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2007-03-31 10:10:41

Disputa su canna fumaria


Edwarl
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24 Marzo 2007 ore 23:20 13
Ho acquistato un appartamento in un piccolo condominio (soltanto due inquilini). L'impianto di riscaldamento prima era centralizzato (serviva tutti e due i piani), è stato distaccato alla vendita ed io e l'altro inquilino lo dobbiamo fare nuovo per conto nostro. La vecchia canna fumaria (in eternit) che proviene dal piano di sotto, passa da una colonna nel mio bagno e poi attraverso la mia soffitta. L'inquilino di sotto pretende di utilizzare questa colonna e la canna fumaria (senza peraltro sostituire l'eternit) mentre sul contratto di acquisto del mio appartamento esiste soltanto una servitù per la costruzione da parte sua di una canna fumaria esterna.
Il notaio mi ha detto che, essendo stato dismesso il vecchio impianto, non esiste più una servitù di passaggio (non più impianto non più servitù). Inoltre nel qual caso la canna fumaria non sarebbe più condominiale ma diventerebbe di proprietà dell'inquilino di sotto.
Io peraltro sarei anche disposto a lasciare la servitù, con tutte le normative in regola (vd. eternit) anche se ingombra un po' il mio bagno ma chiederei cortesemente conferma della veridicità di quanto dettomi dal notaio e, nel caso, se dobbiamo fare un nuovo documento per la servitù.
Ringrazio chiunque può rispondermi.
Paolo
  • condominiale
    0
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    Sabato 24 Marzo 2007, alle ore 23:34
    Strano quanto ti ha detto il notaio.

    La dismissione dell'impianto comune di riscaldamento non presuppone de facto la rinuncia ad un bene comune come la canna fumaria.
    Essa risulta indispensabile per il collegamento della nuova caldaia personale.

    Ciò che è stato scritto sul tuo contratto di acquisto sembra nient'altro che una presa di posizione unilaterale che se non controfirmata dalla controparte non produce alcun effetto.

    Tu potrai invece pretendere la "messa a norma" della canna fumaria prima del suo riutilizzo.
    A questo proposito puoi inviare una diffida scritta al tuo vicino affinché adempia a quest'obbligo previsto dalle norme in vigore.

  • edwarl
    0
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    Domenica 25 Marzo 2007, alle ore 00:21
    Ringrazio per la risposta ma aggiungo quanto segue:
    la canna fumaria era, prima della vendita dei due appartamenti, condominiale. Dopo la vendita io non posso più accedervi e quindi diventerebbe di esclusiva proprietà dell'inquilino del piano di sotto.
    Non posso più accedervi perché l'accesso
    è in cantina (dove era la precedente caldaia). Cantina che è stata divisa e la parte dove c'è la canna fumaria è andata all'altro inquilino. Lui ha rifatto l'impianto nuovo, con nuova caldaia, e vorrebbe utilizzare la vecchia canna che passa per due piani del mio appartamento (mentre ha una servitù per una nuova, esterna, da contratto, come detto). Di conseguenza la canna non è più usufruibile da parte mia e diventerebbe soltanto sua, non più con caratteristiche condominiali credo.
    Ai sensi dell'art. 1102 cod. civ credo che l'uso particolare o più intenso del bene comune presuppone, perché non si configuri come illegittimo, che non ne risulti impedito l'altrui paritario uso. Sbaglio?

    Grazie di nuovo

  • condominiale
    0
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    Domenica 25 Marzo 2007, alle ore 08:11
    Ora finalmente sei stato chiaro. (quasi chiaro, in quanto non hai accennato se il vincolo alla nuova costruzione è inserito anche nell'altro contratto)

    Non vi è dubbio che la canna fumaria in oggetto non è più di tua competenza e non risulta più bene comune.

    Se anche nel suo contratto di vendita risultasse l'obbligo di costruire il nuovo manufatto a norma esterno, allora la vecchia canna fumaria dovrebbe essere dismessa.
    Per il resto vale quanto ti ho detto sopra.

    Nel caso temessi possibili futuri danni dalla presenza dell'amianto, potrai inibirne l'uso fino alla messa a norma.
    Vale comunque la pena far fare un sopralluogo ad un professionista e in caso di contrasto far fare da lui una perizia tecnica.

