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2011-01-26 11:08:41

Assicurazione casa ristrutturata


Anonymous
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25 Gennaio 2011 ore 14:55 11
Buongiorno a tutti
sto acquistando una casa da impresa costruttrice che risulta per una parte ristrutturata (con DIA di risanamento) e per una parte ampliata (con regolare permesso di costruire).
Il costruttore mi informa ora(a poche ore dall'atto)che non intende stipulare la polizza di assicurazione decennale prevista dal dlgs 122/2005(che abbiamo scritto sul compromesso) perché sostiene che si applica solamente a nuove costruzioni.
Ha ragione o sta solo facendo il furbo?
In caso avesse ragione come posso essere tutelato in caso di vizi di costruzione(ad esempio sul tetto che hanno rifatto)???
  • stafflavorincasa
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 25 Gennaio 2011, alle ore 15:56
    Invece di chiedere solo consigli, leggi tu stesso con attenzione la legge, così non sbagli.

    http://www.condomini.altervista.org/FondoImmobili.htm

    http://www.condomini.altervista.org/AcquistoCasaTutela.htm

    Leggerai che la polizza è obbligatoria per gli immobili nuovi in costruzione.
    Il tuo caso ben si presta ad entrambe le interpretazioni, la tua e la sua.

    Potresti "pretendere" la fidejussione su metà abitazione (ampliamento).
    Tirare troppo la corda potrebbe far decidere al costruttore di vendere ad altri ....
    Oltretutto non c'è ancora sufficiente giurisprudenza in merito cui attingere.

    Sei comunque sempre ben tutelato, la garanzia decennale ti deve essere fornita, leggi al "solito" link:

    http://www.condomini.altervista.org/Garanzia.htm

    È solo il caso di ricordare che puoi usufruire della detrazione per ristrutturazione da applicare sul 25% della spesa della parte ristrutturata, ne abbiamo parlato centinaia di volte nel forum e trovi la norma al "solito" link:

    http://www.condomini.altervista.org/DetrazioneRistrutturazione.htm

    Infatti puoi leggere:

    Detrazione d'Imposta anche su immobili già ristrutturati da impresa di costruzione. Le disposizioni previste dall'art. 9, comma 2 Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria del 2002) hanno esteso il beneficio della detrazione d'imposta, prevista dall'artico 1 della legge n. 449 del 1997, a favore anche degli acquirenti di unità abitative collocate in fabbricati ristrutturati da parte di imprese di costruzione indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti o dalle categorie di lavoro trattate, da calcolarsi sull'ammontare forfetario pari al 25% del prezzo di vendita. Riproposta dal 2008 con il decreto "milleproroghe" di fine Dicembre 2007

  • nabor
    0
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    Martedì 25 Gennaio 2011, alle ore 16:12
    Buonasera. Se parliamo di risanamento, il che fa presupporre una ristrutturazione integrale, allora si applica senz'altro l'art. 1669 c.c., e, di conseguenza, la polizza 'postuma' di cui all'art. 4 D. Lgs. 122/2005 va consegnata al rogito.

  • stafflavorincasa
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 25 Gennaio 2011, alle ore 16:54
    Attenzione, la legge è chiarissima, basta leggerla:

    d) per "immobili da costruire": gli immobili per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità.

    Quindi non si parla di immobili soggetti a ristrutturazione con la semplice Dia e quindi immobili già esistenti.

    Vale quindi quanto ho specificato sopra.

    Ecco perché ho specificato che il costruttore venditore ristrutturatore ha buoni elementi da opporre contro l'obbligo di fornire la polizza di garanzia decennale che oltretutto è un adempimento parecchio costoso e che inevitabilmente viene caricato sui costi di vendita (il venditore non è un'opera di beneficienza), per cui alla fine chi paga anche la polizza postuma è sempre e solo il povero acquirente.

    In conclusione, in questo caso possono esserci fondati dubbi circa l'obbligo di fornire una polizza, resta il fatto che la garanzia decennale prevista dal Codice è pienamente operativa e può essere fatta valere in qualsiasi sede.

