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2010-10-14 13:39:38

Info su iva 10%


Adso999
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22 Settembre 2005 ore 11:42 5
Sto mettendo a norma l'impianto elettrico, l'impianto metano, posando una porta blindata e sostituendo le piastrelle dei pavimenti.

Tutto il materiale lo forniscono le imprese che fanno i lavori e pagherò tramite bonifici (richiederò la detrazione 36%)

Vorrei avvalermi dell'IVA al 10%, ma le imprese mi dicono che devo scrivergli una 'liberatoria' dove specifico l'articoletto di legge in base alla quale gli chiedo di fare l'IVA al 10% invece che al 20%.

Per quanto cerchi, non so dove andare a trovare questa legge.

Qualcuno mi può aiutare ?

thanks e bye
  • casacarella1
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 27 Settembre 2005, alle ore 15:52
    La legge di conversione del decreto legge n. 355 del 2003
    pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2004, n. 48, ha
    introdotto l'articolo 23-bis che proroga fino a tutto il 2005, con
    effetti retroattivi al 1° gennaio 2004, l'applicazione dell'aliquota
    Iva ridotta al 10 per cento sugli interventi di manutenzione
    ordinaria e straordinaria (lettere a) e b) dell'articolo 3 del Dpr n.
    380/2001). Relativamente alle agevolazioni Iva, infatti, l'Unione
    europea ha concesso ai governi la possibilità di estendere
    l'applicazione dell'aliquota ridotta fino al 31 dicembre 2005 sui
    servizi ad alta intensità di manodopera.
    Lo stesso articolo 23-bis ha tuttavia riportato, con effetti
    retroattivi, le agevolazioni Irpef sulle spese di ristrutturazione ai
    precedenti limiti del 36 per cento, come misura percentuale
    detraibile ai fini Irpef, da calcolare sul limite massimo di 48mila
    euro in luogo del più ampio limite di 60mila euro introdotto dalla
    finanziaria per 2004.
    Con effetto dal 1° gennio 2004, si ha quindi diritto all'applicazione dell'aliquota Iva ridotta al 10 per cento
    sulle prestazioni relative alla realizzazione, su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, degli
    interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Si ricorda, invece, che sono permanentemete
    assoggettati all'aliquota Iva ridotta del 10 per cento i lavori di restauro e ristrutturazione edilizia (di cui
    alle lette c) e d) dell'articolo 3 del Dpr n. 380/2001).
    Per fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, ai quali è riservata l'agevolazione
    dell'applicazione dell'aliquota ridotta dal 20 al 10 per cento, si intendono:
    - singole unità immobiliari a destinazione abitativa (categorie catastali da A1 ad A11, escluso A10), a
    prescindere dall'utilizzo effettivo, e relative pertinenze (anche se gli interventi riguardano la sola
    pertinenza e se questa è situata in un edificio non a prevalente destinazione abitativa privata)
    - interi fabbricati con più del 50 per cento della superficie dei piani sopra terra destinata ad abitazione
    privata (l'aliquota ridotta si applica anche per le quote millesimali relative alle unità non abitative situate
    nell'edificio)
    - edifici di edilizia residenziale pubblica a prevalente destinazione abitativa
    - edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso che costituiscono stabile residenza di collettività (es.
    orfanotrofi, ospizi, conventi).
    Restano esclusi dall'agevolazione i fabbricati destinati a utilizzazioni pubbliche.
    L'applicazione dell'aliquota agevolata si riferisce alla prestazione di servizi intesa nel suo complesso e si
    estende, quindi, anche alle forniture delle materie prime e semilavorate e degli altri beni necessari per i
    lavori, a condizione:
    - che non vengano forniti da un soggetto diverso da quello che esegue la prestazione o che non vengano
    acquistati direttamente dal committente dei lavori
    - che tali beni non costituiscano una parte significativa del valo re delle cessioni effettuate nel quadro
    dell'intervento.
    Per i beni che invece costituiscono una parte significativa di detto valore, l'aliquota ridotta si applica solo
    fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell'intervento di recupero e quello dei beni
    stessi.
    Al fine di semplificare l'applicazione pratica dell'agevolazione, con il decreto ministeriale del 29 dicembre
