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2007-04-10 17:30:06

Impianto antifurto - 12600


Anonymous
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10 Aprile 2007 ore 16:19 4
Ho stipulato un preliminare per l'acquisto di un immobile dotato di impianto antifurto. Nel contratto non abbiamo specificato che tale impianto fosse o meno compreso. Ora la parte venditrice sostiene che non si può considerare compreso e intende rimuoverlo o chiedere un pagamento supplementare. Nel preliminare è riportata la seguente frase: "L'unità immobiliare sarà trasferita a corpo e non a misura nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: stato che la Parte Promittente Venditrice si impegna a non mutare fino alla stipula del contratto."
Secondo voi ne ha diritto?
  • mangusta125
    0
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    Martedì 10 Aprile 2007, alle ore 17:05
    Non credo, se fosse così sarebbero compresi anche i mobili e gli elettrodomestici, quando si parla di immobile si intende alle cose fisse ( pareti, pavimenti ecc....) .

  • nabor
    0
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    Martedì 10 Aprile 2007, alle ore 17:10
    I contratti a corpo, dal d. lgs. 122/2005 in poi, sono annullabili nelle parti incompatibili con la legge, a favore del solo contraente debole, se l'interlocutore è un'impresa (anche se non è il costruttore, in concreto). Parliamo di elementi strutturali, in linea di massima. Se il preliminare indicava la predisposizione dell'impianto antifurto, a carico dell'appaltatore, e la fornitura dello stesso, hai ragione tu...

  • anonymous
    0
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    Martedì 10 Aprile 2007, alle ore 17:25
    No forse non mi sono spiegato. Io acquisto da un privato. L'impianto antifurto è presente nella casa ma non è citato nel preliminare.

  • condominiale
    0
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    Martedì 10 Aprile 2007, alle ore 17:30
    Come sempre Nabor ha dato l'indicazione corretta della problematica in oggetto.

    Il legislatore, prevedendo all'art. 2645 bis del codice civile la trascrivibilità del contratto preliminare di vendita, ha preso atto, codificandola, di una realtà commerciale dominata dall'idea che la stipula del preliminare vale vendita obbligatoria.
    Alle parti di un contratto preliminare, in virtù del principio di autonomia contrattuale, è bensì possibile, in sede di stipula del definitivo, modificare gli accordi, ma tale modifica non è implicitamente deducibile dalla mancata conformità di contenuto del definitivo al preliminare. Ne consegue che se, ad esempio, il preliminare prevede la vendita di una pluralità di beni, il definitivo che abbia avuto ad oggetto solo alcuni di essi rileva solo come adempimento parziale e non elimina l'obbligo di adempiere il preliminare per la restante parte, salvo che sia data la positiva prova di una volontà modificatrice.

    Resta solo da conoscere se il preliminare stesso sia stato trascritto.

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