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2006-09-06 22:25:48

Garanzie sull'impianto del metano.


Anonymous
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13 Luglio 2006 ore 18:34 7
Buonasera, ho da poco acquistato una villetta singola costruita cinque anni fa e la trattativa è stata seguita da un'agenzia immobiliare.
Mi sono stati consegnati tutti i documenti del caso comprese le conformità dei vari impianti, tra cui quello del metano.
Solo ieri mi sono accorto che i numerelli del contatore avanzano pur non essendoci utenze collegate alla distribuzione del metano e ho quindi interpellato un amico idraulico che con un sensore ha verificato che la perdita è sicuramente in una parte della tratta interrata in suolo privato.
Avendo regolare conformità, che responsabilità ha chi ha posato l'impianto, sapendo che non sono state apportate modifiche alcune??
I lavori di scavo e rottura sono a mio carico, tenendo conto che i tubi corrono sotto al giardino e alla pavimentazione esterna???
grazie per l'attenzione.
  • anonimo
    0
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    Domenica 13 Agosto 2006, alle ore 11:42
    Buonasera, ho da poco acquistato una villetta singola costruita cinque anni fa e la trattativa è stata seguita da un'agenzia immobiliare.
    Mi sono stati consegnati tutti i documenti del caso comprese le conformità dei vari impianti, tra cui quello del metano.
    Solo ieri mi sono accorto che i numerelli del contatore avanzano pur non essendoci utenze collegate alla distribuzione del metano e ho quindi interpellato un amico idraulico che con un sensore ha verificato che la perdita è sicuramente in una parte della tratta interrata in suolo privato.
    Avendo regolare conformità, che responsabilità ha chi ha posato l'impianto, sapendo che non sono state apportate modifiche alcune??
    I lavori di scavo e rottura sono a mio carico, tenendo conto che i tubi corrono sotto al giardino e alla pavimentazione esterna???
    grazie per l'attenzione.

    salve
    innazi tutto vediamo se è vero che hai in mano la dichiarazione di conformità dell'impianto, la dichiarazione DEVE essere completa degli allegati obligatori tra i quali: il disegno dell'impianto realizzato, la tipologia dei materiali usati, la prova di tenuta dell'impianto e il certificato dei requisiti tecnico professionali dell'impresa. Se hai anche questi allegati hai la dichiarazione di conformità altrimenti hai solo un pezzo di carta che vale come un assegno senza firma cioè nulla. Se non li hai pretendili da chi ti ha eseguito i lavori e comunque fagli presente che hai una fuga di gas sull'impianto e che LORO DEVONO intervenire a loro spese, se si rifiutano fagli presente che dopo aver fatto l'esposto in camera di commercio, farai eseguire i lavori ad un'altra ditta (questa volta mi raccomando )abilitata e gli imputerai i costi maggiorati dei danni con procedimento civile.
    se la perdita fosse anche nel tratto di tubazione interrata i costi di scavo comunque NON SONO a tuo carico perché prima del copertura dello scavo chia ha posato i tubi doveva accertarsi della loro tenuta. norma e legge uni 7129
    saluti

  • luciano73
    0
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    Domenica 13 Agosto 2006, alle ore 15:50
    Non per prendere le difese di un mio collega....

    ma se il problema si è presentato dopo 5 anni dall'esecuzione dei lavori e si parla di tratti interrati...

    guardiamo anche se nel frattempo ci sono stati cedimenti del terreno, allagamenti ecc..

    da verificare la profondità in cui sono stati posati i tubi, se è un tratto carrabile....

    a volte è successo di rotture causate dalle radici di alberi e piante nelle vicinanze delle tubazioni...

    cerchiamo di togliere il paraocchi e considerare anche altri fattori oltre l' errore umano.

    è ovvio che se viene rilevata una mancanza o negligenza da parte di chi fece i lavori, questi ne risponderà.

    ciao.

  • anonimo
    0
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    Domenica 13 Agosto 2006, alle ore 21:50
    Ma è proprio per la difesa del collega oltre che della tutela del committente e l'obbligo di legge, corredare la dichiarazione di conformità con gli allegati obbligatori, soprattutto con il disegno e l'elenco dei materiali utilizzati. Perché spesso anzi molto spesso gli stessi committenti o quelli che li succedono, apportano o fanno apportare modifiche all'impianto realizzato per cui è stata rilasciata la dichiarazione, ad altri e questi "personaggi" invece non rilasciano nulla a volte neanche la fattura, in caso di incidente o contenzioso viene presentata la dichiarazione primitiva, ora come fa il primo installatore a dimostrare che l'impianto è stato modificato e la causa del problema risiede nella modifica che è stata fatta da un altro?
    l'unico strumento è il disegno e l'elenco dei materiali utilizzati, entrambi debitamente controfirmati dal committente.
    Inoltre la dichiarazione di conformità non ha scadenza e rimane efficace per tutta la durata in vita dell'impianto realizzato a meno che non intervengano modifiche. Cosa diversa è l'obbligo di manutenzione, da parte del committente, dell'impianto realizzato e qui rientra in gioco la dichiarazione che dimostra se l'avaria e dovuta alla non corretta installazione o carenza di manutenzione, ecco perché un collega che voglia dormire sonni tranquilli deve rilasciare le dichiarazioni il più dettagliate possibile.

