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2007-10-05 14:58:23

Obbligo comunicazione ad asl per lavori di ristrutturazione


Dmurgolo
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05 Ottobre 2007 ore 09:14 1
Devo eseguire dei lavori di ristrutturazione (man. ordinaria e straordinaria) nel mio appartamento, e dopo aver presentato la DIA, mi accingo ad inviare la Comunicazione Inizio Lavori all'agenzia delle entrate di Pescara.
Non mi è ancora chiaro se ho l'obbligo di invio della comunicazione dei dati di cantiere alla ASL di competenza.
I lavori saranno eseguiti da un paio di imprese, non supereranno i 200 gg/uomo, e non prevedono attività a rischio.

La pagina di questo sito dedicata alle detrazioni per i lavori di ristrutturazione indica che per attività con queste caratteristiche,
"non c'è l'obbligo di trasmettere all'ASL la dichiarazione dell'impresa".
La domanda è, devo comunque inviare la comunicazione all'ASL senza i dati dell'impresa?
Grazie. Saluti.
  • ragnonero
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 5 Ottobre 2007, alle ore 14:58
    Buongiorno, credo che la comunicazione alla Asl non sia obbligatoria in base alla circolare del Ministero delle Finanze del 11.05.98 n° 121/E la quale precisa che la comunicazione alla ASL, effettuata a norma del Decreto legislativo 494/96 libera il contribuente dall?obbligo di ulteriori comunicazioni, e specifica che la comunicazione non va effettuata nelle ipotesi in cui il D.Lgs. 494/96, all?art. 11, non preveda l?obbligo della notifica preliminare:
    Riporto l'art. 11 del Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494
    "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili
    Art. 11.
    Notifica preliminare
    1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette all'organo di vigilanza territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato III, e, successivamente, gli eventuali aggiornamenti, nei seguenti casi:
    a) cantieri in cui la durata presunta dei lavori e' superiore a 30 giorni lavorativi e in cui sono occupati contemporaneamente piu' di 20 lavoratori;
    b) cantieri la cui entita' presunta e' superiore a 500 uomini/giorni;
    c) cantieri i cui lavori comportino rischi particolari il cui elenco e' contenuto nell'allegato II.
    2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.
    3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 626/1994 hanno accesso ai dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

    ALLEGATO II (richiamato al punto C)
    ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA
    E LA SALUTE DEI LAVORATORI
    11 Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a 1,5 m o di caduta dall'alto da altezza superiore a 2 m, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
    12 Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
    13 Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
    14 Lavori in prossimità di linee elettriche in tensione.
    15 Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
    16 Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
    17 Lavori subacquei con respiratori.
    18 Lavori in cassoni ad aria compressa.
    19 Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
    10 Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.


    Casi in cui è previsto l?obbligo di inviare la comunicazione (notifica preliminare dell? art.11 D.Lgs. 494/96)
    -cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, per lavori la cui entità presunta superi i 200 uomini/giorno, oppure per lavori che presentino rischi particolari;
    -cantieri non soggetti inizialmente a notifica, che per effetto di varianti sopravvenute in corso d?opera, rientrino poi nei casi sopradescritti;
    -cantieri in cui operi una sola impresa, per lavori la cui entità complessiva sia superiore a 200 uomini/giorno.
    Per semplificare,si elencano alcuni lavori per i quali non è necessario inviare la comunicazione all?ASL:
    -sostituzione o riparazione della caldaia, installazione dell?impianto di climatizzazione, installazione di stufe;
    -installazione-sostituzione di cancelli o recinzioni metalliche;
    -installazione-sostituzione di sanitari;
    -sostituzione di serramenti.
    Inoltre sono esclusi anche i seguenti lavori purchè siano inferiori a 200 uomini-giorno (costo complessivo inferiore a 74 - 75 mila euro):
    -ristrutturazioni interne di appartamenti, purchè non implichino demolizioni di strutture portanti (muri, solai, ecc.)
    o la rimozione di amianto (eternit, ecc.);
    -opere di recinzione in muratura con scavi inferiori a m. 1,5;
    -opere di pavimentazione esterna, comprese asfaltature inferiori a due giorni;
    -brevi lavori su facciate e grondaie di edifici, per rappezzi di intonaci, sostituzioni pluviali, rifacimenti impianti, ecc., purchè per l?intero lavoro venga utilizzato idoneo ponte sviluppabile.

    Spero di essere stato abbastanza chiaro.

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