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2007-08-10 10:05:39

Comunicazione asl in assenza di richiesta di detrazione 36%


Apasquare
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08 Agosto 2007 ore 16:34 8
Salve, vorrei sapere se occorre inviare la comunicazione alla asl nel caso di rifacimento intonaco in una casa unifamigliare (alta circa8 metri); non chiederemo la detrazione 36%.
Grazie fin d'ora
  • condominiale
    0
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    Mercoledì 8 Agosto 2007, alle ore 17:26
    L'agenzia delle entrate così recita:

    Deve essere inviata all?Azienda sanitaria locale competente per territorio una comunicazione con raccomandata A.R. con le seguenti informazioni:
    - generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi;
    - natura dell?intervento da realizzare;

    - la copia della concessione, dell?autorizzazione o della comunicazione di inizio lavori, se previste dalla legislazione edilizia;

    - dati identificativi dell?impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione;
    - data di inizio dell?intervento .

    La comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l?obbligo della notifica preliminare alla ASL.

    L'impresa che eseguirà i lavori penserà a questa pratica burocratica se necessaria.

  • lorenz
    0
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    Mercoledì 8 Agosto 2007, alle ore 18:48
    Dlgs 494/96 e aggiornamenti:
    ART. 11 Notifica preliminare

    1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell?inizio dei lavori, trasmette all?azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all?allegato III nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

    a) cantieri di cui all?articolo 3, comma 3;

    b) cantieri che, inizialmente non soggetti all?obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d?opera;

    c) cantieri in cui opera un?unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

    2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell?organo di vigilanza territoriale competente.

    3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell?articolo 20 del decreto legislativo n. 626 del 1994 hanno accesso ai dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

    Da valutare bene, in caso ricadi nell'art 3 comma 3, perché se hai due imprese (anche non contemporanee), ricadi anche nell'obbligo di nominare i coordinatori e fare il piano di sicurezza e coordinamento.



    Per condominiale: io diffiderei di far fare queste cose alle ditte, che per esperienza personale non capiscono un'acca di sicurezza.
    La notifica preliminare è compito del committente, o del responsabile dei lavori, se nominato..., o al limite può essere demandato al direttore dei lavori o ai coordinatori, se presenti, ma mai all'impresa esecutrice


    ART. 3 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

    1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell?opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell?esecuzione del progetto e nell?organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all?articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994. Al fine di permettere la pianificazione dell?esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.

    2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell?opera, valuta i documenti di cui all?articolo 4, comma 1, lettere a) e b).

    3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all?affidamento dell?incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione in ognuno dei seguenti casi:

    a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini - giorno;

    b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell?allegato II.

    4. Nei casi in cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell?affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l?esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all?articolo 10.

    4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche caso in cui, dopo l?affidamento dei lavori a un?unica impresa, l?esecuzione dei lavori o parte di essi sia affidata a una o più imprese.

    5. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all?articolo 10, può svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l?esecuzione dei lavori.

    6. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l?esecuzione dei lavori; tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere.

    7. Il committente o il responsabile dei lavori può sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente se in possesso dei requisiti di cui all?articolo 10, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.

    8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un?unica impresa:

    a) verifica l?idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l?iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

    b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonche' una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

    b-bis) chiede un certificato di regolarita' contributiva. Tale certificato puo' essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarita' contributiva;

    b-ter) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attivita', il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.

  • condominiale
    0
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    Mercoledì 8 Agosto 2007, alle ore 20:18
    Come ti ho detto precedentemente, Lorenz, tu sei "troppo di parte".

    Per non sbagliare, quando ci troviamo nel dubbio, chiediamo all'ente di competenza con interpello e preghieera di risposta scritta.

