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2012-04-12 16:33:22

Quando si applicano le norme cei?


Marcelloe
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10 Aprile 2012 ore 15:57 6
Salve a tutti. Questa è la prima volta che partecipo ad un Forum e spero di riuscire ad ottenere le info di cui necessito.
Completamente digiuno di Norme o Leggi, ho firmato un preliminare di acquisto a maggio 2011 di un appartamento "sulla carta". Avendo intenzione in un secondo tempo di "Domotizzare" la mia casa, ho richiesto al costruttore e poi direttamente alla ditta installatrice, di integrare il misero capitolato con un maggiore quantitativo di prese ed interruttori ed una predisposizione per la connessione futura del sistema. In particolare mi sono premurato di specificare al responsabile della ditta installatrice dell'impianto, che mi interessava fosse "a Norma", non sapendo neanche bene cosa stessi dicendo. Avanti a queste mie richieste ho ottenuto solo una richiesta di maggiorazione perezzo per "extra-capitolato".
Pochi giorni fa ho scoperto dell'esistenza di una Norma, la 64-8 V3 che con il suo Allegato A, sembrava rispondere alle mie necessità.
La questione è la seguente: la Norma è stata pubblicata il 31 gennaio 2011, entrando in vigore a settembre 2011. Come detto il preliminare d'acquisto è del maggio 2011, l'accordo sull'impianto elettrico del gennaio 2012 , quindi installato ed ultimato a marzo 2012, ma solo per quanto concerne tracce, passaggio corrugati installazione cassette tipo 503. Al momento l'appartamento è già stato intonacato ma non pavimentato. Per le modifiche mi è stata chiesta una cifra non irrisoria ed alla fine, non è completamente a norma, anche se gli si avvicina abbastanza e con qualche modifica dovremmo esserci. Mi (e vi) chiedo: è corretto che lo pseudo adeguamento ad una Norma lo abbia pagato io? E' corretto che non mi sia stata indicata l'esistenza di questa Norma e che quindi non avrò alla fine un lavoro "a regola d'arte"? E' corretto che per poter ottenere questo dovrò io pagare per i nuovi lavori? Oppure in tutto o in parte posso essere tutelato dal legislatore?
Grazie per l'aiuto che potrete darmi.
  • consulente
    0
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    Martedì 10 Aprile 2012, alle ore 17:52
    Forse mi sono perso con la lettura della questione sollevata.
    Senza entrare in merito a questioni puramente normative e di applicazioni di norme CEI, lasciando la trattazione a persone più competenti, esprimo un mio parere sull'argomento.

    Innanzitutto la ditta installatrice è tenuta, a fine lavori, a consegnare un certificato di conformità dell'impianto, in cui si attesta la regolarità delle opere e dei materiali impiegati si sensi delle normative vigenti e delle indicazioni del progetto esecutivo (se previsto).
    Questo aspetto ricade nel caso sia di lavori contrattuali che di extracapitolato.

  • marcelloe
    0
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    Mercoledì 11 Aprile 2012, alle ore 10:07
    Grazie intanto della risposta, ma se la norma vigente è quella di cui sopra, e l'impianto di casa mia non risponde esattamente ad essa, cosa certificherà l'installatore? E soprattutto: per rispettare la norma, devo essere io a richiedere ancora fornitura extra-capitolato e pagarla, o è il costruttore/installatore che se ne deve fare carico? E quanto già richiestomi economicamente per "avvicinarmi" al rispetto della norma, è giusto che me ne debba fare carico io?
    Grazie ancora per la pazienza.

  • consulente
    0
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    Mercoledì 11 Aprile 2012, alle ore 15:37
    Per condizioni solitamente normali, come dicevo prima, spetta all'installatore dichiarare la conformità del lavoro eseguito.
    E' indubbio infatti, che non si possa chiedere ulteriori compensi per certificare qualcosa che già la legge prevede.

