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2007-09-11 19:53:14

Asseverazione del tecnico


Stefan
login
10 Settembre 2007 ore 21:56 5
A differenza del 36, con il 55 il modulo da inviare all'ENEA va spedito (anche online) a fine lavori entro 60gg.

Una cosa non proprio chiara neanche rileggendo i vari link, l'asseverazione del tecnico deve avere data precedente o successiva ad eventuali fatture e bonifici di pagamento per i lavori relativi eseguiti ?

Io direi successiva, visto che deve asseverare quanto eseguito, ma non sono sicuro. Forse non è neanche tanto importante, oppure no ?

Saluti e grazie.
  • condominiale
    Condominiale Ricerca discussioni per utente
    Martedì 11 Settembre 2007, alle ore 07:35
    Hai afferrato in pieno il concetto.

    Per il 55% non va inviato nessun modulo, solo la compilazione online del documento dell'Enea.
    La documentazione: fatture, bonifici, certificazioni e ralazioni del professionista devono essere conservate per un eventuale controllo da parte dell'amministrazione finanziaria e naturalmente esibiti al Caf o al commercialista che dovrà controllarli prima di essere portati in detrazione.

  • stefan
    Stefan Ricerca discussioni per utente
    Martedì 11 Settembre 2007, alle ore 08:18
    Va bene, ma le date di questi documenti sono importanti ? Devono avere una loro sequenza temporale ?

    Grazie per le risposte.

  • condominiale
    Condominiale Ricerca discussioni per utente
    Martedì 11 Settembre 2007, alle ore 11:00
    Abbiamo risposto centinaia di volte a questa domanda sul forum.

    Se vuoi avere la certezza, leggi il link dove trovi tutto ciò che ti serve, circolari, norme e leggi:

    http://www.condomini.altervista.org/Det ... getica.htm

    Abbiamo un'apposita sezione dedicata a questo specifico argomento:

    http://condominiale.lavorincasa.it/?p=13

  • stefan
    Stefan Ricerca discussioni per utente
    Martedì 11 Settembre 2007, alle ore 13:01
    Come detto nel messaggio precedente, i link li ho letti tutti. Tuttavia, vuoi perché si fa in fretta oppure non c'è scritto, la risposta alla mia domanda non l'ho trovata. Stessa cosa facendo "cerca nei forum".

    Ti dispiace rispondere per la 101° volta ?

    Dal messaggio precedente: le date di questi documenti sono importanti ? Devono avere una loro sequenza temporale ?


    Grazie per la pazienza. Saluti.

  • condominiale
    Condominiale Ricerca discussioni per utente
    Martedì 11 Settembre 2007, alle ore 19:53
    NO!

    A differenza della pratica del 36%, l'agevolazione per il 55% non ne segue le tempistiche.
    All'Enea non invierai alcunché, compilerai solo il modulo online.

    C'è scritto tutto nelle circolari indicate...... perché non l'hai letta? Te la devo riportare pari pari io?
    Ecco la parte che ti interessa:

    Articolo 4
    (Adempimenti)
    1. I soggetti che intendono avvalersi della detrazione relativa alle spese per gli interventi di cui all?articolo 1, commi da 2 a 5, sono tenuti a:
    a) acquisire l?asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell?intervento ai pertinenti requisiti richiesti nei successivi articoli 6, 7, 8 e 9. Tale asseverazione può essere compresa nell?ambito di quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell?articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche e integrazioni;
    b) acquisire e a trasmettere entro sessanta giorni dalla fine dei lavori e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2008, all?ENEA ovvero, per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l?anno solare, non oltre 60 giorni dalla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, la documentazione di cui ai successivi numeri 1 e 2, ottenendo ricevuta informatica, attraverso il seguente sito internet: www.acs.enea.it disponibile dal 30 aprile 2007; in alternativa la medesima documentazione può essere inviata, entro i medesimi termini e a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: Finanziaria 2007 ? riqualificazione energetica.
    1. copia dell?attestato di certificazione energetica, nei casi di cui all?articolo 5, comma 1, ovvero, copia dell?attestato di qualificazione energetica per i casi di cui all?articolo 5, comma 2, contenente i dati elencati nello schema di cui all?allegato A al presente decreto; l?attestato di certificazione energetica, ovvero di qualificazione energetica, è prodotto da un tecnico abilitato, che può essere il medesimo tecnico che produce l?asseverazione di cui alla lettera a).
    2. la scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati elencati nello schema di cui all?allegato E al presente decreto ai fini dell?attività di monitoraggio di cui all?articolo 11.
    c) effettuare il pagamento delle spese sostenute per l?esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Tale condizione è richiesta per i soggetti di cui all?articolo 2, comma 1, lettera a);
    d) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, la documentazione di cui alla lettera a), la ricevuta di cui alla lettera b), nonché le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e, limitatamente ai soggetti di cui all?articolo 2, comma 1, lettera a), la ricevuta del bonifico bancario, ovvero del bonifico postale, attraverso il quale è stato effettuato il pagamento, ai sensi dell?articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all?osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione. Nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni degli edifici di cui all?articolo 1117 del codice civile, va, altresì conservata ed esibita copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese; se i lavori sono effettuati dal detentore, va altresì conservata ed esibita la dichiarazione del possessore di consenso all?esecuzione dei lavori.
    2. Nei casi in cui, per lo stesso edificio o unità immobiliare, sia effettuato più di un intervento fra quelli per i quali è possibile fruire della detrazione, la documentazione di cui al comma 1, lettera a), può avere carattere unitario e fornire i dati e le informazioni richieste in modo complessivo.

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