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2009-03-27 20:32:07

Detrazione 36% per conviventi


Isotta73
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29 Aprile 2008 ore 10:16 10
Salve.
Leggo:
g) il familiare convivente del possessore o detentore purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici bancari siano intestati a lui (per la definizione di familiare bisogna fare riferimento all'art. 5 del TUIR che comprende a tale titolo il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado). In tale ipotesi, si precisa che la detrazione spetta anche nel caso in cui le autorizzazioni comunali siano intestate al proprietario dell'immobile e non al familiare che usufruisce dell'agevolazione);

Non è dunque necessario che il possessore ed il familiare convivano nell'immobile oggetto della ristrutturazione. Corretto?
Il mio compagno vive con i genitori e sta ristrutturando un'altra casa. Se i genitori partecipano alle spese, facendosi intestare le fatture e seguendo tutte le procedure necessarie, possono anch'essi usufruire delle detrazioni. Giusto?
Grazie in anticipo.
Laura
  • condominiale
    0
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    Martedì 29 Aprile 2008, alle ore 14:27
    ... il familiare convivente del possessore o detentore ....
    In linea di massima il concetto è corretto.

    L'Agenzia delle Entrate ha sempre adottato questa linea nelle proprie circolari.

    Se vuoi la sicurezza al 100% formula un quesito scritto direttamente all'Agenzia:

    http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/con ... /Contatti/

  • isotta73
    0
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    Mercoledì 25 Febbraio 2009, alle ore 11:36
    Meglio tardi che mai, ad uso degli utenti del forum, posto la risposta dell'agenzia delle entrate, a cui sottoposi il quesito:

    <<
    l'argomento è già stato oggetto di risposta da parte dell'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 24 del 10/06/2004, punto 1.10
    "....Come gia' chiarito con la risoluzione n.184 del 12 giugno 2002, perche'
    il convivente possa beneficiare della detrazione non e' necessario che
    l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione costituisca
    l'abitazione principale dell'intestatario dell'immobile e del familiare
    convivente, ma e' necessario che i lavori siano effettuati su uno degli
    immobili in cui di fatto si esplica la convivenza...".
    La citata circolare è consultabile nel sito dell'Agenzia delle entrate al seguente indirizzo web: http://dt.finanze.it/doctrib/SilverStre ... meset.html
    Distinti saluti>>

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 25 Febbraio 2009, alle ore 12:42
    Ma e' necessario che i lavori siano effettuati su uno degli immobili in cui di fatto si esplica la convivenza
    Non è altro che quanto ti avevo riferito in origine desumendo la risposta proprio dalle circolari dell'Agenzia.

  • isotta73
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 25 Febbraio 2009, alle ore 16:47
    Sì, infatti. Mi sembrava giusto postarlo per conoscenza, ad ulteriore conferma.

  • trinitron
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 27 Marzo 2009, alle ore 15:50
    Buongiorno,
    c'e' qualche possibilita' di trovare una soluzione al problema della "convivenza" nell'appartamento da ristrutturare?
    Cioe' se marito e moglie vivono nel vecchio appartamento e la moglie ne acquista uno nuovo, e' possibile dichiarare che l'appartamento da ristrutturare e' stato affidato in comodato d'uso gratuito dal coniuge incapiente proprietario a quello possessore di reddito, che paga i lavori e puo' cosi' detrarre il 36%?
    Grazie

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 27 Marzo 2009, alle ore 16:57
    Sono troppe le questioni da prendere in considerazione.

    Non è sufficiente offrire un comodato d'uso gratuito (fittizio), bisogna anche risiederci, cioè cambiare la residenza, onde per cui si vanno a pagare tutte le imposte sull'immobile attualmente posseduto: ICI, Irpef e tutte le altre tasse comunali, comprese le bollette che non sarebbero più applicate alla "prima casa".

    Devi porre la massima attenzione, i mezzi ed i modi comunque ci sono per poter utilizzare le detrazioni, ne ho parlato molte volte nel forum.

