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2007-02-16 17:42:16

Plusavalenza e prima casa


Patrickbo
login
14 Febbraio 2007 ore 17:11 5
Il mio caso è il seguente: ho acquistando un immobile ad uso civile abitazione a Rimini di circa 230 mq, con le agevolazioni prima casa, purtroppo mi sono accorto dopo alcuni mesi che la zona non era delle migliori e vorrei cambiare casa. A questo punto vorrei rivendere l'immobile, frazionato in quattro nuovi miniappartamenti e con l'importo risultante dalla vendita, mi vorrei comprare una nuova casa, sempre usufruendo delle agevolazioni prima casa. Ecco pertanto le domande:
1) L'agevolazione prima casa in caso di ristrutturazione con frazionamento decade?
2) Il termine di dodici mesi entro cui ricomprare un nuovo appartamento decorre dalla vendita del primo o dell'ultimo appartamento?
3) E' vero che esendo prima casa ed avendovi trasferito la residenza non si ricade nel pagamento della plusvalenza immobiliare?
Grazie fin da ora per le risposte.
  • patrickbo
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 15 Febbraio 2007, alle ore 17:35
    Nessuno mi sa rispondere?

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 15 Febbraio 2007, alle ore 17:45
    Il quesito è complesso e si presta a molte interpretazioni non facilmente risolvibili.

    La soluzione migliore è la richiesta di chiarimenti scritti o telefonici direttamente presso l'Agenzia delle Entrate:

    http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/con ... ll+center/

  • anonimo
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 15 Febbraio 2007, alle ore 21:48
    La cosa veramente strana è che ti abbiano concesso le agevolazioni prima casa su un appartamento di 230mq... infatti le agevolazioni in oggetto sono riservate a immobili che non abbiano caratteristiche di lusso, caratteristiche tra le quali una metratura così ampia sembrerebbe essere compresa...

    io studierei la cosa... stuzzzicare il can che dorme...

  • patrickbo
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 16 Febbraio 2007, alle ore 15:41
    La superficie utile dell'appartamento è inferiore a 200 mq per questo non è considerata una casa di lusso.
    Grazie.
    RImango in attesa di ulteriori consigli.

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 16 Febbraio 2007, alle ore 17:42
    Insomma non vuoi proprio telefonare all'Agenzia delle Entrate .... l'ho fatto io per te.

    Qualora si rivenda la casa acquistata da non più di 5 anni, la vendita è considerata fiscalmente un?operazione di speculazione e come tale la plusvalenza eventualmente realizzata deve essere indicata in dichiarazione dei redditi e conseguentemente tassata (ora 20%).
    La plusvalenza è data dalla differenza tra il corrispettivo percepito dalla vendita ed il prezzo pagato a suo tempo per l?acquisto.
    Si può evitare la tassazione della plusvalenza solo quando si verificano le seguenti circostanze:
    L?immobile è stato ricevuto per donazione
    L?immobile è ricevuto in eredità
    L?immobile ha rappresentato per la maggior parte del tempo (intercorso dall?acquisto alla vendita) l?abitazione principale del proprietario o dei suoi familiari

    Ecco anche un interessante sunto sul regime delle agevolazioni:

    Agevolazioni per il riacquisto di una prima casa:
    Dal 1/1/99 chi, entro un anno dalla vendita della precedente prima casa gia' acquistata a suo tempo godendo di agevolazioni fiscali, ne acquisti un'altra da destinare nuovamente ad abitazione principale, avra' diritto ad un credito d'imposta (o bonus fiscale) pari all'imposta di registro od all'Iva pagata sul precedente acquisto.
    Di tale credito non puo' essere chiesta la restituzione, ma puo' essere utilizzato per:
    - pagare varie tasse sulla nuova casa, ovvero le imposte di registro, ipotecarie o catastali e l'irpef sulla dichiarazione dei redditi successiva all'acquisto.
    - compensare pagamenti di tributi diversi in sede di liquidazione unificata con modello F24.