    1999 sono stati individuati a titolo tassativo i seguenti beni per i quali ricorre la definizione di "valore
    significativo": ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di
    condizionamento e riciclo dell'aria, sanitari e rubinetterie da bagno, impianti di sicurezza.
    I predetti beni significativi devono essere considerati nella loro interezza. Per le componenti staccate degli
    stessi (ad esempio, il bruciatore di una caldaia) fornite nell'ambito di un intervento di recupero si applica
    il trattamento fiscale previsto per la prestazione (sia che si tratti di parti di notevole rilevanza che di parti
    di scarso valore).
    Un esempio può servire a definire meglio il comportamento da seguire in occasione di interventi nei quali
    vengono forniti beni rientranti tra quelli indicati in precedenza.
    Un contribuente si avvale di un'impresa per la ristrutturazione dei bagni nel proprio appartamento.
    Il preventivo proposto e approvato prevede una spesa complessiva (al netto di Iva) di 18mila euro
    costituita da fornitura di sanitari e rubinetterie per 10mila euro, altri materiali per 3mila euro e
    manodopera per 5mila euro.
    Per la fornitura del bene di "valore significativo" (sanitari e rubinetterie per 10mila euro), l'aliquota ridotta
    si applica per la parte pari alla differenza tra il valore complessivo dell'intervento (18mila euro) e quello
    del bene stesso (10mila euro) quindi su 8mila euro.
    L'aliquota del 10 per cento si applicherà pertanto sugli 8mila euro della fornitura "significativa" e sui
    residui 8mila euro (altro materiale e manodopera).
    Sui restanti 2mila euro graverà invece l'aliquota ordinaria del 20 per cento.
    Quando la fornitura comprende beni cosiddetti di "valore significativo", ed è necessario procedere al
    calcolo illustrato in precedenza, all'atto della fatturazione occorre indicare distintamente la parte del
    valore dei beni ste ssi cui è applicabile l'aliquota ridotta e l'eventuale parte soggetta invece all'aliquota del
    20 per cento.
    La fattura emessa dal prestatore d'opera deve indicare anche gli eventuali beni di valore significativo
    forniti nell'ambito dell'intervento, in quanto gli stessi, come si è visto in precedenza, possono essere
    assoggettati a due diverse aliquote.
    L'Iva agevolata al 10 per cento, invece, non può applicarsi:
    - alle prestazioni professionali, anche se inerenti agli interventi di recupero edilizio, in quanto esse non
    hanno ad oggetto la realizzazione materiale dell'intervento ma vi risultano connesse in maniera indiretta
    - alle prestazioni di servizi rese in esecuzione di subappalti (cessioni di beni e prestazioni di servizi resi
    nei confronti dell'appaltatore o del prestatore d'opera)
    Resta inteso, naturalmente, che beni e servizi verranno assoggettati all'aliquota del 10 per cento nella
    successiva fase di riaddebito al committente.
    Val la pena evidenziare, infine, che si applica l'aliquota Iva ridotta al 4 per cento sui beni acquistati per la
    costruzione, anche in economia, delle case di abitazione non di lusso (a prescindere dalla circostanza che
    siano prima casa o meno) ed edifici assimilati, comprese le costruzioni rurali, e delle opere di
    urbanizzazione primaria e secondaria.
    A titolo esemplificativo, possono considerarsi beni assoggettabili all'aliquota del 4 per cento, purché,
    beninteso, risultino da dichiarazione dell'acquirente e sotto la sua responsabilità, forniti per la costruzione
    degli immobili agevolati: gli ascensori, i sanitari per bagno (lavandini, vasche, eccetera), i prodotti per
    impianti idrici, per gli impianti di riscaldamento (caldaia, elementi di termosifoni, tubazioni, eccetera), per
    impianti elettrici (contatore, interruttori, filo elettrico, eccetera), e per impianti del gas (contatore,
    tubazioni, eccetera) e le relative prestazioni accessorie di posa in opera.
    Non sono, invece, ammessi a fruire dell'aliquota Iva agevolata quei beni che, pur essendo prodotti finiti
    per il cedente, costituiscono invece materie prime e semilavorate per l'acquirente, quali mattoni,
    maioliche, chiodi, tondini di ferro, calce, cemento, pozzolana, gesso, eccetera.
    Non sono considerati, inoltre, beni finiti quelli che sono ceduti nelle fasi di commercializzazione precedenti
    a quelle che ne presuppongono l'utilizzo finale.

