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2009-03-25 13:00:28

Agevolazione del 10% per piastrelle


Lorenzwolf
login
25 Marzo 2009 ore 10:19 2
Buongiorno,
vi ringrazio per la pronta risposta. Ho però un altro dubbio sull'agevolazione al 10%.
Devo rifare il bagno. Acquistero' tot. mq. di piastrelle. "Girando" da più rivenditori mi è stato detto da alcuni che si può applicare l'iva al 10% per l'acquisto di piastrelle senza problemi. Altri invece mi hanno risposto con un secco "no"!. Ho letto alcune dispense navigando in internet dal quale mi parrebbe di capire che tale acquisto rientrebbe nel 10% dell'agevolazione........Aiuto!!Mi potreste cortesemente chiarire le idee? Vi ringrazio tantissimo un'altra volta.
  • lorenzwolf
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 25 Marzo 2009, alle ore 10:49
    Opsss....mi sono espresso male..l'acquisto verrà eseguito direttamente dall'impresario che eseguirà i lavori di rifacimento del bagno non dal sottoscritto.

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 25 Marzo 2009, alle ore 13:00
    Ho gia risposto centinaia di volte nel forum a questa domanda!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    È tutto scritto qui:

    http://www.condomini.altervista.org/Det ... azione.htm

    Trovi la tabella dei lavori ammessi e l'Iva corrispondente.

    Trovi soprattutto la norma:

    1) Qualora il costo di determinati beni, definiti come "significativi" superi l'ammontare delle altre prestazioni (manodopera), l'Iva è al 20% su tale parte eccedente. Beni significativi sono: ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e di riciclo dell'aria, sanitari e rubinetteria da bagno, impianti di sicurezza, ecc.
    Dal 1 Gennaio 2009 è stata confermata l'aliquota IVA agevolata al 10% per gli interventi di manutenzione straordinaria ai fini del recupero del patrimonio edilizio a destinazione abitativa effettuati fino al 31 dicembre 2010.
    Essa è applicabile sia alla manodopera, sia ai materiali e beni, ma solo nel caso in cui questi ultimi non rappresentino una parte significativa del valore totale, in caso contrario l'aliquota agevolata si applica solo alla differenza.
    I beni per i quali è prevista l'applicazione dell'aliquota al 10% solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e il loro valore e sono: - infissi interni ed esterni; - ascensori e montacarichi; - video citofoni; - impianti di sicurezza; - apparecchiature di condizionamento e riciclo dell?aria; - sanitari e rubinetteria da bagni;-caldaie. Non sarà applicabile l'aliquota agevolata al 10% a: - materiali o beni fornito da un soggetto diverso da colui che esegue i lavori; - materiali o beni acquistati direttamente dal committente; - prestazioni professionali; - prestazioni di servizi legati a subappalti alla ditta che svolge i lavori.

    Di solito le piastrelle sono "materiale di consumo" e non godono dell'Iva agevolata.

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