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2004-09-30 16:53:45

Iva al 10% sulla globalita' dei lavori anche con piu' impres


Anonymous
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22 Settembre 2004 ore 19:51 4
Salve,

ho ricevuto delle informazioni contrastanti circa l'applicazione dell'IVA al 10% nel caso di lavori straordinari.

Supponiamo che una impresa mi fornisca materiali e prestazioni per 10.000 euro ( 3.000 materiali e 7.000 mano d'opera).

In questo caso paghero' sempre l'IVA al 10%.

Se, in aggiunta, acquisto gli infissi di materiale diverso a quello gia' installato ed una porta blindata da un altro fornitore che, mi monta gli infissi e la porta, per una valore do 1.000 euro di mano d'opera e 5.000 euro di materiali, l'IVA ridotta al 10% si applica all'intero importo perche' nella globalita' spendo 8.000 euro di mano d'opera e 8.000 euro di materiali oppure non devo considerare la globalita' (8.000 euro) della mano d'opera?

In altre parole l'IVA al 10% si applica sulla globalita' degli importi nel caso di piu' installatori/fornitori fino al raggiungimento di 48.000 euro o per ogni fornitore/installatore devo considerare il bene significativo fino al raggiungimento della somma della mano d'opera?

Grazie
Piero
  • anonymous
    0
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    Giovedì 23 Settembre 2004, alle ore 16:31
    Non mi sa aiutare nessuno ?

  • beppe64
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 24 Settembre 2004, alle ore 16:28
    Secondo me per ogni appalto hai diritto alla riduzione Iva per un'importo dei beni pari alla mano d'opera.
    Se per la fornitura e montaggio dei serramenti spendi in totale 6.000 euro di cui 1.000 E. di manod'opera, hai diritto all'agevolazione solo su 2.000 Euro.
    I serramenti sono elencati nella circolare del Ministero tra i "beni significativi" su cui l'Iva si calcola nel modo sopracitato.

  • anonymous
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 29 Settembre 2004, alle ore 20:40
    L'applicazione dell'aliquota IVA al 10% sui lavori di manutenzione straordinaria è un'agevolazione che prescinde dall'applicazione dell'agevolazione del 36%. Infatti, l'applicazione dell'aliquota IVA al 10% è stata prorogata, nel febbraio 2004, al 31/12/2005.
    Pertanto,sussistendo i requisiti previsti dalla normativa in vigore, l'aliquota IVA da applicare è sempre del 10%, a prescindere dall'entità dei lavori.

  • beppe64
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 30 Settembre 2004, alle ore 16:53
    Autore: Dott. Giovanni Bozzo

    Le prestazioni di servizi che potranno godere dell'aliquota agevolata dovranno riguardare:
    1) I fabbricati a prevalente destinazione abitativa (immobili e relative pertinenze accatastati da A1 ad A11 eccetto A10), anche per le opere effettuate solo sulla pertinenza; gli edifici con oltre il 50 per cento della superficie dei piani sopra terra destinati ad abitazione; gli edifici di edilizia residenziale pubblica adibiti a dimora di soggetti privati, gli orfanotrofi, ospizi, conventi.
    2) Dovranno essere prestazioni fatturate dal 1 gennaio 2000 sino al 31 dicembre 2001 (salvo un'ulteriore proroga per il 2002).
    3) Il corrispettivo intero riferito sia alla manodopera che all'impiego di materie prime e semilavorate (sempre che queste ultime non siano nettamente prevalenti rispetto al lavoro), separando nella fattura eventuali beni significativi forniti con la prestazione stessa.

    Difatti, la norma agevolativa che ha ridotto l'Iva al 10 % prevede che qualora nell'intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria sia compresa la fornitura e la relativa installazione di uno dei seguenti beni, definiti come "significativi" (ascensori e montacarichi, infissi esterni ed interni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature per il condizionamento o riciclo dell'aria, sanitari e rubinetteria da bagno, impianti di sicurezza), l'aliquota iva del 10% si applicherà fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell'intervento di manutenzione ed il valore dei beni stessi (cioè su tutta la manodopera e su tutta o solo una parte del valore del bene significativo, a seconda del valore dello stesso in rapporto alla manodopera).

    Poiché il calcolo della eventuale quota con iva al 20% in presenza di beni significativi risulta essere piuttosto complicato, si rimanda al foglio di calcolo collegato per effettuare le proprie simulazioni.

    L'aliquota iva al 10% non si applica per le cessioni del materiale impiegato; il contribuente che compra direttamente il materiale pagherà l'aliquota propria del bene senza godere di alcuna riduzione. Difatti si ricorda che l'agevolazione si applica alla prestazione di servizi intesa globalmente (cioè fornitura di materiale piu' relativa installazione). Le eventuali parcelle emesse da professionisti (geometri, architetti, ingegneri, etc. etc.) per la realizzazione dei lavori saranno comunque soggette all'aliquota del 20%.

    In caso di subappalto, quest'ultimo dovrà essere fatturato con le aliquote normali, senza considerare la disposizione agevolativa, in quanto quest'ultima è rivolta solo all'utilizzatore finale (cioè l'iva al 10% sarà indicata nella fattura pagata dal committente originario - Circ. n.71 del 7/4/2000).

    Gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia in senso stretto (cioè quegli interventi che necessitano di una concessione edilizia comunale) saranno sempre fatturati al 10% come già previsto prima dell'entrata in vigore della norma agevolativa.

    Molti contribuenti confondono l'applicazione dell'iva agevolata al 10% con le disposizioni relative alla detrazione fiscale del 36% sulle opere di ristrutturazione degli immobili. Si ricorda che entrambi le agevolazioni sono cumulabili (poiché hanno natura diversa), ma qualora si richieda solo l'iva agevolata al 10% (perché per esempio si realizza un semplice intervento di manutenzione ordinaria non agevolabile con la detrazione del 36%) non è necessario effettuare alcun adempimento formale.

    La ditta esecutrice dei lavori potrà al piu' richiedere al committente di sottoscrivere la richiesta di applicazione dell'iva agevolata (scarica il fac-simile), al fine di conservarla nella propria documentazione insieme alle fatture emesse in caso di futuri accertamenti.

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