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2007-05-04 14:14:29

Perdita delle detrazioni sul 730


Anonymous
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03 Maggio 2007 ore 16:16 11
Ho venduto nel 2006 un appartamento.
Avevo portato in detrazione nel 2003 e 2005 due importi di ritrutturazioni.
Il mio CAF mi dice che già da quest'anno non potrò più detrarre le quote in quanto spetterebbero al nuovo proprietario.
E' vero ?
  • condominiale
    0
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    Giovedì 3 Maggio 2007, alle ore 17:53
    È vero.

    Le detrazioniper ristrutturazione passano al nuovo acquirente del bene.

    Lo prevede la circolare dell'Agenzia delle entrate:

    Quindi, possono beneficiare della detrazione:
    h) il futuro acquirente dell'immobile, che sia stato immesso nel possesso ed abbia eseguito gli interventi di ristrutturazione, a condizione che sia stato stipulato e registrato presso l'Ufficio competente il preliminare di vendita (compromesso). Inoltre l'acquirente deve indicare gli estremi di registrazione nell'apposito spazio previsto nel modello di comunicazione per la detrazione.

    http://www.condomini.altervista.org/Det ... azione.htm

  • anonymous
    0
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    Venerdì 4 Maggio 2007, alle ore 07:53
    Ma cosa significa "ed abbia eseguito interventi di ristrutturazione" ?
    Quelli li ho fatti e pagati io.
    Comunque con il nuovo proprietario non c'è nessun accordo del genere anche perché non è giusto. I soldi li ho spesi io.

  • anonymous
    0
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    Venerdì 4 Maggio 2007, alle ore 08:14
    Caso simile al tuo: appartamento venduto ad agosto 2006.

    non ho "ceduto" le detrazioni irpef per lavori di ristrutturazione all'acquirente del mio appartamento.

    siamo a quest'anno, dichiarazione dei redditi 2007 (competenza 2006): a me il CAF ha invece risposto l'opposto di quello a te comunicato, quest'anno per l'ultima volta posso dichiarare la quota dei lavori sul 730, considerando che:
    - non ho ceduto tale agevolazione all'acquirente (i lavori li ho pagati io, non ritengo giusto privilegiare economicamente qualcun'altro)
    - la dichiarazione dei redditi si riferisce al 2006 (anno in cui ero ancora proprietario dell'appartamento)
    - le leggi non indicano un tot di mesi "minimi" di possesso per poter usufruire delle detrazioni

    premesso ciò a me hanno accettato senza problemi la mia comunicazione di detrazione (ultima, purtroppo).

  • anonymous
    0
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    Venerdì 4 Maggio 2007, alle ore 08:22
    Grazie mille Anpi.
    Ho provveduto a contestare al mio CAF la questione.
    Puoi dirmi qual'è il tuo Caf così tanto per fare nomi e cognomi se
    insistono a non volermi pagare ?
    Il mio riferimento è l'azienda e non sempre ha dato informazioni
    giuste anzi ...

  • anonymous
    0
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    Venerdì 4 Maggio 2007, alle ore 08:33
    Per pura comodità logistica dato che si trova vicino il mio ufficio (e non per "appartenenza politica", non mi interessano gli schieramenti politici in questo caso), mi sono rivolto ad un CAF della UGL.

    a mia chiara domanda "ho venduto ad agosto 2006, posso detrarre ancora quest'anno, si, no, pro-quota dell'anno" questo è quello che mi risposero poche settimane fa (faccio un copia-incolla di uno scambio di email avvenuto con un loro consulente):

    Le norme prevedono espressamente che "Nel caso in cui viene venduto l'immobile sul quale è stato eseguito l'intervento di recupero edilizio prima che sia trascorso l'intero periodo di godimento della detrazione, il diritto alla detrazione delle quote non utilizzate viene trasferito all'acquirente dell'immobile (solo se si tratta, però, di persona fisica)." Per cui lei può tranquillamente indicare la quota per intero dato che non è specificato che l'importo è riferito ai mesi di possesso e dato che la dichiarazione si riferisce all'anno fiscale 2006. A partire dalla dichiarazione dei redditi dell'anno successivo a quello della vendita dell'immobile (anno fiscale 2007), infine, non si avrà più alcun diritto alla detrazione.


    Spero possa esserti di aiuto.

  • anonymous
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 4 Maggio 2007, alle ore 08:46
    Ma di grande aiuto !
    Ti aggiorno.

  • anonymous
    0
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    Venerdì 4 Maggio 2007, alle ore 11:02
    Qui insistono che già da quest'anno perdo i diritti.
    Nel link che è stato postato non si parla mai di decorrenze si dice solo che in caso di vendita passerebbero al nuovo proprietario (solo se voglio io però perché va dichiarato da qualche parte e probalbilmente anche previo accordo economico visto che sarò mica scemo a trasferirti un diritto di detrazione senza chiederti niente e ho pagato io).
    Provo a telefonare alle Finanze ?
    Tu non potresti scrivere al tipo chiedendogli se può reperire la fonte delle sue affermazioni ? Puoi darmi l'indirizzo mail se vuoi e provo a contattarlo io.