    Per le detrazioni del 36% possono usufruirne (leggi il punto G):

    Quindi, possono beneficiare della detrazione;
    a) il proprietario o nudo proprietario;
    b) il titolare del diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie);
    c) il locatario o comodatario;
    d) i soci di cooperative a proprietà divisa o indivisa;
    e) gli imprenditori individuali - anche come impresa familiare - limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce;
    f) i soci delle società semplici, in nome collettivo o in accomandita semplice, sempre che sussistano le stesse condizioni previste per l'imprenditore individuale;
    g) il familiare convivente del possessore o detentore purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici bancari siano intestati a lui (per la definizione di familiare bisogna fare riferimento all'art. 5 del TUIR che comprende a tale titolo il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado). In tale ipotesi, si precisa che la detrazione spetta anche nel caso in cui le autorizzazioni comunali siano intestate al proprietario dell'immobile e non al familiare che usufruisce dell'agevolazione);
    h) il futuro acquirente dell'immobile, che sia stato immesso nel possesso ed abbia eseguito gli interventi di ristrutturazione, a condizione che sia stato stipulato e registrato presso l'Ufficio competente il preliminare di vendita (compromesso). Inoltre l'acquirente deve indicare gli estremi di registrazione nell'apposito spazio previsto nel modello di comunicazione per la detrazione.

    C'è tutto scritto qui:

    http://www.condomini.altervista.org/Det ... azione.htm

  • trinitron
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 27 Marzo 2009, alle ore 17:20
    Lungi da me il mettere in dubbio cio' che hai appena spiegato al riguardo della residenza, mi sorge pero' una perplessita'.
    Stavo leggendo l'Interpello n. 954-128/2002.
    L'agenzia delle entrate risponde (ti elenco i passi salienti)

    - La Circ. n. 121/E dell'11 maggio 1998, al punto 2.1, precisa che (.....) Da una lettura combinata della predetta Circolare e della recente Risoluzione n. 136 del 6 maggio 2002, si evince che la condizione cui la normativa vincola l'accesso del "familiare" al beneficio fiscale in esame e' quello della mera convivenza.

    (.....)

    Non e' necessario invece che l'abitazione nella quale convivono "familiare" ed intestatario dell'immobile costituisca per entrambi l'abitazione principale, mentre e' necessario che i lavori stessi siano effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza.

    (.....)

    Considerato che l'interpellante ha precisato di convivere con il proprietario dell'immobile oggetto dei lavori di ristrutturazione (convivere sì, ma in un altro appartamento nota mia e non dell'ag delle entr.), lo stesso potra' usufruire dell'agevolazione fiscale di cui all'art. 1 della legge 449/97, e successive modificazioni a condizione che l'immobile oggetto dei lavori, ancorche' non costituisca l'abitazione principale, sia uno di quelli in cui si esplica la convivenza.


    Ora, premesso che io sono un idiota e che non voglio convincere nessuno, ma leggendo quanto ha scritto l'agenzia delle entrate a me sembra che i "paletti" messi per restringere i casi di conviventi ammessi alla detrazione vengano piuttosto allargati.
    Se mi scrivi che "l'immobile oggetto dei lavori, ancorche' non costituisca l'abitazione principale, sia uno di quelli in cui si esplica la convivenza" mi stai dicendo che non serve residenza e che l'appartamento sia uno di quelli, cioe' uno qualsiasi in cui ogni tanto vado ad abitare o a soggiornare o ad aprire le finestre.

    So che sbaglio, ditemi per favore dove.
    Grazie

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 27 Marzo 2009, alle ore 18:13
    Ti ho fornito precisi riferimenti.

    Ti ho avvertito circa il comodato d'uso e le problematiche ne ne deriverebbero.

    Infine ti ho indicato le norme dell'Agenzia delle Entrate che agevolano la tua possibilità di usufruire delle detrazioni.

    In questo forum siamo abituati a non fornire "solo" pareri personali, ma alleghiamo sempre precisi riferimenti normativi, come ho fatto sopra.

  • trinitron
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 27 Marzo 2009, alle ore 18:42
    Ma infatti il problema in tutta questa storia non sei mica tu, che anzi ringrazio per la competenza e perche' no per la pazienza.
    Il problema sono io, che non avevo capito questa gabola della residenza/convivenza e sto affannosamente cercando di non buttare nel water le detrazioni cui potrei aver diritto.
    Ma, sfortunatamente, non ho tutt'ora capito come uscirne, anche dopo aver letto per decine di volte con cura i riferimenti suggeriti.

    Proviamo per gradi se vuoi, ecco il mio vicolo cieco:
    moglie incapiente proprietaria, marito pagante la ristrutturazione, conviventi nella vecchia casa e non in quella oggetto dei lavori.
    Ho diritto a portare in detrazione il 36%?

    Grazie alle anime pie che, anche in privato, potranno portare luce nella mia disperazione.

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 27 Marzo 2009, alle ore 20:32
    Ti ho risposto gia sopra.

    Secondo il dettato della norma e secondo l'Agenzia delle Entrate hai il diritto alla detrazione come familiare convivente del possessore dell'immobile.

    Ti consiglio di inviare tu stesso il modulo a Pescara e naturalmente di pagare tu stesso le fatture a mezzo bonifico.

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