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2006-11-22 14:43:27

Scala - 9777


Gioia_e
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16 Novembre 2006 ore 16:13 7
Se nel capitolato d'appalto non è prevista l'esecuzione di un corrimano lungo le scale, ma solo la ringhiera nei pianerottoli, cioè negli spazi vuoti, il corrimano è comunque dovuto dall'appaltatore? è cioè obbligato comunque ad eseguirlo?
Spero possiate darmi una mano a risolvere questo problema.
grazie.
  • gioia_e
    0
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    Giovedì 16 Novembre 2006, alle ore 19:07
    Neppure una risposta? (((

  • radiante
    0
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    Giovedì 16 Novembre 2006, alle ore 21:55
    Se il corrimano non è previsto non te lo devono fare,possono farlo previo autorizzazione da parte del committente con relativo extra,non so se il detto corrimano è obbligatorio metterlo per una questione di sicurezza se fosse allora il costruttore è obbligato a montarlo e se se scordato di conteggiarlo si arrangia,parlane con un geometra capace

  • anonimo
    0
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    Giovedì 16 Novembre 2006, alle ore 22:08
    Il corrimano non e' obbligatorio per questioni di sicurezza.
    Anche se comunque e' una cosa utile, e vale la pena di farlo installare.

  • gioia_e
    0
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    Martedì 21 Novembre 2006, alle ore 08:21
    Scusate. Io ho trovato queste disposizioni. sono utili al discorso?

    Legge 9 gennaio 1989 n. 13
    Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.
    D.M. 14 giugno 1989 n. 236 - Regolamento di attuazione della L. 13/89
    Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pibblica sovvenzionata ed agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.
    Art.1. - Campo di applicazione
    Le norme contenute nel presente decreto si applicano:
    1) agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata;
    2) agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione;
    3) alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1) e 2), anche se preesistenti alla entrata in vigore del presente decreto;
    4) agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai i punti precedenti.
    Art.4.- Criteri di progettazione per l?accessibilità
    4.1.10) Scale - Le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo. Ove questo non risulti possibile è necessario mediare ogni variazione del loro andamento per mezzo di ripiani di adeguate dimensioni. Per ogni rampa di scale i gradini devono avere la stessa alzata e pedata. Le rampe devono contenere possibilmente lo stesso numero di gradini, caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata.
    Le porte con apertura verso la scala devono avere uno spazio antistante di adeguata profondità.
    I gradini delle scale devono avere una pedata antisdrucciolevole a pianta preferibilmente rettangolare e con un profilo preferibilmente continuo a spigoli arrotondati.
    Le scale devono essere dotate di parapetto atto a costituire difesa verso il vuoto e di corrimano. I corrimano devono essere di facile prendibilità e realizzati con materiale resistente e non tagliente.
    Le scale comuni e quelle degli edifici aperti al pubblico devono avere i seguenti ulteriori requisiti:
    1) la larghezza delle rampe e dei pianerottoli deve permettere il passaggio contemporaneo di due persone ed il passaggio orizzontale di una barella con una inclinazione massima del 15% lungo l?asse longitudinale;
    2) la lunghezza delle rampe deve essere contenuta; in caso contrario si deve interporre un ripiano in grado di arrestare la caduta di un corpo umano;
    3) il corrimano deve essere installato su entrambi i lati;
    4) in caso di utenza prevalente di bambini si deve prevedere un secondo corrimano ad altezza proporzionata;
    5) è preferibile una illuminazione naturale laterale. Si deve dotare la scala di una illuminazione artificiale, anche essa laterale, con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo;
    6) le rampe di scale devono essere facilmente percepibili, anche per i non vedenti.

    Ch mi dite sono ancora attuali, vigenti e cogenti nella realizzazione delle scale. E' obbligatorio il corrimano anche se non previsto in capitolato?
    grazie per i vostri suggerimenti in proposito.

  • anonimo
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 21 Novembre 2006, alle ore 10:42
    E' obbligatorio il parapetto dalla parte dove non c'e' il muro e su di esso e' bene farci il corrimano.
    Dalla parte del muro che io sappia non e' obbligatorio, ma come ti ripeto e' utile ma non indispensabile... nelle ultime opere che o costruito non e' stato messo e non e' stato previsto dai progettisti (erano condomigni).
    Quando fai le scale ti attacchi al corrimano solo su un lato, non e' che ti attacchi con tutte e due sui lati opposti e ti arrampichi tipo Tarzan.
    Invece sono stato chiamato a mettere il corrimano alle pareti in luoghi pubblici, frequentati prevalentemente da persone anziane, perche' quando 10 anziani o piu' fanno le scale in una volta sola si attaccano un po d'appertutto, quindi un corrmimano in piu' era anche utile per dare un servizio in piu' al tipo di pubblico che lo frequenta.
    Non penso che puoi obbligare l'impresa a mettere il corrimano sulle pareti a sue spese....per quanto ne so'!

  • gioia_e
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 21 Novembre 2006, alle ore 17:44
    OK, però il D.M. 14 giugno 1989 n. 236 - Regolamento di attuazione della L. 13/89 stabilisce all'art. 4 "Le scale devono essere dotate di parapetto atto a costituire difesa verso il vuoto e di corrimano. I corrimano devono essere di facile prendibilità e realizzati con materiale resistente e non tagliente. "

    O vi è una nuova legge che rende facoltativa l'installazione del corrimano oppure andrebbe applicata questa disposizione. Che ne pensate?
    Vi risultano altre disposizioni in materia?

  • eretisaw
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 22 Novembre 2006, alle ore 14:43
    Ciao, il corrimano è la parte terminale del parapetto/ringhiera/balaustra, da non confondere quindi con un corrimano a muro supplementare utile ma non dovuto secondo le normative, le quali fanno riferimento a elementi di protezione verso il vuoto e nessuna citazione circa il lato della scala protetto dal muro.
    Ciao

    Max

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