  • bufo
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 27 Settembre 2005, alle ore 21:28
    Ho un dubbio sulla risposta che ho letto...

    La differenza tra IVA al 10 e al 4....dipende dal tipo di abitazione?

    Immaginando di fare i lavori in economia e dovendo acquistare materiali quale valore di IVA va utilizzata?

    Qualche altro riferimento legislativo?

    Grazie a tutti

    Ettore

  • dendro
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 19 Aprile 2007, alle ore 13:28
    Ho un dubbio sulla risposta che ho letto...

    La differenza tra IVA al 10 e al 4....dipende dal tipo di abitazione?

    Immaginando di fare i lavori in economia e dovendo acquistare materiali quale valore di IVA va utilizzata?

    Qualche altro riferimento legislativo?

    Grazie a tutti

    Ettore
    L'IVA al 4% si applica per le nuove costruzioni.

    ...ma la domanda "Quache altro riferimento legislativo ?" è seria o meno ? perché noto che la risposta di casacarella1 è già zeppa di riferimenti legislativi !!!

    ciao

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 19 Aprile 2007, alle ore 19:06
    ....Vorrei avvalermi dell'IVA al 10%, ma le imprese mi dicono che devo scrivergli una 'liberatoria' dove specifico l'articoletto di legge in base alla quale gli chiedo di fare l'IVA al 10% invece che al 20%.
    Per quanto cerchi, non so dove andare a trovare questa legge. ....
    Ne abbiamo gia parlato decine di volte nelle precedenti discussioni, prova a scaricare il mudulo per la richiesta dell'IVA agevolata:

    http://www.condomini.altervista.org/Mod ... volata.htm

  • ismet08
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 14 Ottobre 2010, alle ore 13:39
    ....Vorrei avvalermi dell'IVA al 10%, ma le imprese mi dicono che devo scrivergli una 'liberatoria' dove specifico l'articoletto di legge in base alla quale gli chiedo di fare l'IVA al 10% invece che al 20%.
    Per quanto cerchi, non so dove andare a trovare questa legge. ....
    http://www.condomini.altervista.org/ModuloIVAagevolata.htm

    Salve gradire proporre il seguente quesito relativamente al beneficio dell?applicazione dell?aliquota IVA al 10% per lavori edili.
    Recentemente ho effettuato la modifica della copertura sovrastante la mia abitazione.
    In particolare i lavori in questione hanno riguardato la demolizione del tetto (punto zero nella parte più bassa) e la ricostruzione di un nuovo tetto che ha assunto nuove dimensioni e fattezze poiché sono stati anche rialzati i muri perimetrali (punto più basso m. 1,80).
    Tale intervento, seppur dal punto di vista urbanistico non ha prodotto volumetria (infatti non sono stati pagati oneri concessori), ha determinato la realizzazione di una nuova struttura (con carattere di sopraelevazione) per la quale non è stata rilasciata l?abitabilità, giacchè adibita a locale di sgombero.
    A questo punto gradirei sapere se, in virtù dell?art. 3, punto d, del D.P.R. 380/2001, posso beneficiare dell?applicazione dell?aliquota IVA agevolata al 10% per l?installazione di infissi esterni e di altri lavori (ad esempio l?installazione di sanitari nel bagno previsto da progetto o l?acquisto del pavimento, impianti vari ? luce e acqua).
    Distinti saluti

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