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2008-01-21 10:00:54

Licenza edilizia immobile ante 1967


Ghenes
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20 Gennaio 2008 ore 13:09 4
Buon giorno a tutti.
Ho sottoscritto un preliminare di compravendita immobiliare. Sono la parte promissaria venditrice. L'immobile posto in vendita, visto e gradito così com'è dal promissario acquirente, edotto anche sulle superfici e sui volumi esistenti, è stato costruito prima del 1° settembre 1967 (probabilmente nel 1954 se non prima) e non sono state fatte opere che necessitassero di licenza o concessione edilizia e in tal senso la sottoscritta ha reso e sottoscritto dichiarazione nel "compromesso". Ora, allo scadere della data fissata per il rogito, parte promissaria acquirente mi comunica che non è stata reperita alcuna documentazione presso il Comune attestante valida licenza edilizia o quant'altro ma solo un antico progetto del 1954 che presenta delle difformità rispetto allo stato reale. La documentazione catastale invece è corretta e rappresenta pienamente lo stato di fatto. La parte promissaria acquirente chiede una (consistente) revisione del prezzo concordato per la vendita poiché l'immobile non è conforme alle normative in materia edilizia paventando in capo alla sottoscritta la responsabilità per inottemperanza al contratto ...
La domanda è la seguente: ai sensi della legge del 28 febbraio 1985 il notaio può redigere atti di compravendita immobiliare per immobili costruiti antecedentemente al settembre 1967 anche in mancanza di documentazione edilizia purché venga resa dichiarazione sostitutiva di atto notorio dal proprietario circa la data di edificazione dell'immobile. Tuttavia se sussistono mancanze documentali (es. valida licenza edilizia sapendo che fin dal 1942 questa era obbligatoria nei centri abitati) il promissario venditore incorre nelle responsabilità personali previste per l'inottemperanza al contratto?
Grazie a chi mi risponderà!
  • condominiale
    0
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    Domenica 20 Gennaio 2008, alle ore 15:42
    Abbiamo gia risposto recentemente a questa domanda sul forum.

    Ho gia risposto che il notaio che redige l'atto per i contraenti è "corresponsabile" e risponde anch'egli di persona per eventuali manchevolezze o irregolarità nella documentazione.

    Quanto è reperibile in sede di accertamento, se risulta difforme dallo stato attuale dell'immobile, dovrà essere integrato con opportune variazioni e la richiesta delle sanatorie necessarie (onerose).

    Giustamente l'acquirente non deve farsi carico di queste ulteriori spese, oltretutto il notaio non "dovrebbe" nemmeno finalizzare l'atto di compravendita.

    Il promissario venditore non doveva porre in vendita un bene palesemente "irregolare" sotto il profilo burocratico legislativo.

    In questo caso ti conviene "sanare" al più pesto le irregolarità oppure tentare un accordo con l'acquirente.

  • ghenes
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Domenica 20 Gennaio 2008, alle ore 16:04
    Mi spiace non ho letto il precdente post, lo cercherò. Per gli immobili costruiti prima del 1 settembre 1967 per la commercializzazione è sufficiente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa al notaio che l'immobile è stato costruito prima del settembre '67 e che non sono state effettuate successivamente opere che richiedessero licenze edilizie o concessioni. Quello che dici tu è corretto, ma vale dal settembre 1967 in poi (legge 28 febbraio 1985).
    grazie per la risposta.

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Domenica 20 Gennaio 2008, alle ore 22:13
    Se il tuo notaio accetta (vista anche la sua responsabilità nella redazione dell'atto) una semplice dichiarazione che gli abusi sono stati commessi ante '67.....

    Se la parte acquirente accetta di acquistare un immobile in queste condizioni, con la certezza di dover sborsare cifre notevoli per le sanatorie ........

    Allora, procedi!

  • nabor
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 21 Gennaio 2008, alle ore 10:00
    Mi sembra improbabile che il Notaio si assuma una responsabilità del genere...io cercherei un accordo diverso con il promissario acquirente.

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