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2005-09-24 15:56:53

Condono 2004,rilascio sanatoria: impossibili art.20-21 tue!


Gdaquila
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22 Settembre 2005 ore 11:01 12
Salve a tutti,
Il 17/09/2005 nel post:
Condono edilizio 2004: quando il rilascio della sanatoria?
Ho espresso il mio problema e Gigi molto gentilmente mi aveva consigliato la strada di cui agli art.20-21 del TUE secondo i quali potevo scrivere all'amminstrazione comunale ed attendere 15gg per una risposta trascorsi i quali potevo inoltrare richiesta diretta alla regione.
Da ulteriori informazioni avute ho appreso che al rilascio della sanatoria non possono essere applicati le tempistiche dei 65-70 gg dell'art.20 e le regole dell'art. 21 in quanto la procedura fa parte di un regime speciale.
A questo punto chiedo: esiste qualche legge che dice espressamente se questi benedetti art. 20-21 TUE sono applicabili al caso?
Altrimenti è possibile che io non possa fare nulla di formale per sollecitare il comune nel rilascio della sanatorie e che debba attendere il possibile scadere dei termini del silezio assenso?
Grazie a tutti!
G
  • gigi0
    0
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    Giovedì 22 Settembre 2005, alle ore 13:28
    Gigi, come tutti è soggetto ad errore, ma, di solito Gigi non parla a vanvera.

    E' pur vero che il rilascio del permesso in sanatoria sia previsto da legge speciale, quella del condono, appunto, che prevede anche l'istituto del silenzio-assenso, ma è altresì vero che la legge, nella sua previsione di un eventuale ritardo nel rilascio, intenda tutelare, nei casi limite, il cittadino e non la pubblica amministrazione.

    E' pertanto anche vero che detto regime del silenzio-assenso debba ritenersi fatto eccezionale e non la regola, ne consegue che la richiesta di sanatoria, sia essa riferibile al cosiddetto condono edilizio, ovvero alla sanatoria a regime, (art. 36, ecc. TUE) deve considerarsi al pari della normale domanda di permesso di costruire con le tempistiche di cui questa gode.

    A tali considerazioni è giunta la giurisprudenza parecchio tempo or sono e Gigi perfettamente rammenta di aver letto in tal senso, probabilmente sugli inserti e gli speciali del Sole 24 Ore, L'Esperto risponde, ecc. in occasione del condono del '94 e sicuramente anche in seguito nelle rassegne di giurisprudenza.

    Per favore, evitatemi la ricerca delle pronuncie giurisprudenziali di cui si tratta, lo farei volentieri, ma non ho più tempo a disposizione del non poco che già dedico a queste pagine!

    Confermo con assoluta certezza quanto esposto; sono conscio della profonda ignoranza latente tra gli addetti ai lavori riguardo alla materia ed oltre e, mi sia concessa una breve riflessione: quale giustificazione avrebbe, dopo aver completato la pratica, una dilazione sine die nel rilascio dell'atto conclusivo dell'iter.

    Bassanini docet, e così anche le più recenti integrazioni e modificazioni della legge, stabilendo il principio di divieto d'aggravio dei procedimenti, cui le gestione della pratica in tempi diversi non sarebbe scevra.

    Potrei continuare con le regole di buona amministrazione, ecc. che impongono la stessa procedura,...

    Se avessi sbagliato, mi piacerebbe avere i riferimenti legislativi a dimostrazione del mio errore e non semplici opinioni.

    Ciao.

    Gigi


    PS: Moltissimi addetti ai lavori si trincerano dietro apparenti certezze, solamente per nascondere le loro lacune ed inefficienze.

