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2005-08-11 15:32:53

Responsabilità dell'architetto


Marcoe.
login
10 Agosto 2005 ore 15:01 1
Ho recentemente ristrutturato un casale in Toscana dove però l'Architetto (che è anche il Direttore dei lavori) mi ha dato non poche noie. Le chiavi mi sono state consegnate nel luglio 2003.
Innanzitutto mi furono installati degli infissi in pioppo invece del castagno come da me richiesto. Ho segnalato la cosa al Direttore dei Lavori che però si è rifiutato di rimpiazzarle. In seguito, delle crepe nella camera da letto al primo piano: l'ingegnere dell'Architetto ha affermato che si trattava del movimento delle vecchie fondamenta ma si è rifiutato di rilascarmi un rapporto per iscritto, a questo aggiungiamo penetrazioni d'acqua nelle porte,etc.
Per l'esterno avevo richiesto all'Architetto di richiedere un permesso per una piscina di 10 per 5m e mi stato concesso un permesso di 12 per 6m. Insomma, stufo di tutto quanto ho cambiato Architetto e qualche mese dopo mi è arrivata un'ulteriore parcella aggiuntiva da parte dell'Architetto sostituito che attualmente minaccia di ottenere un decreto ingiuntivo.
Ritengo che molti miei diritti siano stati calpestati e che il lavoro svolto dall'architetto era decisamente scarso rispetto al suo onorario.
DOMANDA:So che l'azione per i vizi riconoscibli si prescrive in un anno, quindi vorrei sapere quali altri mezzi ho a disposizione per difendermi...forse la Responsabilità del Direttore dei Lavori o se è ravvisabile un vizio nella progettazione (si pensi alle crepe che si sono verificate dopo breve).
Inoltre l'Architetto rifiutava di consegnarmi i permessi e le concessioni ottenute.
Grazie
  • gigi0
    Gigi0 Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 11 Agosto 2005, alle ore 15:32
    Art. 1665 Verifica e pagamento dell`opera
    Il committente, prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare l`opera compiuta.
    La verifica deve essere fatta dal committente appena l`appaltatore lo mette in condizione di poterla eseguire.
    Se, nonostante l`invito fattogli dall`appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro un breve termine, l`opera si considera accettata.
    Se il committente riceve senza riserve la consegna dell`opera, questa si considera accettata ancorché non si sia proceduto alla verifica.
    Salvo diversa pattuizione o uso contrario, l`appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l`opera è accettata dal committente (att. 181).

    Art. 1666 Verifica e pagamento di singole partite
    Se si tratta di opere da eseguire per partite, ciascuno dei contraenti può chiedere che la verifica avvenga per le singole partite. In tal caso l`appaltatore può domandare il pagamento in proporzione dell`opera eseguita.
    Il pagamento fa presumere l`accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto il versamento di semplici acconti (att. 181).

    Art. 1667 Difformità e vizi dell`opera
    L`appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell`opera (1668). La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l`opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall`appaltatore.
    Il committente deve, a pena di decadenza (2964), denunziare all`appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l`appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.
    L`azione contro l`appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell`opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna (att. 181).

    Art. 1668 Contenuto della garanzia per difetto dell`opera
    Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell`appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell`appaltatore (1223).
    Se però le difformità o i vizi dell`opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto (2226; att. 181).

    Art. 1669 Rovina e difetti di cose immobili
    Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l`opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l`appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.
    Il diritto del committente si prescrive (2934) in un anno dalla denunzia.

    I vizi palesi devono essere denunciati subito e non entro un anno! Il mio professore di diritto soleva dire: "... non un minuto dopo la consegna!".

    Devi pretendere il rispetto del contratto, del capitolato d'appalto ed un'esecuzione a regola d'arte: ti sei affidato a dei professionisti e non a ciarlatani; oppure i ruoli si sono confusi?

    Puoi chiedere la verifica della parcella all'Ordine degli Architetti, ma per intraprendere un'azione contro il tuo professionista, dovresti avvalerti di un avvocato e di un consulente tecnico.

    Nel frattempo potresti tentare una conciliazione presso il Giudice di Pace.

    Naturalmente ogni tua affermazione deve essere provata, mediante documenti o testimonianze, ovvero perizia tecnica.

    L'avvocato probabilmente potrebbe consigliarti un accertamento tecnico preventivo che andrebbe chiesto al Giudice.

    Col fai da te potresti rischiare qualche querela, anche se dalle tue parole, mi pare tu abbia incontrato degli emeriti cialtroni.

    Ti prego di farci conoscere gli sviluppi della vicenda.

    Auguri.

    Gigi

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