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2008-03-26 09:00:08

Certificazione impianti domestici decreto 37/2008


Icia
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20 Marzo 2008 ore 16:26 17
CONTRATTAZIONE IMMOBILIARE E REGOLARITÀ IMPIANTI Varie


Il Sole 24Ore 20.03.2008
p. 35 L?ufficio legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato, in merito alle nuove norme relative alla sicurezza nelle abitazioni, che il decreto 37/2008 richiede che il venditore garantisca la conformità degli impianti alle norme vigenti all?epoca in cui essi furono realizzati. Inoltre, l?obbligo di garanzia non è mai derogabile e prescinde dal tempo della realizzazione degli impianti. Tale posizione non appare condivisibile; infatti, ciò comporta che nella contrattazione quotidiana, dal 27.03.2008, ogni venditore dovrebbe far analizzare lo stato degli impianti da un tecnico; affidarsi alle doti di indagine del tecnico nell?individuare l?epoca di costruzione o di ampliamento o di modificazione dell?impianto e nel determinare se lo stato attuale dell?impianto risponda alle norme tecniche vigenti all?epoca di tali interventi impiantistici, oltre a farsi carico delle relative spese di indagine tecnica. In altri termini, secondo il Ministero, l?acquirente non può in alcun caso esprimere la volontà di acquistare il fabbricato a prescindere da tutte queste attività di verifica e, quindi, esimere il venditore dal compierle.

qualcuno sa qualcosa di piu' chiaro????
  • condominiale
    Condominiale Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 20 Marzo 2008, alle ore 16:36
    Di questi articoli ne leggeremo a centinaia nei prossimi mesi.

    L'articolo in oggetto sembra redatto per contrastare l'indicazione di un giornale concorrente che ha indicato la "possibilità" di deroga davanti al notaio quando entrambe le parti siano coscienti e accettino la condizione attuale dello stato del bene in oggetto.

    Questo è anche il mio parere.

    Il compratore infatti potrebbe decidere di acquistare "così come sta" per ristrutturare e mettere a norma l'edificio immediatamente, prima del suo uso.
    Chi potrebbe dargli torto.

    Leggeremo ancora molti interventi di eminenti avvocati nei prossimi giorni e mesi.
    Come sempre accade in Italia, si risolverà tutto in qualche proroga (infinita).

  • icia
    Icia Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 20 Marzo 2008, alle ore 16:41
    Grazie molte!
    mi sento un attimo risollevata ...(ho appena comprato casa da ristrutturare o almeno..ho appena firmato il compromesso)
    anche perche' stando le cose come le pongono allo stato attuale ..una buona fetta del mercato edilizio si bloccherebbe..... e mi pare una situazione improponibile

  • nabor
    Nabor Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 20 Marzo 2008, alle ore 17:52
    In realtà, l'obbligo di garanzia sussisteva già prima del Decreto...è che quasi sempre si sorvolava, sugli aspetti sia formali sia sostanziali.

  • eraclius
    Eraclius Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 21 Marzo 2008, alle ore 10:29
    Buongiorno a tutti, vi spiego la mia situazione:
    ho fatto il compromesso per la nuova casa e il 15 aprile dovrei fare il rogito.
    al momento del compromesso mi è stata consegnata la certificazione di conformità dell'impianto elettrico...ma non quella dell'impianto a gas.
    A questo punto...con la nuova legge...visto che non sono ancora proprietario dell'appartamento, i lavori di "messa a norma" del suddetto impianto, sono a carico del proprietario...giusto?
    In pratica non potrebbe vendere se gli impianti non sono a norma?
    scusate, ma non essendo esperto in materia, vorrei evitare di fare errori il 15 aprile!!!
    grazie a tutti.

  • icia
    Icia Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 21 Marzo 2008, alle ore 11:26
    Inserisco con copia e incolla un articolo di questa mattina
    TRASFERIMENTI IMMOBILIARI E GARANZIA DEGLI IMPIANTI Varie


    D.M. 37/2008

    Il Sole 24Ore 21.03.2008
    p. 37
    Italia Oggi 21.03.2008
    p. 35 · Dal 27.03.2008 cambierà lo scenario nel quale sono effettuati i trasferimenti immobiliari, nel senso che tra le caratteristiche dell?immobile che l?acquirente deve ritenere garantite dal venditore rientra anche quella degli impianti. Se, quindi, nella contrattazione di un immobile non nuovo non si affronta lo stato degli impianti, sembra legittimo presumere che il venditore debba dare le garanzie di conformità e che l?acquirente si aspetti di beneficiare di tale garanzia.
    · Ciò che non appare ammissibile è che ad un acquirente non possa essere concesso di soddisfare l?intenzione di comprare un immobile non a norma. Se il legislatore intende giungere a tale risultato, deve rendere incommerciabili gli immobili non a norma. Se, invece, il legislatore ragiona in termini di garanzia (e quindi concede all?acquirente di pretendere dal venditore la messa a norma), è inevitabile concludere che la garanzia è rinunciabile dall?acquirente. L?acquirente può, quindi, scegliere di contrattare un immobile a norma ovvero non a norma: nel primo caso ha diritto alla garanzia e, quindi, al risarcimento in caso di violazione dell?obbligo di garanzia; nel secondo caso può acquistare l?immobile, ma non può lamentarsi successivamente con il venditore che gli impianti non sono conformi.