    Diverso è il discorso se, nel frattempo, rientra una nuova norma diametralmente opposta a quella esistente.
    L'installatore potrà chiedere un adeguamento, in virtù di una sostanziale differenza di tipologia di lavoro rispetto a quella in precedenza pattuita.

    E' una normale variazione degli accordi contrattuali, così come in altri ambito commerciali.
    Però non riesco ad immaginare una così sostanziale differenza in una situazione come quella esposta.

  • marcelloe
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 11 Aprile 2012, alle ore 16:43
    Il capitolato del mio appartamento prevede i classici 15 punti luce.
    Tra il numero di circuiti, punti prese, punti luce, prese TV e prese telefono/dati, pur non raggiungendo le quantità previste dalla norma, mi è costato un extra di circa 1500 euro. Per raggiungere in numero ed in caratteristiche (ad esempio il posizionamento di prese nelle vicinanze di ogni porta di ingresso alle stanze, il tipo di protezione contro le sovratenzioni, il numero di dispositivi di illuminazione di sicurezza, circuiti in numero dipendente dalle dimensioni dell'appartamento e in aggiunta per climatizzatori, estrattori, ecc) quanto previsto dalla norma, dovrei spendere con buona probabilità altre 1000/1500 euro.
    Ricordo che io ho acquistato "sulla carta", quando già questa norma era stata pubblicata da parecchio tempo e si sapeva che non si sarebbe mai potuto consegnare che un anno dopo l'entrata in vigore della norma stessa (previsione settembre 2012), ma chi andrà ad acquistare nei prossimi mesi, cosa si dovrebbe aspettare? Potrebbe pretendere di acquistare un appartamento nuovo avendo un impianto a norma eseguito a regola d'arte, o si deve accontentare di quanto previsto dalle norme in vigore nel 2010 quando il costruttore ha ottenuto i permessi a costruire?

  • consulente
    0
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    Giovedì 12 Aprile 2012, alle ore 08:19
    A questa questione potrà rispondere in modo più esaustivo uno dei nostri consulenti legali, che hanno maggiore competenza in ambito normativo.

    Nel frattempo ho letto che la norma è in vigore, se non erro, dal 1 settembre del 2011, mentre il preliminare di vendita da lei disputato è del maggio sempre di quell'anno.
    La questione potrebbe stare su questi mesi di scarto, e considerato che evidentemente il Costruttore ha elaborato il capitolato, e tutti ciò che riguarda la natura e la reale consistenza, in un periodo antecedente alla data summenzionata.

    Dal mio punto di vista, fanno fede i tempi di approvazione del progetto e del deposito degli impianti, necessari per il rilascio del Permesso di Costruire e per poter dare inizio ai lavori.
    In caso contrario, ogni qualvolta che esce fuori una nuova norma, un costruttore è tenuto a aggiornare continuamente il progetto senza nessuna soluzione finale.

    E' pur vero tuttavia che, l'appaltatore dovrebbe trovare una giusta soluzione, offrendo al cliente la possibilità di un eventuale miglioramento ma pur garantendo la conformità dell'impianto, stabilito in precedenza, alle norme di legge.
    Il problema sta proprio in questa situazione, ossia di quanto viene richiesto in più per queste opere di miglioramento.

    Considerata la natura particolare dell'argomento trattato, invito gli utenti a dare maggiori suggerimenti.

  • consulente
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 12 Aprile 2012, alle ore 16:33
    Leggendo alcuni argomenti riguardanti la norma, ho dedotto che la stessa è applicata solo per unità residenziali realizzati dopo il settembre 2011.
    In questa condizione, rimane evidente che tutto ciò che è stato confermato prima di questa data, farà riferimento alle norme precedenti.
    Quindi in pratica, non potrà essere richiesto nessun onere aggiuntivo, giustificandolo come necessario adeguamento, salvo ovviamente un accordo diretto con il cliente.

    Anche su questa mia interpretazione rimango in attesa di conferme.

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