  • gdaquila
    0
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    Giovedì 22 Settembre 2005, alle ore 13:45
    Scusami ma non era assolutamente una critica!
    Anzi il tuo aiuto mi è stato preziosissimo e non finirò mai di ringraziarti... era soltanto una ricerca di qualcosa che attestasse in maniera equivocabile la validità degli art.20 e 21 di modo che io, assoluto ignorante in materia, possa scrivere e sollecitare il comune.
    Preciso che purtroppo non essendo in grado di effettuare autonomamente (per motivi di tempo, estrazione culturale etc) la domanda di condono, mi sono affidato ad un tecnico. Ora questo tecnico non sa che fare di conseguenza sto cercando di documentarmi il più possibile per cercare di affrontare personalmente la situazione. E' per questo che il tuo aiuto mi è estremamente utile e ribadisco i miei ringraziamenti per il tempo che mi stai dedicando.
    Purtroppo, ribadisco la mia ignoranza, ho ancora necessità di ulteriori chiarimenti e te ne sarei molto grato se tu volessi darmeli.
    In particolare nel post dici:
    " ma è altresì vero che la legge, nella sua previsione di un eventuale ritardo nel rilascio, intenda tutelare, nei casi limite, il cittadino e non la pubblica amministrazione "
    Per cortesia, potresti indicarmi in particolare a quale legge e articolo ti riferisci?
    In riferimento all'articolo 36TUE, il terzo comma dice:
    "Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata. "
    In questo caso "entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata" è abolito dal fatto che la legge sul condono prevede espressamente il "silezio assenso"?
    Scusa le mie domande forse banali, ma ho necessità di capire meglio la questione per cercare di scrivere qualcosa di corretto da inviare al comune.
    Grazie infinite.

    PS: solo una ultima cosa, non voglio assolutamente chiederti di cercare le pronuncie giurisprudenziali di cui parli nel post, ma se mai ti dovesse ricapitare di incapparci e saresti così gentile da fornirmi il link, te ne sarei grato.

  • gigi0
    0
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    Giovedì 22 Settembre 2005, alle ore 14:47
    Caro G,

    la mia invettiva non era nei tuoi confronti, credo tu sia la parte debole da tutelare, bensì nei confronti di professionisti, dipendenti pubblici, politici, burocrati e rompi... vari che non sanno svolgere le loro mansioni per negligenza colpevole.

    Dimentica l'art. 36 che ho citato solamente a dimostrazione della validità del principio dei 60 gg.

    La faccenda è semplice, a fronte di persone capaci e ragionevoli, ed estremamente complessa con interlocutori imbecilli e presuntuosi.

    La giurisprudenza di cui ti parlavo è su supporto cartaceo e ti lascio immaginare entro quale volume di carta si trovi.

    Non ti aspettare nulla! Dovrebbe proprio capitarmi tra le mani ...

    Nel frattempo, fossi in te, invierei la diffida per il rilascio della sanatoria, adducendo le motivazioni d'urgenza... a seconda della risposta, potresti attivarti.

    Ciao.

    Gigi

  • gdaquila
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 22 Settembre 2005, alle ore 15:10
    Ciao,
    Grazie delle precisazioni,
    Ad ogni modo, conoscendo i personaggi del comune, inviando una semplice diffida per motivi di urgenza si limiterebbero semplicemente ad ignorarla ovvero a non rispondere.
    Stavo pensando questo:
    Ho letto la legge bassanini, l'art. 105 dell'allegato 1 (Legge 15 marzo 1997 n.59) regolamenta i "Procedimenti per il rilascio delle concessioni edilizie".
    Con la legge N.340 del 24/11/2000 questo articolo viene modificato come segue:
    (m) al numero 105 dell'allegato 1, dopo le parole: "Procedimenti per il rilascio delle concessioni edilizie", sono aggiunte le seguenti: "e di altri atti di assenso concernenti attività edilizie".

    Questa modifica secondo te include in "atto di assenso concernente attività edilizie" anche la sanatoria?