  • condominiale
    Condominiale Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 21 Marzo 2008, alle ore 12:43
    Proprio quanto avevo indicato io nell'intervento precedente.

    Come puoi notare c'è una forte spinta a modificare o almeno posticipare l'attuazione del decreto.

  • icia
    Icia Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 21 Marzo 2008, alle ore 13:39
    In effetti hai ragione....come pure hai ragione sul fatto che pubblicheranno non so piu' quanti articoli sull'argomento...
    io per ora non mi preoccuperei piu' di tanto, sicuramente ci daranno maggiori dettagli e precisazioni sulla reale intenzione del legislatore che presumo sara' come da tua previsione

  • pigieffo
    Pigieffo Ricerca discussioni per utente
    Martedì 25 Marzo 2008, alle ore 17:00
    Questo decreto è assolutamente in linea con molta legislazione precedente.........
    Sulla spinta di reali o sospette "emergenze" (i rifiuti, la sicurezza sul lavoro, l'immigrazione, la sicurezza dei cittadini) cresciute sull'incertezza e sulla farraginosità di norme ed apparti che debbono applicarle, si ricorre a provvedimenti generici e confusionari partoriti nel corso di una notte che a loro volta ingenerano altro caos.....

    Un esempio su tutti: le legge sui lavori pubblici, sono un professionista che opera in questo settore e perdonatemi l'OT....... Dal 1994, anno del "parto" di quest'impianto normativo, siamo arrivati al 2007 con il Codice dei Contratti ma credo che non abbiamo visto ancora la luce in fondo a questa galleria. 13 anni di decreti bis-ter-quater e tanti problemi ancora sul tappeto.

    Tornando a bomba, legge 46 - 1990
    Decreto 37 - 2007

    In 17 anni non siamo in grado di capire (non per nostra ignoranza ma per la scarsa chiarezza con cui certe norme vengono fatte applicare) come comportarci.

    Però........... però tra venti giorni ci sono le elezioni, e quindi abuon senso i poveri "tapini" che restano in mezzo a questa situazione dovranno "friggere" ancora per un pò di mesi........... tanti i temi all'ordine del giorno per il futuro governo sono altri........

    Desolation

  • icia
    Icia Ricerca discussioni per utente
    Martedì 25 Marzo 2008, alle ore 17:10
    Una circolare del consiglio nazionale del notariato

    Blocco delle compravendite con il nuovo DM 37/08 ? Timori infondati



    Sull?argomento una circolare del Consiglio Nazionale del Notariato



    Nei giorni scorsi si era diffuso il timore che dal 27 marzo prossimo, giorno di entrata in vigore del nuovo decreto sull?impiantistica, ci fosse un blocco dei rogiti. A questo proposito, il Consiglio Nazionale del Notariato è intervenuto con una circolare di ieri 18 marzo in cui definisce in merito al citato decreto n. 37/2008:

    la nozione di trasferimento
    l?ambito soggettivo
    l?ambito oggettivo
    l?attività del notaio e la validità dell?atto
    l?ambito di applicazione
    le sanzioni
    le conclusioni
    e nella quale, in definitiva, viene precisato, nelle conclusioni, che:

