori che ho dovuto per il momento sospendere.
Nuova data del rogito il giorno 07/01.
Pensavo che dato il disagio che aveva causato il venditore mi concedesse di poter almeno iniziare a fare i lavori, fino ad oggi nessuna notizia.
A questo punto il venditore potrebbe dire che è per colpa della mia banca se oggi non si fa il rogito.
Ora sono molto incattivita e mi sento presa in giro, sul compromesso non è scritta una penale per ritardata consegna ma volevo sapere se posso comunque per Legge pretendere il pagamento di una penale per il disagio che devo sopportare e come fare per ottenerla.
Se lui avesse rispettato la data del 21/12 tutto sarebbe andato a buon fine perché era già tutto programmato.
Posso rifiutarmi di acquistare la casa se non mi viene consegnata entro il 31/12 e chiedere la restituzione del doppio della caparra ed il rimborso di tutti i danni e spese che devo affrontare ?? Quali sono i tempi e come faccio ??
Faccio presente che anche i mobili sono provvisori nel mio vecchio box per gentilezza del nuovo proprietario che mi ha concesso di lasciarli lì sapendo che il 21/12 avrei avuto la nuova casa.
Chiedo un vostro consiglio per risolvere questa situazione. Grazie di tutto.
  • miaomiao
    0
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    Lunedì 28 Dicembre 2009, alle ore 19:12
    Purtroppo non c'è molto da fare, anche quando nel compromesso il termine di consegna venga indicato "essenziale" e vengano stabilite delle penali per ritardata consegna, alla fine il venditore tende sempre a fare i suoi porci comodi. ti consiglio comunque di non rogitare l'immobile se il venditore non lo ha liberato, ti potresti esporre a conseguenze davvero spiacevoli (il venditore potrebbe anche asserire che è in affitto "in nero" ). se nel compromesso c'è scritto che l'immobile deve essere rogitato entro la tal data, libero da persone e cose e con la consegna delle chiavi, COSI' DEVE ESSERE!!!!!!!!!!!non ci si sveglia il giorno prima con richieste assurde, a che cosa pensava quando firmavate il compromesso, lo potresti anche denunciare per false dichiarazioni. SONO SOLO PROBLEMI SUOI LIBERARE L'ALLOGGIO.

  • sophie64
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 28 Dicembre 2009, alle ore 19:21
    Grazie, ma se io rinuncio all'acquisto alla fine ci rimetto pure, a cosa vado incontro nel fare ciò??

  • miaomiao
    0
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    Martedì 29 Dicembre 2009, alle ore 08:30
    Dipende dal compromesso, se lui è inadempiente rispetto quanto convenuto hai il diritto di risolvere il contratto chiedendo il doppio della caparra confirmatoria versata. Puoi anche chiedere l'esecuzione del contratto di compravendita in via giudiziale, ma con questa seconda ipotesi potrebbero volerci degli anni. Fatti consigliare da un bravo avvocato. in ogni caso, è una causa vinta in partenza.

  • nabor
    0
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    Lunedì 4 Gennaio 2010, alle ore 14:15
    Ciao, direi che hai molte ragioni, ma, se il termine di perfezionamento della compravendita (c.d. termine per rogitare) non è stato qualificato come perentorio, non è scontato dimostrare il fondamento della propria azione...

  • miaomiao
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 7 Gennaio 2010, alle ore 18:02
    Come è andata a finire, sei riuscita a rogitare la tua casa?

  • nabor
    0
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    Venerdì 8 Gennaio 2010, alle ore 15:19
    Ciao Sophie, credo che il caso sia d'interesse generale...

  • persepoli
    0
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    Martedì 16 Febbraio 2010, alle ore 11:55
    Buongiorno, il mio è un caso simile.
    Più di 2 anni fa ho acquistato un immobile da edificare che doveva essere consegnato entro 24+3 mesi.
    il tempo è scaduto e i lavori sono ben lontani dall'essere completati.
    io intanto ho però pagato le rate concordate.
    nel contratto si cita la possibilità di recesso (scaduto il termine di cui sopra) ma non sono indicate penali.
    la domanda è: in ogni caso vale la regola della restituxione delle somme versate x 2 ?
    se le penali non sono indicate, si possono almeno richiedere i danni ?
    grazie

  • lollolalla
    0
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    Martedì 16 Febbraio 2010, alle ore 12:41
    Il x2 vale solo per la caparra confirmatoria o penitenziale in caso di rescissione del contratto, non per tutte le rate versate...
    I danni li puoi richiedere, ma occhio che devono essere documentabili (es. affitto, stoccaggio mobili,...).
    L'impresa si attaccherà sicuramente al fatto che non tutto il ritardo è a lei imputabile (es. maltempo, ritardo nelle concessioni comunali, ecc.). Ma visto che è così tanto, dovresti riuscire a spuntare sicuramente qualcosa a titolo di risarcimento danni.

  • persepoli
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 16 Febbraio 2010, alle ore 12:49
    Grazie mille

  • persepoli
    0
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    Martedì 16 Febbraio 2010, alle ore 13:12
    Scusate ancora una cosa: nel contratto preliminare c?è la possibilità di recesso da febbraio (ovvero alla scadenza dei 24+3 mesi x la conclusione dei lavori), senza però specificare entro quando devo esercitarlo.
    ciò significa che posso rescinderlo in qualunque momento da oggi in poi ?
    grazie ancora

  • nabor
    0
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    Martedì 16 Febbraio 2010, alle ore 14:17
    Ciao, ai sensi dell'art. 1541 c.c., il diritto al recesso si prescrive in un anno dalla consegna dell'immobile, che, nel tuo caso, non è ancora avvenuta. Io, in ogni caso, farei precedere l'esercizio del diritto da una diffida adempiere (RR), assegnando un termine a tale scopo. Rispetto alla caparra, mi sembra che Lalla abbia ben chiarito i profili sottostanti alla funzione di questa.

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