  • edwarl
    0
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    Domenica 25 Marzo 2007, alle ore 08:53
    Ringrazio nuovamente per la risposta che mi hai dato e che mi conforta. Il notaio che ha fatto il mio contratto ha fatto in precedenza anche quello dell'altro propietario e forse per questo, conoscendo la situazione, mi ha dato quella risposta.
    Io non sono molto esperto in materia e mi sto "facendo le ossa" con internet...
    Sul contratto, che il proprietario dell'appartamento sottostante ha sottoscritto prima di me, c'è scritto che la parte venditrice, che poi ha venduto il mio appartamento a me, "costituisce a carico dell'immobile di sua residua proprietà (che poi è diventato mio) ed a favore dell'immobile oggetto del presente atto servitù di una canna fumaria esterna...ecc."
    Non so se questo costituisce obbligo...
    Ti ringrazio nuovamente e buona domenica...
    Paolo

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Domenica 25 Marzo 2007, alle ore 19:34
    È tutto scritto.

    Tu dovrai tenerti la servitù della canna fumaria esistente.
    Hai dichiarato che contiene amianto, se non ti procura danni o fastidi, lascia le cose come stanno, come ti ho detto sopra fai dare un'occhiata ad un professionista, con il suo parere in mano se la canna venisse riattivata, farai i passi che ti verranno consigliati.

    Si parla però anche di Canna fumaria esterna, quindi non dovresti preoccuparti.

  • edwarl
    0
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    Domenica 25 Marzo 2007, alle ore 20:09
    Ti ringrazio ancora una volta però non capisco questa tua ultima risposta...in precedenza hai scritto che "non vi è dubbio che la canna fumaria in oggetto non è più di tua competenza e non risulta più bene comune"....Quindi perché devo tenermi la servitù se non è più bene comune? Non c'è scritto in nessun posto che esiste questa servitù ma solo quella della canna fumaria esterna...Se volessi non potrei togliere la colonna con la canna fumaria che prende posto nel mio bagno e nella soffitta?...
    Sto facendo confusione?
    Grazie, Paolo

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Domenica 25 Marzo 2007, alle ore 21:12
    Non puoi farlo, hai acquistato l'unità immobiliare con questa servitù e te la devi tenere salvo accordo tra le parti.

    Se l'altro installerà la canna fumaria esterna, potrete accordarvi per l'eliminazione di quella interna.

  • edwarl
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Domenica 25 Marzo 2007, alle ore 23:13
    Scusa ma non mi torna...confesso la mia ignoranza ma in questo caso mi sembra un'alterazione della cosa comune (1102 cc). La canna fumaria infatti, che prima era di proprietà condominiale, diventerebbe di sua proprietà esclusiva...e passerebbe da casa mia!
    Paolo

  • condominiale
    0
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    Lunedì 26 Marzo 2007, alle ore 08:32
    E' una tua "interpretazione" personale, la legge parla chiaro, sei soggetto alla servitù che potrà essere estinta solo col consenso tra le parti, oppure con il pronunciamento di un giudice.

    Tu da solo non puoi prendere iniziative.

  • edwarl
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Sabato 31 Marzo 2007, alle ore 07:14
    Il notaio mi ha ribadito quanto detto: non esiste servitù e se esistesse è l'altra persona che deve dimostrarla. Nel caso sarebbe una servitù condominiale e allora dovrebbe essere montata una canna fumaria adatta anche ad un possibile mio impianto con accesso dalla sua cantina...
    Inoltre: posso fare un esposto alla ASL per far notare quanto la canna in oggetto sia deteriorata e quindi pericolosa?
    Grazie!

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Sabato 31 Marzo 2007, alle ore 09:31
    ... La vecchia canna fumaria (in eternit) che proviene dal piano di sotto, passa da una colonna nel mio bagno e poi attraverso la mia soffitta. .....
    Questa è la tua affermazione iniziale!
    La servitù di passaggio tubazioni esiste.
    Non la puoi assolutamente alienare senza il consenso dell'altra parte.
    A mio avviso continui a girare intorno alla problematica......
    Hai affermato che l'interno è in eternit, fai fare una prerizia tecnica ad un professionista dichiarando che è pericolosa per la tua salute (difficile da dimostrare se l'impianto non viene utilizzato e quindi non ci sono "fughe").
    Le modalità operative per risolvere il problema ci sono.
    Se la controparte non vuole installare lo scarico esterno (come previsto dal contratto e quindi dismettere definitivamente la vecchia canna fumaria) dovrai rivolgerti ad un avvocato che valuterà il caso "in loco" e dopo aver valutato documenti e contratti, ti indicherà la miglior via da seguire.

  • edwarl
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Sabato 31 Marzo 2007, alle ore 10:10
    Ok, grazie

  • edwarl
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Sabato 31 Marzo 2007, alle ore 10:10
    Ok, grazie

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