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2011-01-22 21:10:47

Garanzia decennale con franchigia


Mikempower
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13 Gennaio 2011 ore 21:26 11
Buonasera a tutti e complimenti per il sito e per il forum.

Vi sottopongo subito il mio problema,vivo in un condominio ultimato nel 2008 e fino da allora pieno di problemi.

il costruttore ha cercato di risolverli tutti con mezzi e personale non sempre all'altezza.Dopo circa un anno dalla vendita di tutte le unità immobiliari ,sono emersi i primi problemi di infiltrazioni dal tetto che si ripercuotono nell'androne delle scale e infiltrazioni dai balconi che provocano il distacco dell'intonaco negli appartamenti sottostanti(questi balconi erano già stati oggetto di intervento per lo stesso problema presentatosi fin da subito).

Ci siamo quindi rivolti al costruttore il quale afferma di avere stipulato una polizza a nostro favore che copre questi danni,ma con una franchigia di 10000 euro per cui al disotto di questa cifra,tocca al condominio intervenire a proprie spese.

Anche l'amministratore conferma questa tesi,ma molti di noi non sono assolutamente convinti di ciò.

Ora vi chiedo,ma se noi volessimo rivalerci nei confronti dell'impresa costruttrice(che nel frattempo ha chiuso la ragione sociale e l'ha riaperta sotto altro nome)sarebbe nostro diritto ottenere un immediato intervento?
Possono opporre come motivazione a non intervenire la stipula di tale polizza con detta franchigia?

Grazie a tutti per le risposte.
  • nabor
    0
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    Giovedì 13 Gennaio 2011, alle ore 21:31
    Buonasera, l'intervento del costruttore è dovuto, in forza di legge (art. 1669 c.c.) indipendentemente dalla polizza. Se il titolo edilizio dell'immobile è successivo al 21 luglio 2005, vi è obbligo di garanzia assicurativa, per l'art. 4 del D. Lgs. 122/2005, attuativo della L. 210/2004. Alla responsabilità del costruttore, puntualizzo, si affianca quella del direttore dei lavori, se non anche quella del progettista. Venendo alla franchigia, se si riferisce alla polizza postuma decennale, e l'immobile è tutelato dal D. Lgs. 122/2005, la clausola è vessatoria.

  • mikempower
    0
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    Giovedì 13 Gennaio 2011, alle ore 21:38
    E se il titolo edilizio fosse antecedente a tale data,cosa comporterebbe?

  • nabor
    0
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    Giovedì 13 Gennaio 2011, alle ore 21:45
    In tal caso, la polizza non sarebbe obbligatoria, ma la garanzia è imposta, comunque, dal Codice Civile, indipendentemente dal 'rafforzamento' assicurativo. Se il costruttore non vuole intervenire, può e deve essere costretto a farlo: se l'amministratore, che immagino essere stato nominato dal costruttore, non si rende parte diligente, s'assume una grave responsabilità professionale.

  • mikempower
    0
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    Giovedì 13 Gennaio 2011, alle ore 22:36
    L'amministratore lo abbiamo nominato noi,ma lui concordava(evidentemente erroneamente,seppur in buona fede) con la tesi della parte costruttrice.

  • nabor
    0
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    Venerdì 14 Gennaio 2011, alle ore 09:24
    Bene, se l'amministratore è in buona fede, ha l'opportunità di dimostrarlo. Siete già in possesso d'una relazione tecno-peritale?

  • mikempower
    0
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    Venerdì 14 Gennaio 2011, alle ore 19:07
    No,in che cosa consiste?

    e poi,se la franchigia di tale assicurazione è da considerarsi vessatoria,quali provvedimenti possiamo prendere?

  • nabor
    0
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    Venerdì 14 Gennaio 2011, alle ore 21:24
    In concreto, avete richiesto una perizia sulla gravità e sulle cause delle infilitrazioni?

  • mikempower
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 17 Gennaio 2011, alle ore 18:39
    Al momento ancora no perché non abbiamo ancora deciso come muoverci.

  • nabor
    0
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    Martedì 18 Gennaio 2011, alle ore 13:02
    Io consiglierei, quantomeno, di ottenere un'approfondita relazione tecnica, per accertare cause e responsabilità del caso.

  • mikempower
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Sabato 22 Gennaio 2011, alle ore 20:29
    Il problema è che la società costruttrice (una S.r.l.) non esiste più,anche se i suoi soci sono comunque reperibili...in questo caso,come dobbiamo muoverci? su chi possiamo rivalerci?

  • nabor
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Sabato 22 Gennaio 2011, alle ore 21:10
    Nei confronti degli ex amministratori si può procedere penalmente, per truffa, una volta verificato che ne sussistono i presupposti. Si dovrebbe vagliare la responsabilità del direttore dei lavori, del progettista e d'eventuali subappaltatori.

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