    Se questo è corretto, l'art. 105 originale della legge 59 dovrebbe obbligare la risposta del comune entro i 65-70 gg che dicevi tu con tutta la procedura connessa (legge 4 dicembre 1993, n. 493 (articolo 4))

    Che ne pensi?
    Grazie
    G

  • gigi0
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 22 Settembre 2005, alle ore 17:19
    Ho trovato qualcosa sul web:

    Il TAR della Puglia, con la sentenza n. 3274 del 2004, ha condannato il comune di Bitonto a risarcire i danni cagionati al ricorrente conseguenti al ritardo nel rilascio di una concessione in sanatoria ex L. 47/85.

    http://lexfor.it/lexfor/2005-04/2005-04-Amm-Giu-3480.asp

    Non ho avuto tempo di cercare la prima sentenza per esteso ed ho letto la seconda saltando le righe.

    Guardatele con calma e sappimi dire.

    Non ti dimentico.

    Ciao.

    Gigi

  • gigi0
    0
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    Giovedì 22 Settembre 2005, alle ore 17:49
    Scusami, non avevo visto il tuo ultimo messaggio: sono sostanzialmente in sintonia con le tue considerazioni, ma lo saranno anche gli addetti ai lavori? Ricorreresti al TAR? Avresti quattrini da spendere in avvocati? ...

    FINE DEL PESSIMISMO!

    Quale giustificazione potrebbe addurre il comune per il mancato rilascio della sanatoria? Carenza di personale? (ma questo dovrebbe valere per tutti e non solo per te) Eccessiva mole di lavoro? (che non sarà sempre stata così, né potrà durare in eterno) Particolari urgenze per motivi di pubblico interesse? (anche questi non saranno sempre stati, né saranno ancora per sempre).

    Se poi potessi documentare la disparità di trattamento (ad altri cittadini sanatorie a iosa, mentre a te niente) ebbene potrebbe proprio configurarsi il reato di abuso d'ufficio, ecc.

    Se esistesse un difensore civico nel tuo comune, potresti richiedere un suo intervento, in caso contrario potresti rivolgerti al Giudice di Pace.

    Non vorrei deprimerti raccontandoti le mie esperienze in materia di inerzia della pubblica amministrazione, le quali mi suggerirebbero di offrire i soliti 100 euro ai soliti due disperati per riempire di botte chi di dovere. Purtroppo mi dicono che commetterei un reato...

    Poichè quest'ultimo espediente non sembrerebbe praticabile, non ci resta che insistere e documentare tutte le nostre azioni (copie protocollate delle istanze e raccomandate A.R. per le diffide) onde poter dimostrare i fatti nel caso di denuncia alla Procura dlla Repubblica. Ne ho già presentate ed anche la Magistratura dorme, ma ne sto integrando qualcuna proprio di questi tempi e, prima o poi, qualche cosa dovrebbe accadere!

    Buona fortuna!

    Gigi

  • gdaquila
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 23 Settembre 2005, alle ore 08:31
    Ciao,
    Grazie della tua risposta. Dai termini che usi penso a questo punto tu sia un avvocato no?
    Allora, preferirei non dover nè ricorrere al TAR nè avere bisogno di spendere soldi in avvocati: ne ho già spesi per il condono. Se il ragionamento che ho fatto sulla legge bassanini è valido penso che, passati i 15gg dalla mia diffida io possa rivolgermi direttamente alla regione o no?
    Cosa ne pensi? E' il caso di scrivere al comune citando le suddette leggi e diffidandoli di rispondere entro 15gg?
    Cosa potrebbe fare il comune a questo punto contro di me?
    Grazie veramente infinite.
    G

  • gigi0
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 23 Settembre 2005, alle ore 09:15
    Fai la diffida e poi aspetta le reazioni.

    Potrebbero essere positive, quindi fine del discorso.

    Potrebbero essere negative, p. es. diniego, magari immotivato, del condono, con le conseguenze del caso e tue ovvie reazioni (TAR, ecc).

    Potrebbero non esserci: assoluto silenzio dell'amministrazione, pertanto, a mio avviso, possibilità di richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi della regione, con nomina del commissario ad acta, ecc. a spese dell'amministrazione soccombente.

    Appuntamento in queste pagine tra una ventina di giorni per gli opportuni aggiornamenti.