    Note:
    - il bonus non puo' ovviamente essere utilizzato se la casa ceduta e' stata acquistata prima dell'entrata in vigore della prima legge istitutiva del beneficio, la 168/1982.
    - Il bonus puo' essere utilizzato anche per l'abbattimento delle imposte di successione e di donazione dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
    - se si riacquista da un'impresa, il credito non potra' essere utilizzato per ridurre o non pagare l'iva, pur se questa e' agevolata. Esso potra' essere utilizzato solo per pagare le altre imposte gia' dette;
    - il bonus non puo' essere usufruito nel caso in cui la casa venduta sia stata acquistata da un'impresa costruttrice prima del 22/5/93, quando l'aliquota Iva del 4% era quella ordinaria (non agevolata). L'Agenzia delle Entrate ha pero' precisato che questa circostanza non preclude il diritto al beneficio quando l'acquirente dimostri che alla data di acquisto dell'immobile venduto era comunque in possesso dei requisiti "prima casa". Cio' vale anche nei casi in cui l'acquisto fosse avvenuto tramite contratto di appalto o in cooperativa senza usufruire delle agevolazioni (introdotte rispettivamente con le leggi 155/93 e 133/94).
    - Il tutti i casi l'eventuale eccedenza del credito rimasta inutilizzata (perche' per esempio il valore del nuovo acquisto e' inferiore al precedente e quindi le tasse da pagare risultano piu' basse rispetto al credito) non puo' essere chiesta a rimborso ed andra' inevitabilmente persa.

    Il diritto ad usufruire del credito d'imposta si prescrive in dieci anni dalla sua maturazione e passa agli eredi in caso di morte del titolare.

    DECADENZA DEI BENEFICI, ACCERTAMENTI
    I benefici possono decadere in caso di
    - false dichiarazioni;
    - mancato trasferimento della residenza -entro 18 mesi dall'acquisto- nel Comune ove e' posta l'abitazione acquistata;
    - vendita o donazione dell'abitazione prima che siano trascorsi 5 anni dall' acquisto e senza che entro un anno sia stata riacquistata un'abitazione principale usufruendo nuovamente delle agevolazioni
    N.b.: la risoluzione dell'agenzia delle entrate n.31/E del 16/2/2006 ha specificato che nel caso in cui entro cinque anni vengano cedute porzioni non significative della casa (come per esempio una pertinenza), le agevolazioni sulla parte rimasta di proprieta' non decadono. La decadenza, quindi, riguarda solo la porzione ceduta.

    La decadenza dei benefici comporta l'applicazione delle imposte nella misura ordinaria, quindi gli uffici competenti potranno richiedere la differenza tra le imposte dovute (intere) e quelle pagate (ridotte), piu' una sanzione pari al 30% delle stesse oltre agli interessi di mora.
    Se si e' usufruito di un credito di imposta (in caso di riacquisto di una prima casa entro un anno dalla vendita della precedente), la decadenza dei benefici comportera', ovviamente, il recupero di tali cifre da parte dell'agenzia delle entrate.

    L'agenzia delle entrate potra' fare accertamenti e verifiche entro tre anni dalla:
    - registrazione dell'atto di compravendita nel caso di accertamento della veridicita' delle dichiarazioni fatte in tale sede (possesso dei requisiti necessari per godere dei benefici);
    - decorrenza dei 18 mesi dall'acquisto in caso di accertamento della veridicita' della dichiarazione di trasferire -entro detto termine- la residenza nel comune ove si trova l'immobile (in questo caso il termine diventa, quindi, di quattro anni e mezzo);
    - decorrenza dell'anno successivo alla vendita della casa nel caso di accertamento del rispetto del divieto di rivendita prima dei cinque anni. In questo caso, quindi, il termine diventa di quattro anni, poiche' va considerato anche l'anno di tempo entro il quale e' possibile mantenere i benefici riacquistando una prima casa;
    - data dell'evento che potrebbe rendere mendaci le dichiarazioni fatte all'atto della registrazione dell'atto. Per esempio, se si gode delle agevolazioni per un immobile in corso di costruzione -ovviamente promettendo di non rendere l'abitazione "di lusso"-, il termine per l'accertamento di tale dichiarazione parte dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione.
    (tutto cio' ai sensi dell'art.76 del testo unico dell'imposta di registro, il d.p.r.131/86, nonche' secondo quanto argomentato dall'Agenzia delle entrate nella circolare 38 del 12/8/2005).

    Penso che ora tu abbia tutti i riferimenti possibili e immaginabili!

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