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2010-03-26 14:23:21

I doveri del notaio?


Giacomos
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21 Marzo 2010 ore 04:10 8
Salve ragazzi, sonno alla "disperata" ricerca di aiuto.

Proverò a chiedere aiuto a voi, benchè già mi sia rivolto da un avvocato da tempo.



Vorrei capire meglio quali sono i doveri di un notaio.
Il notaio deve solo limitarsi al controllo nel registro immobiliare, prima di effettuare una vendita/ ipoteca/rogito/atto?
O deve anche badare ad altri aspetti? Per deve intendo, per legge!
E in tal caso quali sono?

Vi spiego:

C'è una casa 50% di mio padre e 50% di mia madre.
In presidenziale mia madre ottiene il mio affidamento e il diritto di abitabilità di tutta la casa ribadito anche con la sentenza di separazione.
A presidenziale avvenuta mia madre ritarda la trascrizione nel registro immobiliare.(di meno di un anno)

Mio padre subito dopo della presidenziale e prima della sentenza di separazione vende il suo 50% aalla sua nuova commpagna, e poi riesce a far mettere ipoteca su tutta la casa e poi successivamente la banca(citata in giudizio da mia madre, lo sposta solo sul 50% della compagna) che poi loro non pagano .

I notai avrebbero dovuto fare altri accertamenti per venire a conoscenza del fatto che la casa era stata assegnata sin dalla Presidenziale a mia madre (impedendo così prima il passsaggio di proprietà e poi l'ipoteca), oppure devono solo controllare che ci sia o meno una trascrizione nel registro immbiliare?

Help mee pleasee! Grazie a tutti e mi scuso dell'eventuale off-topic
  • nabor
    0
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    Lunedì 22 Marzo 2010, alle ore 10:30
    Ciao. Se, dopo l'udienza presidenziale, non è stata trascritta l'assegnazione, non si può imputare la circostanza al Notaio intervenuto in seguito, ma a chi avrebbe dovuto curare la trascrizione.

  • giacomos
    0
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    Mercoledì 24 Marzo 2010, alle ore 11:45
    Salve grazie mille della risposta

    ho trvato sul web questi riferimenti:

    Ti dò una buona notizia: tuo marito non può vendere la casa per almeno altri 8 anni. Secondo la Cassazione, che è intervenuta sul tema recentemente pronunciandosi a Sezioni Unite (il riferimento esatto è quello della pronuncia 11096 del 2002), la trascrizione, ai fini dell?opponibilità ai terzi, non è necessaria per i primi nove anni di assegnazione della casa famigliare, applicandosi per analogia la disciplina che prevede che la trascrizione è necessaria solo per le locazioni ultranovennali, ai sensi dell?art. 1599 cod. civ. Dopo i nove anni, la casa potrà restare nella tua disponibilità solo se avrai effettuato, frattanto, la trascrizione e, naturalmente, finchè i due bambini non avranno raggiunto l?indipendenza economica, cosa che oggigiorno, considerato la durata del ciclo degli studi e di inserimento nel mondo del lavoro, avviene per molti tra i 25 e i 30 anni di età, anche se dipende naturalmente dal percorso che intraprenderanno.

    Sembrerebbero contrastare con quanto detto da lei.
    O mi sbaglio?

    Grazie mille

  • nabor
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 24 Marzo 2010, alle ore 17:32
    Il contrasto non c'è. L'assegnazione della casa coniugale, infatti, nell'eventualità di scioglimento giudiziale della comunione, è un motivo per chiedere una congrua posposizione della vendita. L'opponibilità della trascrizione ha natura ed effetti diversi...

