Oggetto: lavori nel bagno principale di una unità abitativa unifamiliare:
Posa in opera dei seguenti materiali:
1. piatto doccia
2. cabina in cristallo
3. soffione (bene significativo)
4. miscelatore statico (bene significativo)
5. doccino (bene significativo)
6. pavimento gres porcellanato
7. rivestimento monopressocottura
8. rivestimento in vetro
9. cassetta risciacquo wc incassata
10. canotto (a corredo del sanitario è bene significativo?)
11. scaldasalviette
N.B.: sanitari già acquistati con la propria rubinetteria.
Prestazioni lavoro:
A. elettricista per la posa di nuovo impianto elettrico.
B. idraulico per la posa di nuove tubazioni af ed acs più nuovi scarichi
C. posatore pavimento+rivestimento
Premesso che:
Gli interventi sul patrimonio edilizio a prevalente destinazione abitativa erano classificati in base alla Legge n°457 del 5 Agosto 1978 art.31 primo comma nelle seguenti tipologie:
a) manutenzione ordinaria
b) manutenzione straordinaria
c) lavori di restauro e risanamento conservativo
d) ristrutturazione edilizia
Il D.P.R. 380/2001 art.3 abroga la legge sopramenzionata ma ribadendo in sintesi la stessa classificazione.
All'atto delle due leggi sopra citate direi che possiamo classificare l'intervento come manutenzione ordinaria, in quanto operiamo una sostituzione dei manufatti e delle rifiniture, senza modifiche strutturali.
Iva agevolata 10%:
La Legge Finanziaria 2000 n°488 del 23 Dicembre 1999 art. 7 introduce l?iva al 10% per interventi sul patrimonio edilizio ed individua i cosidetti "beni di valore significativo" che nel nostro caso riguardano sanitari e rubinetterie da bagno. Una Legge successiva che non ricordo esclude per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria l?aliquota iva agevolata al 10%.
La Legge 248/2006 (Legge Bersani) art.35, comma 35-ter, ha reintrodotto l'iva agevolata al 10% anche per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria a partire dal 1 Ottobre 2006.
La Finanziaria 2008 - Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1 comma 18, ha prorogato fino al 31 Dicembre 2010 l'applicazione di Iva agevolata per i lavori di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, sia alle prestazioni di lavoro che alla fornitura di materiali.
La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n°12/E del 19 Febbraio 2008, in riferimento alla Legge Finanziaria 2008, art. 1 comma 18, precisa che a partire dal 1 Gennaio 2008, non è più richiesto che il costo della manodopera sia evidenziato in fattura.
La Finanziaria 2009 - Legge 22 dicembre 2008, n. 203, art.15 comma 2, proroga a tutto il 2011 quanto stabilito dalla Legge finanziaria 2008 a riguardo dell'iva a regime del 10%.
A seguito delle leggi sopra citate mi sento di affermare che per i lavori di manutenzione ordinaria sopra menzionati si può applicare l'iva a regime del 10% sia per le pestazioni di lavoro che per la fornitura di materiali.
Domande:
1. ciò che sanciva la legge finaziaria del 2009 è stato in qualche misura modificato dalla legge finanziaria 2010 e dalle leggi di stabilità 2011 e 2012?
2. se il committente acquista la fornitura direttamente può avvalersi del regime di iva agevolata 10%? o i materiali possono avere il 10% solo se compresi nella fattura del prestatore di manodopera e quindi sarà una fattura tutta al 10% fatto salvo quanto stabilito per il calcolo inerente i beni significativi?
Detrazione 36%:
La Finanziaria 2008 - Legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha prorogato fino al 31 Dicembre 2010 la possibilità di usufruire della detrazione del 36% sugli interventi per il patrimonio edilizio MA per qanto concerne i lavori classificati come manutenzione ordinaria questi sono solo detraibili se riconducibili a parti comuni di fabbricati, trattandosi nel caso specifico di parti ad uso esclusivo in quanto privato ciò mi fa escludere la possibilità di avvalermi di dette detrazioni.
Gradirei un commento e magari risposte ai mei due quesiti. Spero che questa sorta di vademecum, credo esatto, possa essere di aiuto non solo per lo scrivente.
Cordiali Saluti.