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2006-01-25 10:16:02

Presentazione autorizzazione ai lavori


Sat3003xx
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22 Dicembre 2005 ore 14:02 4
Salve a tutti, sono incappato in una brutta avventura e avrei bisogno di qualche delucidazione. Devo effettuare dei lavori in una casa di mia proprietà 1° e 2° piano con il cambio di destinazione d'uso per il primo che al momento è accatastato come garage magazzino ed ora lo vorrei fare ad uso abitativo, realizzando il garage da qualche parte sul mio giardino di 2.000mq. Per effettuare questa operazione il comune ha rifiutato la pratica del mio architetto che aveva fatto una semplice DIA e loro hanno invece preteso una nuova licenza di costruzione in vista anche dell'ampliamento con il garage. Una volta raggiunto un accordo tra l'architetto del comune ed il mio, ho presentato il progetto che mi è stato regolarmente protocollato l'altro ieri. Gli accordi presi fra i due architetti erano che siccome era stato perso diverso tempo per la presentazione del nuovo progetto, il comune avrebbe fatto una riunione d'urgenza per l'approvazione della mia pratica e quindi avrei risolto entro la fine dell'anno. Questa mattina il mio architetto chiama e il comune (in persona sempre dell'architetto ) si rimangia la parola e dice che siccome c'è solo la mia pratica non si può fare questa riunione della commissione edilizia.
Dal momento che io ho una certa urgenza di avere l'approvazione del progetto in quanto ho già inoltrato richiesta di mutuo per la realizzazione dei lavori e la banca mi chiede ovviamente il progetto approvato altrimenti non mi eroga il mutuo. Oltre tutto, la banca mi accolla una spesa di 900 euro (1% del mutuo) se non presento la documentazione entro una certa data. Volevo sapere se c'è una norma che regola la tempistica per l'approvazione della mia pratica in quanto a detta del comune devo attendere che ci siano almeno 4 pratiche......ma se nessuno presenta una pratica?.......io devo aspettare anche i mesi?
Spero che qualcuno mi dia qualche dritta.
Grazie a tutti
  • ferdy68
    0
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    Giovedì 22 Dicembre 2005, alle ore 15:20
    Quello che mi sembra molto strano è: "in base a quale principio la banca può farti pagare una spesa per un mutuo che non ti ha ancora concesso".
    Non è mica colpa tua se in comune "dormono" invece di venire incontro al cittadino. E quindi la banca se vuole il progetto approvato deve aspettare e stare zitta.
    Ciao

  • sat3003xx
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 23 Dicembre 2005, alle ore 07:38
    Quello che mi sembra molto strano è: "in base a quale principio la banca può farti pagare una spesa per un mutuo che non ti ha ancora concesso".
    Non è mica colpa tua se in comune "dormono" invece di venire incontro al cittadino. E quindi la banca se vuole il progetto approvato deve aspettare e stare zitta.
    Ciao
    Ferdy68 nella fretta di scrivere non ho spiegato il motivo di questa cosa ovvero la banca non mi mantiene il tasso d'interesse che mi ha fissato oltre il 31/12 se non completo la pratica altrimenti pagando qualla tassa (che avrei comunque pagato in quanto commissioni ecc. ecc..ma venivano decurtati dal mutuo)in pratica avviene come se il mutuo fosse stato già erogato e inizierei da subito a pagare le rate, ma in realta poi il mutuo non si perfeziona se non presento il progetto approvato.
    La cosa mi sta molto a cuore perche sono riuscito a farmi applicare il tasso di novembre che non mi sembra male al 4.20 tasso fisso a 20 anni.
    Comunque la cosa che mi interessa di più al momento è capire se il comune può fare questo tipo di ostruzione e in quanto tempo è obbligato a rispondermi.
    Grazie a tutti di nuovo e colgo l'occasione per fare i migliori auguri di un Buon Natele e felice Anno Nuovo.
    Ciao Sat3003xx

  • marcodb
    0
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    Martedì 3 Gennaio 2006, alle ore 14:36
    L'Art. 20 Testo Unico Edilzia recita quanto segue:

    Art. 20 (R) - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire
    (d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493)

    1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II, nonché da un'autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali.

    2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.

    3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, i prescritti pareri dagli uffici comunali, nonché i pareri di cui all'articolo 5, comma 3, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda del richiedente e, valutata la conformità del progetto alle normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico giuridica dell'intervento richiesto.

    4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3.

    5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

    6. Nell'ipotesi in cui, ai fini della realizzazione dell'intervento, sia necessario acquisire atti di assenso, comunque denominati, di altre amministrazioni, diverse da quelle di cui all'articolo 5, comma 3, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Qualora si tratti di opere pubbliche incidenti su beni culturali, si applica l'articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora articolo 25 del decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.).

    7. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro quindici giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza di servizi di cui al comma 6. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.

    8. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti, nonché per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.

    9. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, la domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.

    10. Il procedimento previsto dal presente articolo si applica anche al procedimento per il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, a seguito dell'approvazione della deliberazione consiliare di cui all'articolo 14.

    10-bis. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, è di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
    (comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)

    Saluti.
    Marco.

  • sat3003xx
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 25 Gennaio 2006, alle ore 10:16
    Sei stato chiarissimo, grazie 1000, meglio di così non potevo pretendere.
    Ciao

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