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2008-09-16 17:09:23

Dia: termine interrotto


Dirkpitt
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15 Settembre 2008 ore 14:02 5
Ciao a tutti.
questa è la mia situazione
11.8.08
presentazione dia in comune (manutenzione straordinaria e ristrutturazione di casa colonica con variazione della destinazione d'uso per il piano terra)
12.09.08
ricevuta raccomandata del comune (datata 11.9.08) che, in attesa del parere del dipartimento reg.le per l'agricoltura, sostiene che il termine di trenta gg sia interrotto e debba decorrere per l'intero ad acquisizione del parere avvenuta.
Mi chiedo: posso nel frattempo trasmettere le raccomandate richieste ai fini della sicurezza e la comunicazione al centro di Pescara per poi iniziare i lavori?
  • condominiale
    0
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    Lunedì 15 Settembre 2008, alle ore 16:48
    Se invii la raccomandata con il modulo a Pescara indicando una data certa di inizio lavori o addirittura inizi i lavori stessi, lo fai a tuo rischio.

    La comunicazione del comune è correttissima e interrompe i termini del silenzio assenso.

  • dirkpitt
    0
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    Martedì 16 Settembre 2008, alle ore 07:27
    Grazie per la risposta.
    lo immaginavo.
    il mio dubbio derivava dal fatto che la comunicazione del comune mi era stata notificata il 13.9.08 (non il 12.9.08 avevo scritto male) e quindi fuori termine... anche se di un solo giorno.

  • condominiale
    0
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    Martedì 16 Settembre 2008, alle ore 11:57
    Ecco un riferimento proprio di oggi.

    Il Tar del Lazio ha sentenziato che i comuni devono rispondere al cittadino con un provvedimento esplicito nel termine di trenta giorni.

    Ti allego la sentenza, se dovessero ulteriormente tergiversare, falla leggere all'ufficio comunale preposto:

    Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione II ter, sentenza n. 8118/2008

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. II ter, ha pronunziato la seguente

    SENTENZA

    sul ricorso n. x/2008 proposto dalla società O. s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Andrea Guarino ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, sito in Roma, Piazza Borghese n. 3;contro

    - il Comune di Roma, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso in giudizio dall?Avv. Rosalda Rocchi ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell?Avvocatura comunale, siti in Roma, alla Via Tempio di Giove n. 15;

    per l'annullamento

    del silenzio serbato dal Comune di Roma sulla istanza per il rilascio della autorizzazione commerciale richiesta da parte della società ricorrente;

    Visto il ricorso con i relativi allegati;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione comunale intimata;

    Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

    Visti gli atti tutti di causa;

    Designato relatore alla camera di consiglio del 12.5.2008 il Consigliere Maria Cristina Quiligotti, ed uditi gli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio;

    FATTO

    Con ricorso notificato il 9.4.2008 e depositato il 16.4.2008, la società ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dal Comune di Roma sulla istanza, originariamente presentata in data 26.6.2006, e poi riproposta su invito del Comune in data 28.11.2006, per il rilascio della autorizzazione commerciale attinente all?esercizio non alimentare, sito in Roma, alla via Aurelia n. 475, richiesta da parte della stessa, deducendone l?illegittimità per violazione dell?art. 2, co. 1, della L. n. 241/1990 , che statuisce l?obbligo dell?amministrazione di provvedere espressamente sulle istanze dei privati.

    Si è costituita in giudizio l?Amministrazione comunale intimata in data 30.4.2008 e depositando documenti in data 12.5.2008.

    Alla camera di consiglio del 12.5.2008 il ricorso è stato preso in decisione alla presenza dei procuratori delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio i quali hanno insistito nelle rispettive difese.

    DIRITTO

    Risulta documentalmente in atti che la società ricorrente ha presentato in data 26.11.2006 istanza per il rilascio dell?autorizzazione amministrativa ai fini dell?apertura di una media struttura di vendita di generi non alimentari.

    Il Comune, tuttavia, dopo avere dato inizio al relativo procedimento, con la convocazione in data 29.1.2007 della apposita conferenza di servizi, non è giunto alla sua conclusione con l?adozione di un provvedimento espresso, nonostante i solleciti in tal senso ai competenti uffici da parte del responsabile del procedimento in data 19.6.2007, 28.6.2007 e 29.1.2008.

    In sede di trattazione orale del presente ricorso la difesa del Comune ha depositato in atti copia della nota di cui al prot. n. 32914 del 9.5.2008 del Dipartimento VIII, II Unità organizzativa, dalla quale si evince la ritenuta necessità da parte del dipartimento di avere un inquadramento complessivo della struttura che interessa, con richiesta di chiarimenti ulteriori alla società ricorrente in ordine alle obiezioni di cui alla richiamata nota del Dipartimento VI di cui al prot. n. 10137 dell?8.5.2003.