  • vince48
    0
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    Martedì 15 Agosto 2006, alle ore 17:55
    Mi sento di pensarla un pò come Luciano73, pur essendo pienamente d'accordo con tutto ciò che scrive cristof.
    Mi spiego, posto che l'idraulico abbia fatto tutte le cose in regola e per regola intendo tutto ciò che descrive cosi bene cristof e la 7129, per me l' idraulico non può essere responsabile a vita di quel lavoro, troppe variabili possono avvenire nel tempo, qui entra in ballo la garanzia di un lavoro eseguito a regola d'arte che l'idraulico fa al costruttore, anche questa ovviamente non può durare una vita, certamente 5 anni si, ci sono delle sentenze al tal proposito.
    Se non si scopre una malfattura, nel lavoro eseguito, imputabile all'idraulico, non è possibile incolparlo, ho potuto vedere diverse perizie che confermano rotture a causa di forze meccaniche imprevedibili, ripeto c'è sempre l'imponderabile.
    Riassumendo, prendendo un caso specifico ad esempio, i danni causati per assestamento di terreno, non sono certo imputabili all'acquirente, che ha appena acquistato la casa, bensi al costruttore, ma non all'idraulico.
    Dalla 7129 non si desume la responsabilità a vita, si desume un lavoro eseguito a regola d'arte, tutto ciò che concorre a modificare questa regola và valutato volta per volta, saluti.

  • anonimo
    0
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    Venerdì 18 Agosto 2006, alle ore 18:32
    Magari fosse così vince48, purtroppo per gli installatori le cose sono leggermente diverse, vediamo come
    la 7129 si occupa solo della realizazione a regola d'arte dell'impianto del gas. Quando dico che la responsabilità dell'esecutore materiale dell'impianto realizzato rimane attiva per tutta la durata in vita dell'impianto mi riferisco ad un impianto non realizzato in toto a regola d'arte ma che presenti una aqualsiasi difformità alla 7129 l'installatore ne risponde sempre anche dopo trent'anni, ad esempio nella fattispecie nel tratto interrato se prima di uscire dal terreno è stato usato un giunto a tre pezzi a stringere e non un giunto di transizione metallo/plastica, e questo perde anche dopo 10 anni per un assestamento del terreno chi lo ha fatto ne risponde. Cosa diversa invece è la manutenzione dell'impianto realizzato che con la recente attuazione del dlgs 192 l'installatore è la figura oltre al costruttore dei materiali che deve stabilire come e quando va fatta la revisione dell'impianto, se questa informazione manca la legge obbliga la revisione almeno una volta ogni 10 anni (per gli impianti a gas). Ecco perché io consiglio agli installatori, da marzo di quest'anno, di farsi firmare dal committente oltre a tutti gli allegati obbligatori alla dic.di conformità, anche "due righe" di come e soprattutto con quale cadenza il committente deve far controllare l'impianto realizzato. Quindi è solo con un impianto realizzato, come e solo come, dice la 7129, con una certificazione il più completa possibile e con questo ulteriore allegato "facoltativo" delle prescrizioni di manutenzione, che un installatore può "dormire tranquillo". Cosa ancora diversa è la garanzia che salvo forzature per prodotti e manufatti e di due anni. Il limite a cinque anni delle sentenze era relativo alla validità del documento "certificazione di conformità", quindi io agli operatori del settore consiglio sempre di fare molta attenzione e di affidarsi sempre meno all'ignoranza in materia da parte dei committenti e di coloro che interpretano i decreti in aula.
    saluti

  • vince48
    0
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    Mercoledì 6 Settembre 2006, alle ore 10:48
    Mi riferisco ad un impianto non realizzato in toto a regola d'arte ma che presenti una aqualsiasi difformità alla 7129 l'installatore ne risponde sempre anche dopo trent'anni.
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Permettimi di dirti che ci stiamo girando attorno, ma alle stesse cose,
    premesso che tutto il tuo scritto fila a meraviglia, constato che premetti una difformità nell'ipotesi, vedi il tuo scritto su, bè allora casca tutta l'impalcatura del mio discorso, io faccio riferimento ad un lavoro eseguito a regola d'arte, non ad una eventuale difformità, prendiamo ad esempio un impianto interrato che non presenta giunzioni interrato regolarmente ecc...
    Pertanto forte di questa certezza le eventuali responsabilità sono da stabilire con una perizia.
    L'idraulico, qui faccio riferimento alle sentenze citate, non è imputabile a priori e per una vita, ripeto sono troppe le variabili che entrano in gioco col passare degli anni, cosi come sono difformi le interpretazioni che scaturiscono dall'aula.
    Interessante l'ulteriore documento d'impegno alla manutenzione, un pezzo di carta in più non fa mai male, anche se sai benissimo cosa contano quei pezzi di carta in aula, saluti Vince.

  • anonimo
    0
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    Mercoledì 6 Settembre 2006, alle ore 22:25
    Cetro vince 48
    è ovvio e ritengo più che giusto che una volta realizzato l'impianto a regola d'arte ed edotto il committente sulla manutenzione dell'impianto,
    l'installatore ne deve uscitre illeso a qualsiasi titolo.
    x la validità di quei " pezzi di carta in aula" se debitamente compilati e controfirmati dal committente ti posso garantire che scagionano in toto l'installatore. by-passano anche gli scogli accampati in extremis delle assicurazioni.
    un saluto

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