  • anonymous
    0
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    Venerdì 4 Maggio 2007, alle ore 11:57
    AHIME' BRUTTE NOTIZIE
    Ho trovato questo:
    7. Trasferimento dell'immobile
    D: Cosa accade nel caso di trasferimento della proprietà dell?immobile oggetto
    di ristrutturazione, per il quale si sta usufruendo dell?agevolazione?
    R: L?articolo 1, comma 7, della legge n. 449 del 1997 ha previsto che, in caso di
    trasferimento della proprietà dell?immobile, le detrazioni non utilizzate in tutto o
    in parte dal venditore spettino per i rimanenti periodi d?imposta ?all?acquirente
    persona fisica dell?unità immobiliare?.
    Le Cir. n. 57 del 1998 e n. 95 del 2000 hanno poi chiarito che, in caso di
    trasferimento della proprietà in corso d?anno, la detrazione, per quel periodo
    d?imposta, spetta a colui che risulta proprietario dell?immobile al 31 dicembre, e
    che il beneficiario dell?agevolazione cambia anche se la cessione è a titolo
    gratuito.

    La fonte è questa:
    http://www1.agenziaentrate.it/dre/abruz ... 1_2003.pdf

    Se fossi in te visto che il tuo CAF l'accetta lascerei perdere e me la porterei in detrazione.
    Io purtroppo prendo la fregatura.
    Grazie mille.

  • anonymous
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 4 Maggio 2007, alle ore 13:10
    BINGO !
    Ho trovato anche questo che è specificato nella circolare 95 del 2000
    http://www.cafassocontribuenti.it/cir95 ... c482687737

    Cessione di immobile ? spettanza della detrazione - criteri
    D. Nel caso in cui venga ceduto un immobile nel 2000 per il quale sono state sostenute spese di ristrutturazione nel corso dell?anno 1999, la quota detraibile nel 1999 è di competenza del precedente proprietario dell?immobile in quanto possessore dello stesso al 31 dicembre 1999? In caso di cessione dell?immobile durante il periodo d?imposta 1999 e nel caso in cui le spese di ristrutturazione sono state sostenute in parte dal precedente proprietario ed in parte dal nuovo, a chi spetta per il 1999 l?agevolazione fiscale?

    R. Nell?ipotesi in cui venga ceduto un immobile in relazione al quale sono stati eseguiti i lavori di ristrutturazione edilizia deve farsi riferimento all?art. 1, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n.449 e alle successive circolari esplicative n. 57/E del 24.2.1998 e n. 121/E dell?11.5.1998.

    In caso di vendita le quote di detrazione non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi di imposta all?acquirente persona fisica dell?unità immobiliare. Come è stato precisato con la citata circolare n. 57/E "il legislatore ha voluto stabilire che in caso di vendita dell?unità immobiliare prima che il venditore abbia fruito di tutte o di alcune delle quote di detrazione spettanti per i singoli periodi di imposta, la detrazione, invece di rimanere attribuita al soggetto che ha posto in essere gli interventi, sia trasferita all?acquirente" nella considerazione che "la realizzazione degli interventi abbia influenzato il prezzo di vendita dell?immobile ed abbia comportato una traslazione dell?onere economico sostenuto per la realizzazione degli interventi stessi e il pagamento delle imposte conseguenti al passaggio di proprietà".

    Per determinare in concreto chi possa fruire della quota di detrazione relativa al 1999 occorre individuare il soggetto che possedeva l?immobile alla fine del periodo dell?imposta.

    Da ciò consegue che, nell?ipotesi di cessione di un immobile posta in essere nell?anno 2000, la detrazione della quota delle spese di ristrutturazione relativa al 1999, compete al soggetto venditore, che possedeva il fabbricato il 31.12.1999.

    La quota di detrazione relativa al 1999 compete invece all?acquirente nell?ipotesi in cui la cessione dell?immobile sia intervenuta nel corso del medesimo anno 1999.

    Io non ci posso fare niente ma tu RESISTI !!

  • anonymous
    0
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    Venerdì 4 Maggio 2007, alle ore 14:12
    Resisto resito!
    anche perché ritengo di essere nel giusto, supportato oltre che dall'ultimo tuo link anche da un paio di consulenze caf ed affini.

    poi che dire...tutto è relativo...solo la matematica non è una opinione...le leggi sono (talvolta a ragione, spesso a torto) interpretabili in più modi...magari ha ragione il tuo caf...

    se un giorno il fisco dovesse venire a bussare alla mia porta (o meglio dovesse inviare una cartella esattoriale nella mia posta) per richiedere indietro ciò che non dovevo ottenere...oh, pazienza, pagherò! (con molto amaro in bocca...)

  • anonymous
    0
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    Venerdì 4 Maggio 2007, alle ore 14:14
    Hai ragione. Anch'io sono del partito dell'uovo oggi.
    E' stato un piacere.

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