    è certamente ammissibile, in base al codice civile, una deroga convenzionale all'obbligo di garanzia della conformità degli impianti previsto dall'art. 13 del DM 37/08 in capo all'alienante: le parti possono, cioè continuare a pattuire l'esclusione di tale obbligo di garanzia, eventualmente ponendo a carico dell'acquirente l'onere di provvedere successivamente all'adeguamento degli impianti stessi, o in alternativa prevedendo obblighi diversi a carico dell'alienante (ad esempio, quello di provvedere successivamente all'adeguamento);
    nell'ipotesi in cui nessuna previsione di garanzia sia contenuta nel contratto, non sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 15, ma trovano unicamente applicazione le norme codicistiche sulla garanzia per vizi;
    analogamente, nel caso di mancata allegazione delle certificazioni di conformità (o equipollenti) in assenza di un patto espresso di deroga, non può ipotizzarsi l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 15, salva sempre l'ordinaria disciplina della garanzia per vizi e della responsabilità contrattuale;
    impregiudicata quindi la commerciabilità degli immobili, la validità degli atti di trasferimento e l'inapplicabilità di sanzioni amministrative per quanto sopra descritto, dovranno essere invece approfondite le interferenze della normativa in oggetto con la ordinaria disciplina della garanzia per vizi e della responsabilità dell'alienante per inadempimento, nei casi in cui il contratto ometta di regolamentare il profilo in esame.
    In ultima analisi, sembra che una lettura approfondita dell?articolo 13 possa portare a ritenere gli obblighi previsti nello stesso non inderogabili anche se lo stesso articolo potrà far maturare il mercato immobiliare nel senso che dal 27 marzo (data di entrata in vigore del decreto ministeriale in argomento) in poi esisteranno due diverse tipologie di fabbricati: quelli con impianti a norma ed in regola con le certificazioni e quelli con gli impianti non a norma e senza certificazione ed, ovviamente, le due categorie di fabbricati dovranno avere due prezzi diversi.





    Fonte: lavoripubblici.it






  • pigieffo
    Pigieffo Ricerca discussioni per utente
    Martedì 25 Marzo 2008, alle ore 17:23
    Questo articolo senz'altro contribuisce a charire qualcosa...........
    "Il notaio non può fare il rogito"........ il timore non è fondato.

    Riguardo al discorso delle categorie dei prezzi..... mi vien da dire che ci sono casi diversi:
    1) compro una casa in ordine, bella, mi piace, non devo fare particolari interventi, però l'impianto elettrico non è a norma: è giusto pretendere lo "sconto"..........

    2)compro una casa di cent'anni, con i pavimenti di rifare, i bagni fan pietà, gli infissi danno spifferi tipo Bora triestina.... e per di più voglio cambiare disposizione........ se il proprietario mi esibisce la garanzia sull'impianto elettrico è carta da camino...... conforme o no, rifacendo tutto, poco importa. Il prezzo di vendita si inquadra in altri termini, con la logica del "visto e piaciiuto"

    Quindi le due categorie non ci saranno, o meglio il discorso della garanzia potrà pesare solo se è l'impianto a norma l'unica discriminante per la formazione del prezzo, negli altri casi l'incidenza della ristrutturazione riassorbe tutto.

  • condominiale
    Condominiale Ricerca discussioni per utente
    Martedì 25 Marzo 2008, alle ore 21:55
    Leggeremo ancora tante "interpretazioni" finchè il ministero non emetterà una nota con la corretta interpretazione della norma.

  • pigieffo
    Pigieffo Ricerca discussioni per utente
    Martedì 25 Marzo 2008, alle ore 22:41
    Una circolare del Consiglio Nazionale di Notariato credo sia ben di più di una interpretazione........... anche perché nel decreto di "blocco dei rogiti" non se ne parla.

  • icia
    Icia Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 26 Marzo 2008, alle ore 08:42
    Le circolari purtroppo non hanno valore , e' la legge che ne ha anche se questa poi si puo' prestare a dubbie interpretazioni (in questo caso intervengono le circolari che danno solamente un orientamento ...sempre contestabile )

  • pigieffo
    Pigieffo Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 26 Marzo 2008, alle ore 08:47
    Le circolari purtroppo non hanno valore , e' la legge che ne ha anche se questa poi si puo' prestare a dubbie interpretazioni (in questo caso intervengono le circolari che danno solamente un orientamento ...sempre contestabile )

    Che le circolari non abbiano valore è da vedere........ dipende da chi le emette. Ad esempio la circolare n°5205 del 2005 emessa dal Ministero dell'Ambiente ha valore eccome (la conosco perché mi riguarda direttamente) e classifica i riciclati per il reimpiego nell'edilizia.

    Per tornare in topic, mi auguro che questa situazione si chiarisca alla svelta, anche se non ne sono molto convinto.

  • icia
    Icia Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 26 Marzo 2008, alle ore 08:54
    Me lo auguro pure io anche se come te non ne sono convinta...
    ho notato che ultimamente chi legifera e' ben lontanto dall'essere inserito e/o esperto nel settore (altrimenti non mi spiegherei tutte queste norme fatte con i piedi)

  • pigieffo
    Pigieffo Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 26 Marzo 2008, alle ore 08:58
    Me lo auguro pure io anche se come te non ne sono convinta...
    ho notato che ultimamente chi legifera e' ben lontanto dall'essere inserito e/o esperto nel settore (altrimenti non mi spiegherei tutte queste norme fatte con i piedi)

    Direi che è la frase migliore che ho letto in questo thread. Concordo nel modo più assoluto

  • icia
    Icia Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 26 Marzo 2008, alle ore 09:00
    Pigieffo.....
    pure tu sei una scheggia!!

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