La ringrazio della sua risposta. Non credo ci sia la necessità di avviare qualche iter relativo alla richiesta del numero civico in quanto l'attuale cancello carraio viene ovviamente utilizzato anche per l'accesso pedonale ed il numero civico è già presente nel pressi dello stesso.“Generalmente, chiunque può aprire un ingresso pedonale o carrabile su una strada non di sua proprietà, perfino su strada statale o provinciale.
Da architetto, posso consigliarle di agire nel modo seguente:
- Per prima cosa, mandare una raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti i proprietari della strada privata annunciando le sue intenzioni: le argomentazioni avanzate dal suo vicino mi sembrano del tutto pretestuose;
- Successivamente, incaricare un tecnico di sua fiducia di gestire la cosa: il tecnico dovrà infatti verificare sul regolamento edilizio del comune l'esistenza di eventuali prescrizioni specifiche per l'apertura di accessi pedonali e inoltre il corretto iter burocratico da seguire (di solito serve infatti una pratica edilizia e la richiesta del numero civico).
- Ovviamente, dovrà porre la massima attenzione a non ingombrare la strada col suo cancello: ma per fare questo è sufficiente che l'apertura sia verso l'interno.”
A cosa si riferisce "Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti"? C'è da dire che il Codice Civile parla di apliamento per il transito di veicoli. Perché dove passa una persona non passa un veicolo, ma dove passa un veicolo passa anche una persona... Infatti il mio attuale cancello carraio viene utilizzato anche per l'accesso pedonale.“Guardi, sul codice civile ho trovato questi due articoli che, anche se non specifici in relazione al suo caso, tuttavia potrebbero esserle molto molto utili:
Art. 1051.
Passaggio coattivo.Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo.Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l'accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito. Esso può essere stabilito anche mediante sottopassaggio, qualora ciò sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente.Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui taluno avendo un passaggio sul fondo altrui, abbia bisogno ai fini suddetti di ampliarlo per il transito dei veicoli anche a trazione meccanica.Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.
Art. 1052.
Passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso.Le disposizioni dell'articolo precedente si possono applicare anche se il proprietario del fondo ha un accesso alla via pubblica, ma questo è inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non può essere ampliato.Il passaggio può essere concesso dall'autorità giudiziaria solo quando questa riconosce che la domanda risponde alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria.
Suppongo comunque che il suo fondo abbia una servitù di passaggio sulla strada in cui ha l'accesso carraio.
Come ulteriore consiglio, posso suggerirle di non aprire il cancello vicino al confine con il suo vicino.”
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