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2011-09-27 14:10:44

Quesito irrisolvibile....


Leoarch
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21 Settembre 2011 ore 10:03 9
Buongiorno,
mi trovo a confrontarmi con un Comune della Bergamasca per cercare di dare una giustificazione normativa alla mia proprosta di recupero/ampliamento di un sottotetto.
Relazione la situazione della pratica:
- Palazzina di due piani con un appartamento per piano;
- volumetria saturata dalle due abitazioni esistenti;
- con il condono nel 1995 viene reso abitabile il sottotetto con un altezza media ponderale di 2,20 mt e con R.A.I. sotto norma;
- con pratica presentata dal sottoscritto chiedo, rifacendomi alla legge per il recupero sottotetto, che in lombardia risale al 1996, di ristrutturare la mia unità abitativa condonata portando l'altezza media ponderale a 2.40 mt e rispettando la normativa igienico sanitaria (R.A.I.).
Il comune mi risponde verbalmente dicendo che il buon senso porta a dire che l'operazione che chiedo è corretta, ma giusidicamente non riescono ad inquadrarla per cui la situazione è in stallo in attesa di un parere legale.
Concludendo: non potrei ampliare l'U.I. perché non ho più volumetria e nello stesso tempo non posso sfruttare la legge sul recupero sottotetto (che mi permetterebbe di ampliarmi in deroga alle N.T.A. fino al raggiungimento dell'altezzza media ponderale di 2.40 mt) perché il sottotetto è già una unità abitativa (seppure praticamente inabitabile) e non semplicemente un sottotetto non abitato (come richiederebbe la norma).
Qualcuno mi può aiutare a portare al comune una giustificazione normativa a sostegno della mia pratica.
Grazie
  • consulente
    0
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    Mercoledì 21 Settembre 2011, alle ore 10:40
    Bel problema.
    Innanzitutto, da quello che ho capito, è già in possesso del certificato di abitabilità (rilasciato a seguito del condono del 1995) del sottotetto e quindi, a tutti gli effetti, è considerata come una unità abitativa censita anche al Catasto.
    A mio parere c?è una contraddizione tra, il certificato che attesta (a livello urbanistico) la destinazione d?uso del locale ed il mancato rispetto di un requisito sanitario come l?altezza utile interna.
    Questo probabilmente potrebbe essere la causa dello stallo della pratica in comune.
    Un altro aspetto, anche se non ho letto la legge ma citando quanto lei ha già scritto, è l?inapplicabilità di questo intervento a seguito di una norma che prescrive come condizione principale l?utilizzo del sottotetto come locale sgombero.
    In questo caso, seguendo un discorso generale, l?unico modo sarebbe di sopraelevare avendo chiaramente a disposizione volumetria residua.
    Concludendo sollevo forti dubbi circa il proseguo della pratica, ma questa chiaramente è una mia libera interpretazione.

  • leoarch
    0
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    Mercoledì 21 Settembre 2011, alle ore 12:02
    Grazie per la risposta; aggiungo qualche altra informazione per permettere di inquadrare meglio la situazione. Il suo riferimento al alla contraddizione urbanistica purtroppo non sussiste perché il condono del 1995 consentiva di rendere abitative unità immobiliari anche in deroga al rispetto dei requisiti igienico sanitari (assurdo!!!) per cui il comune non mi solleva contestazioni sulla regolare abitabilità dell'appartamento esistente; anzi sono io che spingo sul fatto che le condizioni sono antigieniche, per cui il mio progetto riqualifica sia esteticamente che funzionalmente e igienicamente l'appartamento condonato. Se non ci fosse la legge sul recupero sottotetto sono il primo io ad affermare che mai potrei ottenere l'ampliamento di un appartamento condonato. E' altrettanto vero che se i precedenti proprietari avessero aspettanto un anno ( ma chi lo sapeva all'epoca) avrebbero potuto recuperare un appartamento nel sottotetto pagando meno oneri e ottenendo più volumetria!!!!!! Si tratta di giustificare al comune i circa 50 mc di ampliamento su una cubatura esistente di 1.000!!!!!
    Spero di avere ulterioriori contributi a questo argomento dagli aderenti al forum. Grazie

  • nabor
    0
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    Mercoledì 21 Settembre 2011, alle ore 21:17
    Buonasera, io cercherei di vedere meglio nel citato condono del 1995, allorchè pare sia stata concessa anche l'abitabilità, e non la mera agibilità...