  • giacomos
    0
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    Giovedì 25 Marzo 2010, alle ore 05:36
    Ho capito, grazi mille delle risposte :=)

    scusi se cerco di contrastarla nuovamente, non lo sto facendo per voler far polemica ma solamente per avere una opinione, pertanto avrei trovato, sempre via web, una informazione che vorrei sottoporle:

    Sez. 1, Sentenza n. 19447 del 06/10/2005
    (Rv. 585684) Presidente: Losavio G. Estensore: Piccininni C. Relatore:Piccininni C. P.M. ApiceU. (Conf.)
    Bonamano (Magistrelli ed altro) contro Orena (Non Cost.) (Rigetta, App. Ancona, 15 Luglio 2002)

    FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - SCIOGLIMENTO - IN GENERE - Presupposti - Passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale - Necessità - Conseguenze - Domanda proposta in precedenza - Pronuncia di improponibilità - Necessità.
    Lo scioglimento della comunione legale dei beni fra i coniugi si verifica "ex nunc" soltanto con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, non spiegando effetti - al riguardo - il precedente provvedimento presidenziale (provvisorio e funzionalmente limitato) con cui i coniugi siano stati autorizzati ad interrompere la convivenza, né, a maggior ragione, il semplice fatto in sé della separazione dei coniugi, sicché risulta improponibile la eventuale domanda di scioglimento della comunione proposta prima della formazione del giudicato sulla separazione.

    Questa considerazione potrebbe entrare in contrasto con quanto detto da Lei?

    Grazie mille ancora e scusi se risulto essere insistente.

  • nabor
    0
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    Giovedì 25 Marzo 2010, alle ore 14:50
    Chiarisco meglio la mia risposta. Se è stato possibile per Suo padre vendere il 50% dell'immobile, prima dello scioglimento della comunione legale, devo supporre che, all'epoca, il bene non fosse più cointestato tra i coniugi.

  • giacomos
    0
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    Venerdì 26 Marzo 2010, alle ore 11:31
    Salve,

    Lo era. Le spiego:

    Provvedimento presidenziale che assegna l'uso dell'intera casa a mia madre (la quale possiede già il 50%)

    mio padre vende la sua metà alla sua compagna, sfruttando un ritardo della trascrizione dei provvedimenti presidenziali.
    Ossia vende tra presidenziale avvenuta (con provvedimenti che assegnano la casa a mia madre per il mio mantenimento) che non vengono subito debitamente trascritti e sentenza di separazione(che ribadisce quanto stabilito in presidenzziale)

    In questo caso vendendo la casa ad una terza persona viengono nulli gl'obblighi per la teza persona nei nostri confronti (miei e mia madre) , la quale accende un mutuoo che la banca accende su tutta la casa e solo dopo che noi per caso lo abbiamo scoperto, lo sposta solo sulla metà casa della sua compagna che nel frattempo è diventata sua moglie..

    Non lo pagano e tutta la casa va in pignoramento.

    Perché una legge impedisce di mandare le mezze case all'asta. E in +, avendo noi citato la banca e tutti gl'altri, non abbiamo nemmeno il diritto d prelazione . E cmq per acquistare eventualmente la metà, dvremmo cmq tirare fuori tutti i soldi per l'intero immobile, anche se mezzo è già di mia madre.

    Inoltre, noi siamo nella condizione di usufruire della tutela della trascrizione, ad oggi.
    Ma, ovviamente, essendo la mezza casa di un terzo, non possiamo usufruirne come stabilito dal giudice.


    Grazie

  • nabor
    0
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    Venerdì 26 Marzo 2010, alle ore 11:41
    Ho compreso i vari profili di questo. In realtà, la banca mutuante può chiedere la vendita all'asta del 50%, ma è improbabile che trovi un acquirente. Piuttosto, potrebbe essere temibile l'eventuale scioglimento giudiziale della comunione attualmente esistente...

  • giacomos
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 26 Marzo 2010, alle ore 14:23
    Salve, no no la legge, purtroppo, prevede che in questi casi vada all'asta tutta la casa, come si sta verificando.

    Grazie mille del supporto ad ogni modo.

    lo sciglimento della comunione già è in vigore ma gli effetti della trascrizione (fatta subito dopo) prescindono da esso.

    Perché rappresentano lo strumento con il quale il padre contribuisce al mantenimento dei figli finchè essi non sono autonimi.

    Grazie

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