  • anonymous
    0
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    Martedì 25 Gennaio 2011, alle ore 18:48
    Il problema è che la mia situazione ricade in tutte e due le casistiche,una parte esistente e ristrutturata(che comunque ha cambiato destinazione,e con solette,tamponamenti,tetto ed impianti nuovi) ed una parte costruita dal nulla con fondazioni,muri portanti,tetto ed impianti nuovi.
    Inoltre ripeto,nel compromesso(registrato) è stato messo per iscritto che il costruttore avrebbe fornito la polizza assicurativa.

  • stafflavorincasa
    0
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    Martedì 25 Gennaio 2011, alle ore 20:23
    ... Il costruttore mi informa ora (a poche ore dall'atto) che non intende stipulare la polizza di assicurazione decennale ...Il costruttore venditore, prima di sottoscrivere il contratto, onestamente, dichiara che non intende adempiere alla clausola che tu pretendi sia obbligatoria, ma che insieme abbiano analizzato almeno "dubbia" nella tua situazione particolare.

    Hai tutte le possibilità di decidere.

    Se non ti ritieni sufficientemente tutelato puoi benissimo fare a meno di acquistare l'immobile in oggetto.

    Hai comunque altre alternative: puoi stipulare tu stesso una polizza, oppure dare al costruttore la somma necessaria per attivare la polizza, tanto anche se fosse lui stesso ad attivarla, alla fine chi la pagherebbe saresti solo tu.

    Solo tu puoi decidere in merito, noi ti abbiamo illustrato la normativa e le opzioni.

  • anonymous
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 25 Gennaio 2011, alle ore 21:15
    Ok grazie,non è questione di sfiducia nel costruttore,la casa è finita e per quanto posso capire anche bene, volevo solo verificare le sue parole e se possibile esercitare quello che pensavo fosse un mio diritto.
    Ancora non capisco perché scriverlo sul compromesso.....comunque.....
    Grazie ancora per le informazioni!

  • nabor
    0
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    Martedì 25 Gennaio 2011, alle ore 21:22
    Io ritengo, e l'ho scritto assieme ad altri autori, che la previsione dell'art. 4 D. Lgs. 122/2005 contempli due ipotesi tra loro non complementari, ma alternative: la prima si riferisce a titoli edilizi di natura concessoria, la seconda agli altri, DIA compresa, fino all'ottenimento dell'agibilità. L'interpretazione è suffragata proprio dal raffronto con l'art. 2 del decreto, laddove si prevede espressamente la nullità del contratto, mentre nell'art. 4 il legislatore ha scelto il rimedio dell'azione di risoluzione per inadempimento, quella che caratterizza le fattispecie di mancanza d'agibilità. In ogni caso, la garanzia di cui all'art. 1669 c.c. non è derogabile, nemmeno per accordo tra i contraenti, in quanto clausola generale d'ordine pubblico, con quanto ne consegue in tema di vessatorietà del comportamento imputabile al costruttore/promittente venditore (anche in regime di DIA).

  • anonymous
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 25 Gennaio 2011, alle ore 21:27
    Mi scusi ma ho capito ben poco....
    In sostanza posso solo fare affidamento sulla garanzia decennale(prevista dal codice civile art.1669) e non sull'assicurazione decennale(prevista dal dlgs 122-2005) o su entrambe?????

  • nabor
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 25 Gennaio 2011, alle ore 21:32
    A mio avviso, in ogni caso, la presenza d'un p.d.c. impone la polizza postuma (rafforzativa della garanzia decennale).

  • anonymous
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 26 Gennaio 2011, alle ore 08:14
    Ok grazie,cercherò di insistere e vediamo se riesco ad ottenerla

  • nabor
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 26 Gennaio 2011, alle ore 11:08
    Per essere sintetici, io minaccerei di risolvere il contratto preliminare, per fatto e colpa del promittente venditore.

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