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2009-02-06 18:32:07

Residenza coabitazione e nucleo familiare


Utente-libero2006
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02 Febbraio 2009 ore 14:03 7
Salve, devo spostare la mia residenza presso una abitazione dove già risiede il proprietario.Presso l'ufficio anagrafe hanno detto che in questo modo entro a far parte del nucleo familiare del proprietario già residente. Io e il proprietario non abbiamo rapporti di parentele o affinità, nel caso specifico usufruisco di una stanza e dei servizi, non pago nulla di affitto perché in cambio gli faccio compagnia durante le ore notturne ma dividiamo le spese condominiali e la tassa sulla spazzatura, non capisco perché devo far parte del suo nucleo familiare e non riesco a risolvere la questione all'ufficio anagrafe.
Ma non è possibile avere la stessa residenza coabitando senza essere lo stesso nucleo familiare?
Qualcuno sa darmi delucidazioni in merito? Grazie
  • condominiale
    0
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    Lunedì 2 Febbraio 2009, alle ore 14:40
    Devi ovviare al problema facendo redigere dal proprietario un "comodato gratuito" d'uso di un locale dell'unità immobiliare.

    In questo modo l'ufficio comunale non può nulla obbiettare.

  • utente-libero2006
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 2 Febbraio 2009, alle ore 15:52
    Scusa posso utilizzare un modulo standard? potresti indicarmi un facsimile da usare
    ancora grazie

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 2 Febbraio 2009, alle ore 18:29
    Basta un semplice foglio di carta comune con "quattro" righe scritte ....

    comunque:

    Comodato di beni immobili
    Con la presente scrittura privata, da registrarsi nei termini di legge e avente ogni effetto di legge, tra i sottoscritti:
    - con sede in , iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di , al n. , Codice Fiscale Partita Iva , in persona del legale rappresentante pro tempore , nat a , il , residente in , Codice Fiscale , di seguito indicata anche come comodante, da una parte;
    - con sede in , iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di , al n. , Codice Fiscale Partita Iva , in persona del legale rappresentante pro tempore , nat a , il , residente in , Codice Fiscale di seguito indicata anche come comodatario, dall'altra parte;
    si conviene e si stipula quanto segue:
    1. la società prima dà e concede in temporaneo comodato alla società secon , che accetta, i seguenti beni immobili:
    - in Comune di appezzamento di terreno distinto alla partita n. , foglio , della superficie di ha. con soprastanti fabbricati ad uso ufficio e capannone per custodia attrezzi ed automezzi;
    - in Comune di appartamento al piano composto di n. vani, oltre cantina e solaio, di superficie circa di mq. immobile che si trova nello stato di manutenzione indicato a parte nel verbale di consegna contestualmente sottoscritto dalle parti. Per ogni peggioramento dello stato dell'immobile, è responsabile il comandatario, e ciò in deroga all'art. 1807 c.c.;
    2. le parti si danno reciproco atto di conoscere la consistenza degli immobili formanti oggetto del presente contratto, che riconoscono essere stipulato con espresso riferimento a tutte le norme di legge (artt. 1803 e segg. c.c.) che regolano il comodato;
    3. il comodatario dichiara di aver visitato gli immobili e di averli trovati idonei all'uso pattuito, impegnandosi a riconsegnarli nelle medesime condizioni, salvo il normale deperimento d'uso. Prova contraria circa lo stato di manutenzione dei locali, deve essere fornita in forma scritta al conducente entro otto giorni dall'inizio del contratto di comodato;
    4. le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario restano acquisite al comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del comodante, salvo sempre per il comodante il diritto di pretendere dal comodatario il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti. La mutata destinazione d'uso dei locali o l'esecuzione di lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie produrranno ipso-jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del comodatario. Il silenzio o l'acquiescenza del comodante al mutamento d'uso pattuito, a lavori non autorizzati, alla cessione del contratto, che eventualmente avvengano, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del comodatario;
    5. è facoltà del comodante ispezionare o far ispezionare i locali oggetto di questo contratto, con/senza obbligo di preavviso scritto. In particolare, l'accesso ai locali dovrà essere consentito nell'ultimo semestre di contratto, per almeno due ore al giorno, con obbligo di preavviso. Qualora il proprietario voglia vendere l'intero stabile o gli immobili comodati, il comodatario dovrà lasciare visitare i locali dalle ore alle ore nei giorni (non festivi) di di ogni settimana, a pena di risarcimento dei danni;
    6. il comodante è esonerato dal comodatario, da ogni responsabilità per i danni che allo stesso potessero derivare da fatto, omissione o colpa del portiere, di inquilini o di terzi in genere. Il comodante si riserva il diritto di non fornire il servizio di vigilanza (se esistente) per alcuni periodi ed eventualmente di sostituire il servizio di portierato (se esistente) con adeguati mezzi meccanici. Parimenti, il comodante è esonerato da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità o mancanza d'acqua, di gas o di energia elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio, ivi compreso il riscaldamento, il condizionamento, l'ascensore e il citofono anche se dovuto a guasti degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi;
    7. il comodatario è costituito custode degli immobili oggetto del presente contratto ed è direttamente responsabile verso il comodante e i terzi dei danni causati per sua colpa da spandimento di acque, fughe di gas, ecc... e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso degli immobili;
    8. il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese ordinarie sostenute per servizi dell'immobile, spese condominiali e/o accessorie comprese, che è tenuto a corrispondere direttamente all'amministratore dello stabile. Eventuali spese straordinarie necessarie od urgenti saranno a carico del comodante;
    9. la durata è fissata in anni con decorrenza dal e scadenza il Alla scadenza del termine sopra convenuto , il comodatario è obbligato a restituire gli immobili oggetto del presente contratto. Se però durante il termine convenuto sopravviene un urgente ed imprevisto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata. Il domicilio del comodatario viene eletto, ai fini di questo contratto, all'indirizzo degli immobili ceduti in comodato, anche qualora in seguito lo stesso non occupi più i locali;
    10. il comodatario, che riceve immediatamente in consegna i beni, si impegna a restituire al comodante gli immobili, in caso di morte del comodatario, precedentemente al termine indicato, ovvero immediatamente;
    11. è fatto espresso divieto di cessione del contratto, senza consenso scritto del comodante. L'inosservanza della presente clausola determinerà la risoluzione del contratto stesso ex art. 1456 c.c.;
    12. il comodatario potrà servirsi degli immobili solo per l'uso determinato dal contratto. In caso contrario, il comodante potrà richiedere l'immediata restituzione, oltre al risarcimento del danno;
    13. tutte le spese del presente atto ed accessorie, spese di registrazione comprese, sono a carico del comodatario;
    14. il comodatario dichiara di accettare il regolamento del condominio che in copia il comodante consegna contestualmente alla sottoscrizione del presente atto. Il comodatario manleva sin d'ora il comodante per qualsiasi addebito gli venisse eccepito in relazione ad una propria inadempienza del dettato regolamentare;
    15. il comodatario dichiara di essere a conoscenza che l'appartamento concesso in comodato è dotato di impianto a gas familiare per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria e conseguentemente si impegna ad adempiere a tutti gli incombenti a suo carico posti dal DPR 551/99;
    16. tutti i patti contrattuali soprariportati sono validi ed efficaci tra le parti se non modificati da leggi speciali in materia di comodato, in quanto applicabili. Qualunque altra modifica al presente contratto può aver luogo e può essere prevista solo con atto scritto;
    17. per ogni controversia è esclusivamente competente il foro di ;
    18. per quanto non contemplato nel presente contratto, si fa riferimento alle norme del codice civile e delle altre leggi in vigore.
    Letto, confermato e sottoscritto
    Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti approvano specificamente, dopo attenta lettura, le clausole n. 1), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11), 12), 14), 16) e 17) del presente contratto di comodato.
    Letto, confermato e sottoscritto

  • utente-libero2006
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 3 Febbraio 2009, alle ore 12:15
    Il contratto di comodato và registrato come i contratti di locazione.
    Potete darmi istruzioni in merito?

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 3 Febbraio 2009, alle ore 12:52
    I comodati d'uso anche gratuito devono essere registrati (imposta fissa circa 168?) affinche possano essere opposti anche a terzi in caso di necessità.

    Il consiglio è quello della registrazione ... non si sa mai!

  • utente-libero2006
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 6 Febbraio 2009, alle ore 14:56
    Bene!! finalmente sono riuscito a spuntarla ma mi hanno fatto fare un dichiarazione che non sono legato da rapporti affettivi o di parentela con il proprietario.
    Mi chiedo: cosa s'intende per rapporti affettivi?

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 6 Febbraio 2009, alle ore 18:32
    Rapporti affettivi insorgono di solito tra "conviventi" ove non sussistano rapporti chiari di parentela.

    È solo una dichiarazione "burocratica"!

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