    La detta ultima nota contiene il parere del Dip. VI che viene espresso, nella sua parte terminale, in senso negativo, ma che, nella lettura integrale dello stesso, deve, invece, essere considerato quale parere interlocutorio, considerato che l?accento viene posto sulla mancanza, allo stato, degli elementi ritenuti necessari ai fini della valutazione dell?istanza in questione, anche alla luce del disposto di cui all?art. 19 della L.R. n. 33/1999.

    Ed infatti in tal senso è stato appunto correttamente inteso dal Dip. VIII, secondo quanto rilevato nella nota in precedenza richiamata.

    Ne consegue che, allo stato dei fatti, con la precisazione che precede, deve fondatamente ritenersi che sulla istanza presentata al Comune da parte della società ricorrente non vi sia ancora stata una pronuncia finale e definitiva in un senso o nell?altro da parte dei competenti uffici comunali.

    Il ricorso deve, pertanto, essere accolto ai fini dell?obbligo del Comune di Roma di concludere in procedimento amministrativo in esame con l?adozione di un provvedimento esplicito nel termine di 30 ( trenta) gg. dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.

    Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

    PQM

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda ter, accoglie il ricorso in epigrafe e per l?effetto annulla il provvedimento impugnato ed ordina al Comune di Roma di concludere il procedimento amministrativo in esame con l?adozione di un provvedimento esplicito nel termine di 30 ( trenta) gg. dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.

    Spese compensate.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.

    Così deciso in Roma il 12.5.2008, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori magistrati:

    Michele Perrelli, Presidente

    Maria Cristina Quiligotti, Consigliere estensore

    Daniele Dongiovanni, Primo Referendario

    Depositata in Segreteria il 5 settembre 2008

  • dirkpitt
    0
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    Martedì 16 Settembre 2008, alle ore 14:01
    Ho trovato anche questa che sembra fare al caso mio
    vedrò di agire di conseguenza...
    grazie ancora

    TAR CAMPANIA, Sezione II, Sentenza n. 8707 del 27/06/2005

    all?udienza del 9 giugno 2005 ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    omississ

    Assume carattere decisivo il motivo di ricorso che impinge nella perentorieta? del termine, concesso all?Amministrazione comunale per l?inibitoria dell?intervento edilizio, oggetto di denuncia d?inizio d?attivita?.

    omississ

    E? anche costantemente affermata la natura perentoria del termine di trenta giorni (gia? venti) ex art. 23 d.P.R. 380/2001.

    omississ

    In definitiva, il potere inibitorio previsto dal comma 6 dell?art. 23 del d.P.R. 380/01, puo? essere esercitato entro il termine perentorio di trenta giorni, trascorso il quale possono soltanto essere emanati provvedimenti d?autotutela e sanzionatori; invero, alla scadenza del citato termine di trenta giorni matura l?autorizzazione implicita ad eseguire i lavori progettati ed indicati nella D. I. A., fermo restando il potere dell?Amministrazione comunale di provvedere anche successivamente alla scadenza del termine stesso, ma non piu? con provvedimento inibitorio (ordine o diffida a non eseguire i lavori) bensi? con provvedimento sanzionatorio (se i lavori sono gia? stati eseguiti, in tutto o in parte) di tipo ripristinatorio o pecuniario, secondo i casi, in base alla normativa che disciplina la repressione degli abusi edilizi (e?? discusso, in tal caso, se l?Amministrazione debba far precedere tale provvedimento sanzionatorio dall?emanazione, in autotutela, di un atto di secondo grado - revoca od annullamento dell?autorizzazione tacita od implicita formatasi ? anche se la soluzione negativa pare quella preferibile).

    Appare inoltre evidente, in base all?interpretazione letterale, che entro il termine di trenta giorni il provvedimento inibitorio di cui sopra debba essere non soltanto emanato, ma anche notificato al privato (ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l?assenza di una o piu? delle condizioni stabilite, notifica all?interessato l?ordine motivato di non effettuare il previsto intervento); depone chiaramente in tal senso, del resto, anche la indubbia natura recettizia dell?ordine di non eseguire i lavori da parte del Comune.

    Orbene, rileva la Sezione che, nella specie, l?impugnata diffida, espressione del citato potere inibitorio, e? stata notificata fuori termine (precisamente dopo 34 giorni dalla ricezione della denunzia d?inizio attivita?);il ricorso va pertanto accolto, restando assorbita ogni altra censura, e con salvezza degli eventuali ulteriori provvedimenti dell?Amministrazione.

    omississ

  • nabor
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 16 Settembre 2008, alle ore 17:09
    Ciao Dirk (ammiratore di Clive Cussler?). Il tuo quesito, in sostanza, concerne la perentorietà del termine di 30 giorni, per impedire la formazione del silenzio-assenso. Giusto?

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