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2007-11-13 17:52:51

Plusvalenza terreno edificabile


Palla77
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13 Novembre 2007 ore 09:55 9
Potreste aiutarmi a capire la legge sulle plusvalenze in caso di terreni edificabili?

Dunque, da un terreno ricevuto in eredità che non era edificabile, l'anno dopo il nuovo piano regolatore lo ha reso in parte edificabile (e, quindi, naturalmente ne è aumentato notevolmente il valore).

Vorrei vendere la parte edificabile, ma non riesco a capire:
- se esiste il problema della plusvalenza,
- se sì di quanto potrebbe essere
- e soprattutto se dopo 5 anni la plusvalenza non c'è più (come per le case). O forse per i terreni resta sempre, indipendentemente dal tempo trascorso all'aumento di valore?

Grazie (spero di essermi fatta capire )
  • condominiale
    0
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    Martedì 13 Novembre 2007, alle ore 10:02
    Comincia a leggere la circolare dell'Agenzia delle Entrate che illustra la fiscalità su questo argomento:

    http://www.condomini.altervista.org/PrimaCasa.htm

  • palla77
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 13 Novembre 2007, alle ore 10:12
    Grazie! Ma faccio un po' fatica a capire

    Soprattutto, non riesco a capire se per i terreni la regola dei 5 anni oltre i quali non c'è più plusvalenza è sempre valida, oppure non c'è limite di tempo (e quindi c'è sempre la plusvalenza).

    Inoltre, vorrei capire la percentuale di questa plusvalenza: sento parlare del 20% e del reddito dichiarato, ma non ci capisco nulla

    Lo so, sono un po' imbranata... potreste aiutarmi? Grazie infinite!!!

  • condominiale
    0
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    Martedì 13 Novembre 2007, alle ore 13:30
    La plusvalenza derivante dalla cessione, a titolo oneroso, di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria è tassabile in base all’art. 81, comma 1, lettera b), del TUIR.
    Di norma l’applicazione delle imposte indirette sulla cessione di terreno edificabile da parte di persona fisica privata non comporta particolari problemi interpretativi. Essendo il soggetto cedente persona fisica la cessione è soggetta ad imposta proporzionale di registro. L’aliquota dell’imposta di registro è dell’8%; oltre all’imposta di registro, la cessione è soggetta ad imposta catastale nella misura dell’1%, ed imposta ipotecaria nella misura del 2%.
    Nel caso in cui il terreno sia stato acquisito a titolo oneroso, la plusvalenza è data dalla differenza tra il prezzo di vendita e il costo di acquisto (comprensivo di eventuali oneri inerenti) rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (art. 82, comma 2, TUIR).
    Nel caso in cui il terreno sia stato acquisito a titolo gratuito (il Testo Unico cita espressamente "terreni acquisiti per effetto di successione o donazione"), la plusvalenza è data dalla differenza tra il prezzo di vendita e il valore dichiarato nell’atto di donazione o successione (comprensivo di eventuali oneri inerenti) rivalutato in base all’indice ISTAT.
    Nell’art. 82, comma 2, non si fa un espresso riferimento, nel caso di cessione di terreni acquisiti a titolo gratuito, alla rivalutazione ISTAT; per cui, fino ad recente intervento della Corte Costituzionale, la giurisprudenza e l’amministrazione finanziaria escludevano la possibilità di rivalutare il valore dei terreni iscritto negli atti di successione o donazione.
    La differenza di trattamento tra i terreni acquisiti gratuitamente e quelli acquisiti a titolo oneroso ha sempre suscitato molteplici perplessità; la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 328 del 1 luglio 2002, ha posto fine a questo incongruo trattamento previsto nel TUIR.
    La Suprema Corte, nella sentenza citata, afferma: "La violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza va, pertanto, eliminata attraverso una pronuncia di incostituzionalità dell’art. 82, comma 2, del D.P.R. n. 917 del 1986 nella parte in cui, per gli acquisti a titolo gratuito, non stabilisce ai fini della determinazione della base di calcolo delle plusvalenze ivi riguardate una rivalutazione del valore iniziale di acquisto del bene analoga a quella disposta per ipotesi, del tutto omogenea, degli acquisti a titolo oneroso"

  • palla77
    0
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    Martedì 13 Novembre 2007, alle ore 13:46
    Grazie mille!

    Quindi, se io ho ricevuto il terreno per successione e lo vendo ora, che è edificabile, la plusvalenza è la differenza tra il valore dichiarato all'atto di donazione e il prezzo di vendita, giusto?

    Ma a quanto ammonta la tassa sulla plusvalenza?
    Va in base al reddito o c'è un'aliquota fissa?


    Grazie e scusa se approfitto della tua gentilezza

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 13 Novembre 2007, alle ore 13:56
    Per evitare di inserire la plusvalenza nella dichiarazione dei redditi, come reddito diverso e quindi subire la tassazione ordinaria, si chiede al notaio con cui si sta stipulando l'atto di compravendita, di optare per la tassazione separata in base alla Legge Finanziaria 2006 (Tremonti) che stabiliva (Art.1 Comma 496) una tassazione separata del 12,50 poi portata al 20% dal decreto legge Bersani n.262 del 03 ottobre 2006.
    Si paga quindi il 20% utilizzando il modello appositamente approntato dall’Agenzia delle Entrate con circolare del Direttore, approvata il 12 gennaio 2007 e pubblicata sulla G.U – serie generale – n.19 del 24 gennaio 2007. (sul sito dell'Agenzia si trovano i nuovi modelli)
    Tale modello, denominato Modello di comunicazione da parte dei notai, deve essere compilato per la parte spettante, quindi dato al notaio che lo deve completare con i dati di sua competenza e calcolare l’imposta sostitutiva al 20% .
    A questo punto si versare l’imposta al Notaio il quale di seguito trasmette il tutto, modello e importo per via telematica all’Agenzia delle Entrate.

    Leggi la circolare che ti ho indicato sopra nel caso fosse possibile evitare la plusvalenza.

  • palla77
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 13 Novembre 2007, alle ore 15:51
    Grazie mille per l'aiuto!

    Quindi, se devo pagare la plusvalenza, alla fine l'aliquota complessiva è del 20% (muovendomi come hai detto tu, con il modulo e la richiesta al notaio) giusto? Ma perché si chiama "tassazione separata"?

    Grazie ancora infinite

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 13 Novembre 2007, alle ore 16:42
    Si chiama tassazione separata perché non la fai rientrare nella tua dichiarazione dei redditi e quindi non contribuisce a far aumentare l'aliquota (come gli interessi sui cc, sui bot, sui libretti, ecc.).

  • palla77
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 13 Novembre 2007, alle ore 17:32
    Uau! Ora sì che mi è chiaro!

    Posso avere un'ultima conferma? L'aliquota complessiva delle tasse sulla plusvalenza, in caso di tassazione separata, è quindi sempre del 20%?
    O potrebbe essere più alta?

    Grazie infinite!

  • condominiale
    0
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    Martedì 13 Novembre 2007, alle ore 17:52
    Rileggi i riferimenti che ti ho indicato sopra.

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