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2006-11-28 20:21:13

Certificato di abitabilità per appartamento condonato


Angeloplc
login
26 Novembre 2006 ore 11:04 12
Salve.
Nel 1985 mio padre condonò la palazzina di 3 piani che aveva costruito abusivamente. A seguito del condono però non fece richiesta del certificato di abitabilità. Oggi sto ristrutturando un appartamento della palazzina, per potervi abitare e mi trovo ad affrontare i problemi del rifacimento di tutti gli impianti. Ho visto che tale certificato non viene richiesto né per l'allaccio di un nuovo contatore del gas né per quello dell'elettricità, quindi mi chiedo: a che mi serve se non devo vendere né affittare l'appartamento? Un'altra considerazione: ho visto che per l'allaccio del contatore dell'energia elettrica non serve il certificato di conformità dell'impianto elettrico ( che tuttavia serve per l'abitabilità ). Dato che ho lavorato per un certo periodo di tempo con una ditta di impianti elettrici so abbastanza bene come si realizza un impianto casalingo a norma della 46/90 e quindi potrei evitare di chiamare un elettricista, tuttavia il periodo di tempo per cui ho lavorato non è sufficiente per l'iscrizione alla camera di commercio, purtroppo la laurea breve in ingegneria non mi aiuta molto in questo senso. A questo punto vorrei sapere a cosa vado in contro se decido di rinunciare alla conformità per l'impianto elettrico.
Grazie.
  • condominiale
    0
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    Domenica 26 Novembre 2006, alle ore 18:53
    Qui trovi la 46/90, prova a leggerla e vedi se trovi qualche scappatoia:

    Norme per la sicurezza degli impianti (46/90)

    Ho i miei dubbi ........

  • dalo
    0
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    Lunedì 27 Novembre 2006, alle ore 09:24
    Io parlo per esperienza, sarà che ho trovato un messo comunale troppo zelante (l'appartamento aveva l'agibilità, non l'abitabilità, è diverso, io non lo sapevo mica)
    pero'... se il vigile (o messo comunale) che viene a verificare per conto del comune la residenza e vede che non hai l'abitabilità in quel comune la residenza non te la danno mai,il vigile fa il verbale al comune in modo che il prossimo vigile che viene se richiedi di nuovo la residenza per prima cosa verifica se hai l'abitabilità.
    poi per rendere abitabile l'appartamento ci vogliono almeno 5000 euro, rifai controllare tutto l'impianto elettrico e se è tutto ok l'elettricista ti da il certificato (ma se trova un cavetto fuori posto buonanotte, rifà quasi tutto)
    poi l'idraulico ti deve rilasciare un altro certificato (la caldaia, il gas per cucinare è tutto a norma? ci son abbastanza finestre, c'è il buco nel muro per lo scarico fumi caldaia? e per l'aerazione c'è un altro buco nel muro? ecc)
    ma dipende dai comuni e dai vigili che mandano, da alcune parti verificano solo se hai il letto

  • anonimo
    0
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    Lunedì 27 Novembre 2006, alle ore 11:44
    Credo che certificato di Agibilità/abitabilità sia la stessa cosa con nomi diversi.

  • dalo
    0
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    Lunedì 27 Novembre 2006, alle ore 13:27
    Ciao oris!
    anche io credevo che agibilità e abitabilità fossero la stessa cosa, invece il vigile era di parere diverso.
    a quanto ho capito agibilità è un documento temporaneo quando si è richiesta l'abitabilità.
    in pratica il vigile non ci ha dato residenza perché l'appartamento non era abitabile, ma solo agibile.bisognava NOI sollecitare il comune a sbrigarsi a rilasciare quel documento, quando LUI (il vigile) andava tutti i santi giorni in comune

  • condominiale
    0
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    Lunedì 27 Novembre 2006, alle ore 13:28
    Qui ci sono tutte le norme per ottenere il certificato di abitabilità:

    Cerificato di abitabilità

  • nabor
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 27 Novembre 2006, alle ore 14:50
    Il DDL Nicolais (22 settembre 2006), all'art. 10, prevede l'affidamento al direttore dei lavori della certificazione d'agibilità. Entro pochi mesi dovrebbe essere approvato, salvo eventi clamorosi...

  • anonimo
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 27 Novembre 2006, alle ore 14:52
    Ciao oris!
    anche io credevo che agibilità e abitabilità fossero la stessa cosa, invece il vigile era di parere diverso.
    a quanto ho capito agibilità è un documento temporaneo quando si è richiesta l'abitabilità.
    in pratica il vigile non ci ha dato residenza perché l'appartamento non era abitabile, ma solo agibile.bisognava NOI sollecitare il comune a sbrigarsi a rilasciare quel documento, quando LUI (il vigile) andava tutti i santi giorni in comune

    effettivamente, un immobile è agibile quando non è pericoloso entrarci, abitabile quando rispetta altri requisiti (conformità impianti, rapporti aero-illuminanti, ecc.).

    Quindi credo che il vigile abbia ragione. sorry

  • angeloplc
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 27 Novembre 2006, alle ore 18:54
    Spulciando un po' ho trovato questo (preso dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) :
    TITOLO III - Agibilità degli edifici

    Capo I - Certificato di agibilità

    Art. 24 (L) - Certificato di agibilità
    (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, artt. 220; 221, comma 2; D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52, comma 1)

    1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.

