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2008-03-18 17:20:34

Informazioni su proposta acquisto immobiliare


Danjo79
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13 Marzo 2008 ore 09:35 7
Ho firmato una proposta d'acquisto immobiliare con la frase:"la presente proposta e' subordinata all'accettazione del mutuo".
Se la banca non dovesse accettare la proposta di mutuo, dovrei perforza pagare la provvigione all'agenzia immobiliare?
  • condominiale
    0
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    Giovedì 13 Marzo 2008, alle ore 10:46
    L'agenzia immobiliare ha fatto il proprio "lavoro", lo ha svolto mettendo in contatto il compratore con il venditore e pubblicizzando con i propri mezzi l'immobile in oggetto.

    Il compenso dovrà essere corrisposto indipendentemente dalla conclusione della compravendita che se non andasse a buon fine non sarebbe certo a causa dell'agenzia stessa.

  • danjo79
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 13 Marzo 2008, alle ore 15:09
    Per quanto riguarda invece l'assegno di caparra al venditore ?

  • condominiale
    0
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    Giovedì 13 Marzo 2008, alle ore 17:48
    L'assegno ti verrà restituito se tutte le clausole riportate dal contratto non verranno soddisfatte in quanto accettate e controfirmate da entrambe le parti.

  • anonimo
    0
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    Domenica 16 Marzo 2008, alle ore 19:43
    Le clausole sospensive, come questa, sospendono il diritto alla provvigione.

    L'affare sarà concluso al momento della concessione e successivo rilascio di mutuo.

    In caso di mancata concessione, nulla sarà dovuto all'agenzia, che avrà "lavorato" gratis, come fa per la stragrande maggioranza del suo tempo, visto che viene pagato solo e solamente quando i clienti ottengono un risultato soddisfacente, e non viene pagata invece per tutta quella attività che "regala" alla propria clientela che non acquista o non vende per suo tramite, ma viene seguita fino a quando non trova o non vende.

    Saluti.

  • condominiale
    0
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    Domenica 16 Marzo 2008, alle ore 22:29
    ...... e non viene pagata invece per tutta quella attività che "regala" alla propria clientela che non acquista o non vende per suo tramite, ma viene seguita fino a quando non trova o non vende........Magari fosse così, Oris.

    In altre discussioni ho indicato precise sentenze di Cassazione che purtroppo ribadiscono il contrario.

  • anonimo
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Domenica 16 Marzo 2008, alle ore 23:00
    In quei casi probabilmente c'era il diritto.

    Specie per esempio dove si tende a scavalcare l'agente o dove non si mantiene quanto sottoscritto interrompendo il naturale corso di una obbligazione fino alla sua estinzione, a volte viene data ragione al mediatore.

    In molti casi invece così non è, in barba a quei mediatori che per esempio pretendono mediazioni per una semplice segnalazione data anni prima.

    Una giusta regolamentazione sarebbe auspicabile, ma i politici sanno solo fare leggi inapplicabili, come il 122/2005 tanto buono nelle intenzioni quanto fatto male tanto da essere inapplicato in realtà.

    Nel farlo infatti i legislatori avrebbero dovuto pensare bene che i costruttori avrebbero caricato i costi sull'utente finale e lo avrebbero osteggiato in ogni modo, aiutati anche dal disinteresse delle banche nella faccenda: la fidejussione obbligatoria, applicata credo solo nel 3% dei casi (dati offerti da un parlamentare legato alle famose lenzuolate), ha infatti il grosso difetto per le imprese che vi aderiscono di renderle soggetti che agli occhi delle banche sono meno "garantiti" e solidi... e la banca se ne frega se la legge è fatta per il bene della gente, quindi le imprese per avere più credito e poter continuare a "crescere" (cosa che alle imprese italiane viene richiesto a gran voce, perfino dai sindacati) devono cercare sempre di avere più possibilità di accesso al credito possibile...

    E cosa dire della fantomatica portabilità dei mutui?

    Il fatto è che la mediazione era un ottimo pasto per certe strutture (mai sazie) alle quali piace banchettare dettando le regole e il C.C. e la 39/89 sono "scomode" per chi vuole industrializzare il settore.

  • nabor
    0
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    Martedì 18 Marzo 2008, alle ore 17:20
    Le osservazioni sul d. lgs. 122/2005, o meglio, sulla L. 210/2004, hanno profili condivisibili, ma ritengo che il legislatore non potesse muoversi diversamente, se non imponendo la fidejussione.

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