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2005-11-23 09:15:47

Legge italiana:venditore deve rilasciare cert. di agibilità ?


Anonymous
login
23 Novembre 2005 ore 08:01 1
Scusate per l'insistenza riguardo a questo tema ma non riesco a capire il confine fra quanto è uso/consuetudine e quanto invece è PRESCRITTO dalla legge.
Un venditore deve rilasciare *per legge* il certificato di agibilità?
Qual è la legge che lo prescrive?

Ho capito che lo devo pretendere: ma dove sta scritto?

Mi spiego meglio: nel preliminare, visto che è una scrittura fra privati, o con accordi pre rogito, posso anche pretendere che mi vengano consegnati tutta una serie di documenti non previsti dalla legge.

Semplicemente per un discorso di potere contrattuale posso pretendere anche il testamento della nonna del venditore...
...però il venditore non è tenuto a fornirmelo per legge.

Non vorrei essere travisato nel messaggio: capisco che è uso/consuetudine acquisita oggigiorno ma dovrebbe essere anche regolamentata da una legge...

Grazie

Ciao!

Luca
  • marcodb
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 23 Novembre 2005, alle ore 09:15
    Ciao Luca,
    tu sa


    I riferimenti normativi sono il Regolamento Edilizio del tuo comune e il TU dell'edilzia (DRP 380/01 e successivi aggiornamenti).

    Ti riporto alcuni passaggi del RE di Roma (per Milano varrà qualcosa di analogo):

    Deve altresì il proprietario dare denuncia scritta dell'ultimazione di tutto il fabbricato, cioè quando siano finiti gli intonaci, i pavimenti e le scale, completati gli infissi di porte e finestre, sistemati i cessi, la fognatura domestica, i serbatoi e la conduttura dell'acqua potabile, domandando la visita definitiva per il rilascio del permesso di abitabilità.
    La visita viene eseguita a cura dell'Ispettorato edilizio, con l'intervento di un rappresentante dell'Ufficiale sanitario.
    ...
    La licenza di abitabilità può essere rilasciata solo quando sia constatata l'osservanza di tutte le norme edilizie con speciale riguardo a quelle contenute nel presente Regolamento e nel Regolamento di igiene e solo dopo spirati sei mesi dalla copertura dell'edificio. I mesi da novembre a febbraio sono valutati ciascuno per metà, e quelli dal giugno al settembre ciascuno per uno e mezzo.

    Il rilascio della licenza di abitabilità è subordinato inoltre al pagamento di tutte le somme dovute per tasse ed imposte di qualsiasi genere inerenti alla costruzione, salva la successiva definizione delle eventuali contestazioni pendenti.
    Può in via eccezionale rilasciarsi la licenza di abitabilità anche prima del termine suindicato di sei mesi, quando trattasi di fabbricati molto aerati ed assolati o di altezza limitata o costruiti con muri sottili prevalentemente in mattoni o provvisti di regolare ed efficace impianto di riscaldamento.

    Saluti.
    Marco.

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