    2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:

    a) nuove costruzioni;
    b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
    c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.

    3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità. La mancata presentazione della domanda comporta l?applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.

    Da questo mi pare si possa cavillare su una cosa:
    le voci a b del comma 2 si riferiscono a interventi agli interi edifici, la voce c si riferisce a interventi che possono influire, quindi chi modifica il SUO appartamento e non tocca gli impianti esistenti , per assurdo anche impianti elettrici di 50 anni fa non sfilabili, non è tenuto a chiedere l'abitabilità.

    A questo punto mi chiedo: se lasciassi al loro posto i vecchi impianti non sarei obbligato a chiedere l'abitabilità, se invece decidessi di rinnovarli devo poi chiedere l'agibilità e per farlo devo sborsare sui 7 mila euro di impianti di cui 3500 per un lavoro che so fare (tanto mi ha chiesto un elettricista per rilasciarmi la conformità) altrimenti incorro nella pena di 464 euro.... bella legge! allora lascio tutto com'era prima, almeno anche ammesso che il ragionamento nn sia corretto la multa è caduta in prescrizione!

  • anonimo
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 27 Novembre 2006, alle ore 23:39
    Come vedi da quanto hai postato torna in voga la mia prima affermazione, dove le due cose sono in realtà una.

    Aspettiamo conferma da un professionista.

  • lollolalla
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 28 Novembre 2006, alle ore 09:09
    Come vedi da quanto hai postato torna in voga la mia prima affermazione, dove le due cose sono in realtà una.

    Aspettiamo conferma da un professionista.

    Il certificato di abitabilità è un documento riguardante un bene immobile da destinare ad uso di abitazione, che viene rilasciato dal comune nel cui territorio è ubicato l'immobile stesso, al fine di dichiarare sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati. Fu anche chiamato licenza di abitabilità o, con lievi differenze interpretative, licenza d'uso o licenza di occupazione.

    Si distingueva una volta fra il "certificato di abitabilità", riferito alle unità immobiliari ad uso di abitazione, ed il "certificato di agibilità" riferito alle unità immobiliari da destinare ad altro uso. Tale distinzione è in pratica venuta meno nel tempo anche per la comune trattazione normativa.

    Il documento certifica per l'appunto l'idoneità della porzione immobiliare interessata ad essere adibita ad uso abitativo; tale idoneità viene riscontrata verificando la statica dell'edificio e la sua salubrità ed accertando che siano soddisfatti alcuni criteri principalmente riguardanti la distribuzione dei vani e le rispettive volumetrie, nonché consistenza, dislocamento e funzionalità degli impianti essenziali (principalmente quelli idrico e fognario). In tempi recenti alle verifiche da effettuarsi si sono aggiunte quelle relative alle nuove normative di sicurezza, antinfortunistica, accessibilità e risparmio idrico ed energetico (talune in recempimento di normativa comunitaria). La procedura è essenzialmente declaratoria.

    Il documento va richiesto per le nuove costruzioni e va rinnovato a seguito di interventi di ricostruzione o sopraelevazione, totali o parziali, oppure per interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni originarie. La mancata presentazione della domanda di rilascio entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 77,00 a 464,00 euro.

    L'obbligo di produzione del certificato è stato introdotto con il Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per come poi modificato e sostituito dal D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425 e dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

  • anonimo
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 28 Novembre 2006, alle ore 14:30
    Quindi adesso sono la stessa cosa?

    Scusa se chiedo conferma

  • angeloplc
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 28 Novembre 2006, alle ore 20:21
    Salve. A questo link http://www.bo.camcom.it/intranet/SERVIZ ... l-1990.pdf ho trovato i requisiti che devono avere i tecnici abilitati a rilasciare i certificati di confornmità della 46/90. In particolare verso la fine trovo scritto:
    "RICONOSCIMENTO REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI
    TITOLO
    INDIRIZZO / SPECIALIZZAZIONE (ATTIVITA? RICONOSCIUTE ART. 1 L. 46/1990)
    LAUREA
    Ingegneria (a-b-c-d-e-f-g)
    Architettura (a-b-c-d-e-f-g)
    Fisica o scienze nautiche (a-b-c-d-e-f-g)
    Diploma universitario in Ingegneria logistica e della produzione (a) Parere C.U.N. 29.04.03
    Diploma universitario in Ingegneria delle telecomunicazioni (a-b-f) Parere C.U.N. 23.07.03
    Laurea triennale in Scienze dell?architettura e dell?ingegneria edile (c-d-f) Parere C.U.N. 28.09.04
    Laurea triennale in Ingegneria civile e ambientale (c-d-f-g) Parere C.U.N. 28.09.04
    Laurea triennale in Ingegneria dell?informazione (a-b) Parere C.U.N. 28.09.04
    Laurea triennale in Ingegneria industriale (a-c-d-e-f-g) Parere C.U.N. 28.09.04
    Laurea triennale in Fisica (a-b-c-d-e-f-g) Parere CUN 23.06.2005
    Laurea breve in Ingegneria elettrica (a-b-f-g) Parere C.U.N. 04.03.96 "
    Dato che io ho una laurea triennale in ingegneria informatica (dell'informazione) , dovrei avere i requisiti per potermi iscrivere alla camera di commercio come tecnico per le attività a b (impianti elettrici e elettronici ). Dico giusto?

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