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2010-02-01 14:23:43

Acquisto immobile ristruttrato e detrazione irpef


Frenz79
login
21 Gennaio 2010 ore 10:02 10
Buondi a tutti! Con la finanziaria 2010 hanno prorogato fino al 2012 le detrazioni IRPEF del 36% per l'acquisto di immobili ristrutturati.

Ora, ho da poco acquistato un'appartamento in una casa di corte appena ristrutturato e non sono sicuro di poter usufruire di questa agevolazione.
Vi spiego:
Nella norma si parla di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione o da cooperative edilizie
Nel mio caso per fabbricato cosa si intende? L'intera corte e il gruppo di 4 appartamenti effettivamente ristrutturati?
Inoltre, non ho direttamente seguito io la ristrutturazione, ma ho acquistato da un privato che tramite un impresa di costruzioni ha provveduto a risistemare i 4 appartamenti.

Vi ringrazio, buona giornata

Francesco
  • frenz79
    Frenz79 Ricerca discussioni per utente
    Sabato 23 Gennaio 2010, alle ore 17:41
    Mmhhh...nessun aiuto?

  • lollolalla
    Lollolalla Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 25 Gennaio 2010, alle ore 10:11
    S', puoi detrarre il 36% del 25% del prezzo di acquisto da rogito. In più puoi detrarre il 36% sul costo di costruzione del box, se ti danno la dichiarazione del costo di costruzione.
    Ovviamente devi chiedere copia del permesso a costruire o DIA per vedere che tipo di intervento è stato autorizzato e se è ammesso alla detrazione. Ad es., se hanno demolito e ricostruito, vale solo la fedele ricostruzione,....

  • nabor
    Nabor Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 25 Gennaio 2010, alle ore 17:17
    A mio avviso, le detrazioni sono applicabili anche ai singoli appartamenti...comunque, come suggerito giustamente da Lalla, verificherei il fascicolo edilizio.

  • frenz79
    Frenz79 Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 25 Gennaio 2010, alle ore 21:39
    Grazi mille, come al solito siete stati davvero chiarissimi!
    Si tratta di una ristrutturazione infissi, cappotto, tetto ed impianti sono nuovi, il tutto senza demolire nulla (è in un centro storico).
    Un ultimo dubbio, se mi è concesso, dato che ho acquistato da un privato (il quale ha commissionato i lavori), se il venditore ha già usufruito di queste detrazioni, potrei comunque accedervi anch'io?

    Grazie ancora, buona serata,

    Francesco

  • nabor
    Nabor Ricerca discussioni per utente
    Martedì 26 Gennaio 2010, alle ore 17:48
    Certamente, le detrazioni sono trasmissibili con la circolazione del bene ( e, di solito, si valutano nella determinazione del corrispettivo)

  • lollolalla
    Lollolalla Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 27 Gennaio 2010, alle ore 10:36
    Avevo capito che l'acquisto era fatto da impresa di costruzioni. Ma tu l'acquisto, a quanto ho capito, l'hai fatto da privato. Quindi è il venditore che ha usufruito del 36% e del 55% sui lavori se ha voluto. Se l'ha fatto, con il trasferimento oneroso le detrazioni passano all'acquirente, quindi se lui le ha già ottenute per 2 anni, a te spetteranno gli altri 8 anni. Il tutto vale se ha usufruito delle detrazioni.

  • frenz79
    Frenz79 Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 27 Gennaio 2010, alle ore 13:10
    Esatto lollolalla, io ho acquistato da un privato che a sua volta ha fatto ristrutturare degli appartamenti ad un'impresa edile.
    Dunque, se ho capito bene:

    - Se avessi comprato direttamente dall'impresa ristrutturatrice avrei potuto detrarre il 36% del 25% del prezzo dell'immobile (max 48000).

    - Comprando da un altro privato posso usufruire delle detrazioni IRPEF SOLO SE il provato ne sta usufruendo.

    Grazie mille e buona giornata,

    Francesco

  • frenz79
    Frenz79 Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 29 Gennaio 2010, alle ore 16:47
    Ciao a tutti, ho rigirato le mei domande direttamente all'Agenzia delle Entrate e mi hanno risposto che, (purtroppo per me), non posso usufruire dell'agevolazione.
    Dato che potrebbe essere utile anche a qualcuno di voi, vi allego la mail ricevuta.


    Gentile Contribuente,
    l'art. 1, comma 17, della L. 244/07 (Finanziaria 2008) stabilisce che: "Sono prorogate per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative: ... omissis...
    b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2011 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2012".
    L'art. 9 comma 2 della L. 448/01 dispone che: "l'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (interventi di recupero del patrimonio edilizio),e successive modificazioni, si applica anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti interi fabbricati, eseguiti ...(omissis)... da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie... In questo caso, la detrazione dall'IRPEF relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti".
    Nel caso di specie si ritiene che non si possa fruire dell'agevolazione di cui trattasi, poiché i lavori di ristrutturazione non sono stati eseguiti sull'intero fabbricato e perché le agevolazioni spettano solo al successivo (cioè al primo e non ai successivi) acquirente dell'immobile ristrutturato.
    La salutiamo cordialmente.


  • lollolalla
    Lollolalla Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 1 Febbraio 2010, alle ore 08:26
    Si sono dimenticati di dirti che le agevolazioni seguono l'immobile. Per cui se il primo acquirente o il venditore ne sta beneficiando, vendendo l'immobile le detrazioni passano all'acquirente. Per cui se lui ne ha usufruito passeranno a te, ma se lui non ne ha usufruito, non puoi fare più nulla.
    Per l'inetreo fabbricato, questa clausola vale se l'immobile è venduto dall'impresa costruttrice, cosa che non è nel tuo caso.
    In tutti gli altri casi (lavori di ristrutturazione normali) la detrazione è possibile anche sui singoli appartamenti (ovviamente non su tutti i lavori, perché la manutenzione ordinaria nel caso non è detraibile).

  • frenz79
    Frenz79 Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 1 Febbraio 2010, alle ore 14:23
    Strano che si siano dimenticati proprio questi dettagli
    Comunque, grazie di nuovo per l'interessamento!

    Buona giornata

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