  • leoarch
    0
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    Giovedì 22 Settembre 2011, alle ore 07:16
    Purtroppo non riesco a cogliere l'osservazione dell'avvocato NABOR; confermo che a seguito del condono del 1995 è stata rilasciata l'abitabilità dell'appartamento nel sottotetto in deroga alle normative igienico sanitarie; per assurdo il mio problema è proprio questo: diversamente se il sottotetto fosse solo agibile potrei applicare la legge per il recupero sottotetto.....
    Vorrei riuscire a far capire bene il centro del problema: ho un appartamento nel sottotetto a cui è stata rilasciata l'abitabilità a seguito del condono del 1995 nonostante altezze e R.A.I. che la successiva legge per il recupero sottotetto del 1996 norma in modo differente: il buonsenso mi porta a sostenere di adeguare l'appartamento alla normativa del 1996, la quale mi consentirebbe un aumento di volume in deroga al PRG o PGT fino a raggiungere l'altezza media ponderale di 2.40 mt. Il problema è che sembrerebbe non esistere un precedente come il mio ed il comune ha "timore" a concedermi un tale permesso, perché non riesce ad inquadrarlo all'interno della normativa di riferimento...... Help me!!!

  • consulente
    0
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    Giovedì 22 Settembre 2011, alle ore 08:29
    L'Utente ha concettualmente ragione nel volere modificare l'altezza del sottotetto, al fine di migliorare la funzionalità interna.
    Tuttavia, secondo me, la questione riguarda l'applicazione di questa normativa urbanistica nel contesto di un locale, già a suo tempo condonato e destinato ad uso abitativo, condizione quest'ultima che cozza con la specifica della legge che richiede l'utilizzo a sottotetto.
    Senza quest'ultima definizione l'unico modo di sopraelevare è di utilizzare volumetria residua.
    Inoltre, se i funzionari tecnici del Comune hanno già fatto notare che non vi sono casi analoghi, è evidente che c'è un vuoto nella interpretazione della normativa di riferimento.
    Come vede il problema è solo ed esclusivamente urbanistico.
    Venendo al punto.
    1) Attenda l'esito del Comune, per poi eventualmente impugnare l'atto se di parere negativo, trovando ovviamente gli appligli;
    2) Chieda il parere ad un professionista di vasta esperienza, che sia stato membro della Commissione Edilizia. Lavorando in loco potrà trovare qualche cavillo burocratico, decisione o parere (approvata in passato dalla C.E) che faccia al suo caso;
    In ultimo, ribadisco la mia interpretazione, dettata dalla mia esperienza:
    1) Il locale è ad uso abitativo e quindi, non essendo sottotetto (deposito, sgombero od altro), non può avvalersi della L.R. che prevede il recupero di questi immobili. In sintesi manca una condizione essenziale.
    2) Con il Condono si è già determinata una volumetria urbanistica ben definita che può essere modificata solo con l'applicazione della L.R. e con tutte le specifiche di cui al numero 1.
    Concludendo questa non breve descrizione avrei il piacere di conoscere l'esito finale della questione.

  • leoarch
    0
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    Giovedì 22 Settembre 2011, alle ore 10:14
    Ringrazio per i contributi avuti; non mancherò di aggiornare questa discussione non appena ci saranno evoluzioni.
    A presto.

  • lollolalla
    0
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    Lunedì 26 Settembre 2011, alle ore 17:04
    Personalmente valuterei l'ipotesi di presentare una semplice pratica di variazione della distribuzione interna in manutenzione straordinaria. Partiamo dal presupposto che non hai bisogno dell'agibilità che hai già. Partiamo dal presupposto che così com'è adesso è OK, ma qualsiasi cambiamento farai dovrà rispettare il regolamento attuale. Quindi non faresti altro che fare delle modifiche nel rispetto della normativa attuale. Nessun onere di urbanizzazione, nessun ampliamento o recupero sottotetto: una semplice manutenzione straordinaria che riporta tutto in regola.
    Prova a proporlo al Comune: ogni qualvolta si vuole agire per modificare dei locali condonati, viene detto giustamente che il progetto deve rispettare la nuova normativa, per cui tutpotresti sfruttare la cosa al contrario!

  • nabor
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 27 Settembre 2011, alle ore 13:48
    Grazie Lalla, per il suggerimento anche concretamente pratico.

  • consulente
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 27 Settembre 2011, alle ore 14:10
    Secondo il mio parere la ristrutturazione non è altro che un intervento da eseguire in un immobile già esistente.
    In questo caso, se non si interviene all'interno della sagoma dell'edificio, qualunque aumento della cubatura e della superficie è riconducibile al rispetto dei parametri urbanistici.
    In sintesi, se ho un fabbricato di 500 mc, e il mio progetto prevede il recupero dell'esistente + un maggiore ampliamento o sopraelevazione di altri 100 mc, devo considerare i valori relativi a:
    - volume massimo ammissibile = mcxsuperficie fondiaria;
    - superficie coperta = mqxsuperficie fondiaria;
    - altezza massima edificio.
    Se vi sono altre indicazioni sarei interessato a conoscere altre possibilità, anche come esperienza personale.

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