    Qui stavamo parlando di semplice "comunicazione" all'Asl (una normale raccomandata A/R)

    Altra risposta dell'Agenzia:

    Qualora le norme vigenti in materia di sicurezza dei cantieri prevedano l'obbligo di notifica preliminare all'Azienda Sanitaria competente, deve essere inviata una comunicazione con raccomandata A/R alla ASL.
    La comunicazione deve essere fatta a cura del committente o della ditta che esegue i lavori e deve contenere le seguenti indicazioni:
    a) generalità del committente dei lavori ed esecuzione degli stessi;
    b) natura dell'intervento da realizzare;
    c) dati identificativi dell'impresa esecutrice i lavori con esplicita assunzione di responsabilità relativamente agli obblighi sulla sicurezza del lavoro e contributivi;
    d) data di inizio dell'intervento edilizio.

  • lorenz
    0
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    Mercoledì 8 Agosto 2007, alle ore 20:36
    Beh, condominiale, non significa per forza essere di parte se si vuole dire effettivamente la legge cosa prevede.
    E la legge non prevede che la notifica prelininare possa essere inviata dall'impresa, essendo il committente l'unico responsabile

    Dlgs 494/96 e aggiornamenti:
    ART. 11 Notifica preliminare

    1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell?inizio dei lavori, trasmette all?azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all?allegato III nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi....

    quindi o l'agenzia delle entrate ha preso una cantonata grossa quanto una casa, oppure in realtà stiamo parlando di cosa diverse.....

    ps: la notifica preliminare deve essere inviata non solo alla asl, ma anche all'ispettorato provinciale del lavoro; e i dati della notifica non sono solo quelli riportati dall'agenzia delle entrate (che dovrebbe fare il suo mestiere) ma quelli riportati nell'allegato III sempre del 494

    ALLEGATO III
    CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE DI CUI ALL?ARTICOLO 11
    1. Data della comunicazione.
    2. Indirizzo del cantiere.
    3. Committente (i) nome (i) e indirizzo (i).
    4. Natura dell?opera.
    5. Responsabile (i) dei lavori, .
    6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell?opera .
    7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell?opera .
    8. Data presunta d?inizio dei lavori in cantiere.
    9. Durata presunta dei lavori in cantiere.
    10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
    11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.
    12. Identificazione delle imprese già selezionate.
    13. Ammontare complessivo presunto dei lavori.

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 9 Agosto 2007, alle ore 08:10
    Resta il fatto che nel caso il nostro interlocutore utilizzasse un artigiano per l'esecuzione dell'opera, la comunicazione non risulta necessaria.

    È inutile dare informazioni per complicare la parte burocratica quando ciò non è necessario.

  • lorenz
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 9 Agosto 2007, alle ore 09:39
    Beh, non ho doti di preveggenza; non mi pare di aver letto che i lavori li facesse un artigiano, anche se la cosa mi fa molto sorridere... dicono tutti così...
    il ponteggio se lo monta e smonta da solo?
    Siamo sicuri che i lavori se li fa da solo o si porta appresso l'aiutante di turno?

    L'unica cosa che dico al committente è di fare attenzione, visto che le leggi sono chiare e gli ispettori dell'asl e dell'ispesl non le interpretano quando emettono sanzioni...

  • apasquare
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 10 Agosto 2007, alle ore 09:41
    Mi spiace aver scatenato questa diattriba, comunque vi ringrazio per le informazioni. Per chiarezza: i lavori verranno svolti da un'impresa edile e poi faremo anche il rifacimento del tetto con un'altra impresa, quindi, se ho capito bene, occorre la comunicazione alla asl.
    Grazie ancora

  • lorenz
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 10 Agosto 2007, alle ore 10:05
    Dalla tua precisazione occorre sia inviare la notifica alla asl e all'ispettorato del lavoro (a tutti e due), e visto che sono due imprese e hai rischi particolari devi nominare il coordinatore per la progettazione che redigerà il piano di sicurezza e coordinamento e il coordinatore per l'esecuzione che entrerà in azione a cantiere iniziato. Se ha i requisiti tali mansioni possono essere fatte anche dal progettista e direttore dei lavori che hai incaricato per la dia

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