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2010-02-24 17:42:38

Aquisto casa rischio idrogeologico e altri problemi


Doctorwho
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14 Febbraio 2010 ore 09:31 11
Allora ho acquistato casa nel 2008, a parte l'intenzione di ricorrere per la scarsa coibentazione acustica, ci siamo accorti che nei garages sono presenti delle pompe per forzare lo scarico delle acque dalle fognature. A dire di una persona queste sono attrezzature che vengono utilizzate quando ci sono zone sottoposte a rischio idrogeologico. Il costruttore ha taciuto la presenza di queste pompe. Si può agire per una riduzione del prezzo d'acquisto?? E' stato taciuto anche che la costruzione era su zona pep.
  • lollolalla
    0
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    Lunedì 15 Febbraio 2010, alle ore 08:11
    Per il problema acustico lascia perdere la causa. Attualmente per legge la responsabilità dei costruttori è bloccata, quindi non otterresti niente.
    Le pompe nel tuo caso non servono perché sei in zona a rischio idrogeologico, ma semplicemente perché la fognatura comunqle si tova ad una quota più alta ripetto al tuo scarico, quindi senza pompe non potresti scaricare.
    Riduzione del prezzo? Perché non hai guardato i disegni di progetto prima di acquistare?
    Il fatto che la casa sia in zona pep dovrebbe essere scritto sul rogito, perché ci sono dei vincoli per l'acquisto (reddito, giovani coppie,...). Ma se il terreno dal venditore è stato acquistato precedentemente, ottenendo la piena proprietà dell'immobile, e sono passati i 10 anni dal suo acquisto, per cui sono decaduti i vari vincoli per la vendita, hai la piena proprietà dell'immobile. Il fatto che si tratta di una ex casa popolare avresti dovuto capirlo vedendo il palazzo (tipica costruzione semplice ed economica), ma se è stata ristrutturata ed è tutto a posto, qual è il problema?

  • nabor
    0
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    Lunedì 15 Febbraio 2010, alle ore 10:33
    Non per contraddire Lalla, ma le azioni in tema d'isolamento acustico sono bloccate solo per le compravendite successive al luglio 2009, ossia alla vigenza della nota legge comunitaria. Per gli acquisti antecedenti, si può agire.

  • lollolalla
    0
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    Lunedì 15 Febbraio 2010, alle ore 12:45
    Contraddicimi pure, non ti preoccupare.
    Lo so che il blocco è da luglio 2009 (ma mi pare di aver letto che è riferito anche alle cause già in corso, quindi per fatti antecedenti), però per le concessioni edilizie antecedenti bisogna vedere se il Comune aveva già provveduto alla zonizzazione acustica, individuando quindi limiti e responsabilità): e fino a poco tempo fa i Comuni non sapevano nemmeno ci fosse una normativa acustica. E' da poco che si stanno mettendo in regola... Considera inoltre che se il rogito è stato fatto nel 2008, la richiesta originaria di concessione edilizia sarà stata fatta, se va bene, nel 2002/2003, ma può essere anche prima, ed è a questa data che bisogna verificare l'esistenza della zonizzazione comunale...

  • doctorwho
    0
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    Lunedì 15 Febbraio 2010, alle ore 14:31
    L'acquisto è stato operato nel 2008, la concessione è stata rilasciata nel 2006 o giù di lì... Indipendentemente dall'abrogazione della legge del 97, l'avvocato mi ha detto che si può agire comunque riferendosi alla materia codicistica dell'evizione della cosa venduta. La casa non è popolare, è popolare il terreno e le case con cui confina... Comunque il contesto svaluta l'immobile...

  • lollolalla
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    Lunedì 15 Febbraio 2010, alle ore 14:57
    Non devi guardare quando è stata rilasciata, ma quando è stata fatta la domanda di rilascio. Pensa che io sto acquistando un terreno con rishiesta di permesso di costruire fatta nel 2001 e non ancora ritirata, per cui rilasciata, dal Comune. Ed è valida a tutti gli effetti, finchè non cambia il PRG...
    Beh, quindi per l'acustica, OK, vai in causa. Ma per il contesto... quando hai acquistato non l'hai visto? Va bene i danni occulti (quindi l'acustica), ma il contesto dei palazzi intorno non mi pare abbia nulla di occulto...

  • doctorwho
    0
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    Lunedì 15 Febbraio 2010, alle ore 15:45
    Il problema è che i palazzi popolari sono sorti dopo che ho acquistato... bhè il cantiere era già aperto...

  • nabor
    0
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    Lunedì 15 Febbraio 2010, alle ore 15:50
    Sotto il profilo del contesto PEP, vedo anch'io difficile l'azione. Per l'acustica, io farei leva sulla disciplina dell'appalto, anche e soprattutto per via della garanzia più lunga (decennale) e della possibilità di far valere il grave difetto dal momento dell'effettiva scoperta (ossia, ai sensi dell'art. 1669 c.c., quello dell'avvenuta consapevolezza della gravità, riscontrata attraverso CTP).
    Se tu facessi leva sulla disciplina della compravendita, considera che il termine di cui all'art. 1495 c.c. potrebbe essere già perento.

  • doctorwho
    0
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    Martedì 16 Febbraio 2010, alle ore 11:22
    Ok ragazzi, vi ringrazio per i consigli che mi state dando. Ora il problema è entrare negli appartamenti limitrofi al mio per le prove acustiche, non corre buon sangue tra me e loro... Ma mi credete se vi dico che quando uno cammina a piano terra io lo sento dalla mansarda che si trova al secondo piano?? Dovevamo essere in molti condomini ad affrontare questa causa, poi, alcuni, per una sorta di timore reverenziale nei confronti del costruttore, temo che si ritirino.... Non importa, lotterò da solo!

  • nabor
    0
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    Martedì 16 Febbraio 2010, alle ore 14:12
    Se non fosse un pò distante (è di Brescia), ti consiglierei un CTP acustico bravissimo...comunque, ai vicini fagli presente che, se agiste assieme, potreste risparmiare parecchio. Non parlo di class actions...

  • doctorwho
    0
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    Martedì 23 Febbraio 2010, alle ore 19:54
    Lo studio di zonizzazione acustica è del 2008, effettuato dopo l'acquisto dell'immobile, ma mi pare che ci fossero leggi che stabilivano limiti acustici già nel 1998... la causa pilota vinta a torino nel 2007 non mi pare riferisse a zonizzazioni acustiche... In ogni caso ci si può riferire sempre al fatto che la costruzione non è a regola d'arte, ripeto, in mansarda si sentono i passi delle persone che stanno 2 piani sotto...???

  • nabor
    0
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    Mercoledì 24 Febbraio 2010, alle ore 17:42
    La normativa di riferimento è il DPCM 5/12/97, almeno per le compravendite effettuate sino a luglio 2009.

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