    Gigi

  • gdaquila
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 23 Settembre 2005, alle ore 09:47
    Grazie,
    Scusa un'ultima domanda e scusa se posso sembrare ripetivo:
    quindi scrivo al comune diffidandoli a rilasciarmi il permesso in sanatoria adducendo motivi di urgenza e senza citare nè leggi nè i 15 giorni etc.? Secondo te che motivo mi posso "inventare"?
    Grazie e scusa di nuovo, sei stato veramente preziosissimo.
    G

  • gigi0
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 23 Settembre 2005, alle ore 16:16
    OK

    Ti ho già indicato la scusa più usueta: necessità di concludere contratto di compravendita, ma puoi usare qualsiasi banalità quale divisione dei beni, necessità di donazione,...

  • gdaquila
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 23 Settembre 2005, alle ore 16:55
    OK,
    Grazie, ti farò sapere.
    Ciao
    G

  • gigi0
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Sabato 24 Settembre 2005, alle ore 15:56
    Ecco un'altro motivo che conforta la tesi di obbligo per la P.A. di rilascio del permesso di costruire in sanatoria entro i 60 gg. canonici:

    http://www.ambientediritto.it/Giurisprudenza/2004/Urbanistica%20demolizioni.htm

    Urbanistica e edilizia - Domanda di sanatoria - Sospensione del procedimento penale per violazioni edilizie - Termine - Funzione - Decorrenza inutile dei sessanta giorni - Effetti - Silenzio rifiuto - Pubblica Amministrazione. La disciplina urbanistica all'art. 13 c. 2 L. 47/1985 prevede che, decorso inutilmente il periodo di giorni sessanta dalla data di presentazione della domanda di sanatoria, la stessa si intende respinta; l'art. 22 della stessa legge stabilisce che l'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimanga sospesa fino all'esaurimento dei procedimenti amministrativi. Dalla combinata esegesi delle due norme, si desume che la sospensione è limitata al periodo di giorni sessanta in esito al quale la procedura si intende esaurita per silenzio rifiuto. Il termine assolve ad una duplice funzione; da un lato, conferisce certezza alla aspettativa del privato consentendogli le opportune iniziative di tutela e, dall'altro, evita la sospensione del processo sine die. Poiché il termine non comporta la consunzione della potestà di decidere da parte della Pubblica Amministrazione sulla domanda di sanatoria, il procedimento amministrativo può proseguire oltre il sessantesimo giorno, ma tale situazione è inconferente ai fini della sospensione del processo penale che non può estendersi oltre il ricordato periodo. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 08/04/2004 (Ud. 18/02/2004). Sentenza n. 16706 (vedi: sentenza per esteso)

    Se pur vero che l'art. 13 della legge 47/85 (oggi art. 36 TUE) non riguardi il condono edilizio, bensì la sanatoria a regime (accertamento di conformità) è altresì vero che la prevista sospensione dell'azione penale è di fatto la stessa indicata per il condono e sia esercitata con i medesimi presupposti.

    Deve quindi, anche nel caso di condono edilizio, presupporsi necessario stabilire un termine preciso entro il quale la sospensione debba operare e non lasciare, invece, detta facoltà all'arbitraria volontà dell'amministrazione, o, ancor peggio, alla volontà del reo, il quale, semplicemente non completando la pratica, potrebbe protrarre all'infinito la punizione dei suoi reati.

    L'improponibilità di queste ipotesi, giustifica la necessità della certezza dei termini: di sospensione dei procedimenti penali e di rilascio, o diniego, del titolo abilitativo e cioè i 60 giorni!

    Né, a mio avviso, la previsione del maturarsi del silenzio-assenso, col decorso dei 36 mesi, potrebbe, in alcun caso, giustificare tale più lungo termine, anche perché esso non opererebbe nel caso di immobili in zona vincolata, in mancanza del parere dell'ente preposto alla tutela dl vincolo stesso. ecc. ecc. ecc.

    Ci sentiamo, ciao.

    Gigi

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