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2010-12-13 23:01:33

Iscrivere al catasto nuova pertinenza


Aliott
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30 Novembre 2010 ore 20:11 9
Buongiorno, spero di essere nella sezione giusta; chiedo info preliminari, così poi andrò al Catasto con le idee più chiare.
Sto costruendo in regime di "edilizia libera" una piccola tettoia in legno (3x2,80 - altezza media 2,40) adiacente al retro del garage; valuterò in seguito se chiuderla con serramento, visto il costo.
La mia domanda è: quanto tempo ho a disposizione per annotare al Catasto la nuova struttura, una volta realizzata, per non incorrere in sanzioni in caso di controllo?
Grazie
  • aliott
    0
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    Venerdì 3 Dicembre 2010, alle ore 05:51
    Amici teeeecniciiiiiiiiiiiiiiii....., consuleeeentiiiiiiiiiiiii.....
    La richiesta è così impegnativa?
    In questo caso, appena posso andrò al Catasto, perdendo un pò di tempo prezioso, ragguagliandovi in merito.
    Comunque grazie se qualcuno mi "illumina" prima.
    Ciao

  • lollolalla
    0
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    Venerdì 3 Dicembre 2010, alle ore 07:22
    Per legge, 30 giorni dalla fine dei lavori. Poi alcuni Comuni vogliono la variazione catastale prima, cioè deve essere consegnata insieme alla comunicazione di fine lavori. Alcuni la richiedono entro 15 giorni dalla comunicazione di fine lavori.
    Il Catasto, invece, si attiene alla legge, e nella pratica Docfa occorre inserire la data di fine lavori (oltre 30 giorni da quest si paga la mora, che è bassa, ma si paga).

  • aliott
    0
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    Sabato 4 Dicembre 2010, alle ore 08:34
    ?diciamo che sta albeggiando
    Comunicazione di fine lavori?!
    Leggendo il testo della LR n.19 - 11 novembre 2009, Capo III - che regolamenta ?l?edilizia libera? in Friuli Venezia Giulia, si deduce che basta una mera comunicazione al Comune (niente DIA, niente permesso per costruire) prima dell?inizio dell?intervento.
    Quindi (immagino) che non sarò tenuto nemmeno a dare alcuna comunicazione di ?fine lavori?, o mi sbaglio?
    Alla luce di questo, restano validi i 30 gg. per la denuncia al Catasto?
    Ancora grazie a tutti.
    Ciao


    LR n.19 ? 11 NOVEMBRE 2009
    Capo III

    Art. 16 (Attivita' edilizia libera)
    Comma 1. Ai sensi dell' articolo 4, comma 2, lettera d) , non necessitano di preventivo controllo tecnico-amministrativo le seguenti attivita' di rilevanza edilizia:
    a) ?..
    b) ?..
    c) ?..
    d) ?..
    e) ?..
    f) ?..
    g) ?..
    h) ?..
    i) ?..
    j) realizzazione di tettoie o pavimentazione di aree pertinenziali degli edifici o unita' immobiliari esistenti, anche destinate a parcheggio, che comportino un'occupazione complessiva massima di 20 metri quadrati rispettivamente di superficie coperta o di superficie utile per unita' immobiliare;

    k) realizzazione di pertinenze di edifici o unita' immobiliari esistenti che comportino volumetria, bussole, verande, serre e depositi attrezzi e simili, nei limiti del 10 per cento del volume utile dell'edificio o dell'unita' immobiliare esistenti, se a destinazione residenziale, o nei limiti del 5 per cento della superficie utile dell'edificio o dell'unita' immobiliare esistenti se a uso diverso dalla residenza; ?..

    Art. 4 (Definizione degli interventi edilizi)
    Comma 2. Ai fini della presente legge gli interventi non aventi rilevanza urbanistica ma solo rilevanza edilizia comprendono tutte le opere eseguite su terreno inedificato o sul patrimonio edilizio esistente che non comportano l'alterazione del carico insediativo o del carico urbanistico. Tali interventi sono riconducibili alle seguenti categorie:
    a)??
    b)??
    c)??.
    d) attivita' edilizia libera: l'insieme di opere di tipo manutentivo o di nuova realizzazione espressamente individuate dalla legge e dalla cui esecuzione non dipendono alterazioni rilevanti dei luoghi o del patrimonio edilizio, e che come tali non necessitano di preventivo controllo tecnico-amministrativo, fatto salvo il rispetto degli eventuali atti autorizzativi previsti dalle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela ambientale e le prescrizioni delle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e impianti, nonche' le norme in materia igienico-sanitaria, in materia di barriere architettoniche, di accatastamento e di intavolazione.

    Comma 5. Ai fini delle funzioni attribuite al Comune dalle leggi di settore aventi incidenza sull'attivita' edilizia e per l'attivita' di vigilanza urbanistico-edilizia, l'inizio dei lavori relativi agli interventi di cui al comma 1 , lettere g), h), j), k), l) e u), e' comunicato al Comune.
    In tali casi il Comune non puo' richiedere l'allegazione di altri documenti se non richiesti espressamente dalla legge.

    Art. 17 (Interventi subordinati a denuncia di inizio attivita')
    1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita' (DIA) gli interventi non assoggettati a permesso di costruire, ne' riconducibili ad attivita' edilizia libera, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e alle altre norme aventi incidenza sull'attivita' edilizia, tra i quali:
    a) ??.
    b) ??.
    c) ??.
    d) ??.
    e) la realizzazione di pertinenze di edifici esistenti non realizzabili ai sensi dell' articolo 16 e che comportino un aumento fino al 20 per cento del volume utile dell'edificio o dell'unita' immobiliare esistenti se a destinazione residenziale o del 20 per cento della superficie utile dell'edificio o dell'unita' immobiliare esistenti se a uso diverso dalla residenza; ?..

  • nabor
    0
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    Sabato 4 Dicembre 2010, alle ore 11:20
    Dando una scorsa alla normativa regionale, non parrebbe di cogliere la necessità della fine lavori (intesa come comunicazione recettizia).

  • lollolalla
    0
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    Giovedì 9 Dicembre 2010, alle ore 12:36
    In edilizia libera non bisogna consegnare in comune la fine lavori, ma ti impegni a fare la variazione catastale entro i termini di legge. Non so da te, ma qui da noi è scritto in grassetto sul modulo e sottoscritto come punto preciso.
    Quindi la fine lavori coincide con l'ultima fattura dell'impresa che ti fa il lavoro, o la dichiari tu quando sono effettivamente finiti i lavori. Anche se non è necessaria la comunicazione di fine lavori da consegnare in comune, se i lavori iniziano... avranno pure una fine, indipendentemente dalla pratica edilizia. Diciamo che così sei più libero nei tempi...

  • aliott
    0
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    Giovedì 9 Dicembre 2010, alle ore 18:46
    Io farò tutto da me, avrò solo gli scontrini dei materiali acquistati: del legname, del lattoniere, della guaina e delle tegole.
    Chi potrà sindacare sul fatto che sia finito il lavoro?
    Se io lascio indietro che so, il battiscopa...
    così me la posso prendere comoda per accatastare, vista la spesa che dovrò affrontare (in questo periodo di vacche magre).
    Mi secca andare al Catasto a chiedere info perché è come entrare nella tana del lupo, ho avuto già esperienze per quanto riguarda le tasse.
    Beninteso che voglio fare tutto in regola, ...ma se posso tirala un pò per le lunghe...
    In ogni modo, quando il lavoro sarà finito, cosa dicono "i termini di legge"?
    Un mese, sei mesi, un anno?
    Questo è il mio problema.
    Grazie a tutti per gli ulteriori contributi.

  • nabor
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 9 Dicembre 2010, alle ore 21:17
    Non si è detto che, nella fattispecie, una dichiarazione di fine lavori non serve?

  • aliott
    0
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    Venerdì 10 Dicembre 2010, alle ore 19:42
    Per carattere non sono un attendista.
    Il primo giorno libero che ho vado al Catasto e prendo il toro per le corna.
    Speriamo che non mi massacrino...
    Vi trasmetterò le news.
    Ciao

  • aliott
    0
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    Lunedì 13 Dicembre 2010, alle ore 23:01
    In edilizia libera non bisogna consegnare in comune la fine lavori, ma ti impegni a fare la variazione catastale entro i termini di legge.
    Quindi la fine lavori... // ...la dichiari tu quando sono effettivamente finiti i lavori. Anche se non è necessaria la comunicazione di fine lavori da consegnare in comune, se i lavori iniziano... avranno pure una fine

    Ho interpellato il Catasto.
    I termini di legge dicono trenta giorni.
    Lollolalla sei un grande.
    E? tutto come dici tu.
    Ipse dixit: il lavoro può considerarsi finito "quando lo spazio diventa fruibile".
    Es.: anche se manca la grondaia o la discesa del pluviale, la tettoia può essere utilizzata lo stesso.
    In realtà, a meno che non sei ai ferri corti coi vicini (non è il mio caso), i 30 gg. si possono "dilatare" un pò.
    E' chiaro che se ti arriva un controllo e sei fuori termine sono problemi.
    ...Poi vai a spiegare che l'hai finita dieci giorni prima, anche se in realtà il legno è già rovinato da alcune stagioni alle intemperie

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