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2006-07-10 14:19:43

Piano sicurezza per lavori di ordinaria manutenione?


Metamorf
login
02 Aprile 2005 ore 22:18 11
Salve a tutti, mi chiamo Antonio e vivo vicino a Modena in un piccolo condominio di 4 apparteamenti.

Dobbiamo far rifare la pavimentazione dei 4 balconi che sono sul lato frontale del palazzo e abbiamo fatto fare un preventivo ad una piccola ditta edile.

Noi, essendo solo 4 famiglie non abbiamo un Amministratore di condominio e sto seguendo io la fase di "preparazione dei lavori".

Mi sono informato presso l'ufficio tecnico del mio comune e mi è stato detto che per il cantiere che deve essere allestito non sono necessari permessi in quanto lavori di ORDINARIA MANUTENZIONE (vengono rimossi i vecchi pavimenti dei balconi e rimpiazziati dalle nuove pavimentazioni, non si modifica la struttura dei balconi o della abitazione).

Inoltre non è necessario un permesso dal comune perché il ponteggio che monterà la ditta poggerà su area condominiale.

Il mio dubbio riguarda il piano di sicurezza, in quanto all'uff. tecnico del comune non mi hanno saputo dire con chiarezza se è necessario o meno: da quel che ne so, bisognerebbe comunicare alla ASL locale, con apposito modulo, che si iniziano dei lavori e nominare un geometra, che dovrà essere pagato, per la verifica dei lavori nel rispetto delle norme di sicurezza.

Però - e qui nasce il mio dubbio - mi accenavano che non è obbligatorio se il monte ore di lavoro non supera le 100 ore lavorative (il lavoro di ripristino dei balconi dovrebbe durare 1 o 2 settimane lavorative al massimo, così mi ha detto il titolare della ditta a cui affiderei il lavoro).

Chiedo, c'è qualcuno che mi può dire se è necessario fare questo "piano di sicurezza" o meno??

Grazie a tutti coloro che interverrano.

Antonio.
  • giacuratolo
    Giacuratolo Ricerca discussioni per utente
    Martedì 5 Aprile 2005, alle ore 00:16
    Caro antonio la ditta che esegue i lavori deve presentare un pos personale relativa all'azienda al committente oppure al direttore dei lavori.
    il piano della sicurezza è obbligatorio in due casi:

    1- se si superano i 200 uomini giorno (1 uono che lavora 200 giorni, oppure due che ne lavorano 100 e via di seguito...)

    2. se al lavoro partecipano più imprese distinte e separate (è quindi necessario il piano di sicurezza e coordinamento (questa è la dicitura completa) redatto da apposito professionista.
    Giancarlo, Bologna.

  • ]v[aurizio
    ]v[aurizio Ricerca discussioni per utente
    Martedì 27 Giugno 2006, alle ore 20:56
    La risposta corretta al tuo quesito è:

    Non devi far fare in piano della sicurezza ad un tecnico, ma basta un piano della sicurezza eseguito da parte dell'impresa.

    Il P.Po:s. (piano operativo sicurezza) va fatto in "risposta" al piano del coordinatore lavori, quando questo serve (non in questo caso).

    Quindi devi dire all'impresa di fare il piano di sicurezza

  • giacuratolo
    Giacuratolo Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 29 Giugno 2006, alle ore 17:53
    Maurizio come fai a dire che qui il piano della sicurezza non serve?
    se il ponteggio, per esempio lo monta una ditta esterna?
    se c'è un pavimentatore artigiano?
    si tratta di una piccola ditta, quindi è molto probabile che questo accada, cioè che ci siano + artigiani che collaborano.
    quindi andiamo piano prima di dire che la risposta corretta è...

    poi: il piano della sicurezza è una cosa, il piano operativo della sicurezza è un'altra cosa.

    non esistono domande e risposte, ma esiste un tecnico che fa un piano di sicurezza e coordinamento che va integrato con il pos delle singole aziende. il tecnico ne valuta la fattibilità e che questi siano fattibili in coordinamento l'uno con l'altro.
    infatti il piano che redige il tecnico si chiama "piano di sicurezza e cordinamento".

    per riassumere:

    se esiste una sola ditta si può fare solo il pos

    se ci sono più ditte va fatto obbligatoriamente il piano della sicurezza e coordinamento (da un tecnico abilitato).

  • ma$$imiliano
    Ma$$imiliano Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 29 Giugno 2006, alle ore 18:03
    Ammazzate......
    ma quanti soldi vanno via per fare un piano di sicurezza? A me una ditta farà la ventilazione al tetto, un'altra eseguirà i lavori interni; chi mi vende il parquet provvederà a posarlo. Che devo fare? E quanto mi costerà?

  • giacuratolo
    Giacuratolo Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 29 Giugno 2006, alle ore 18:21
    C'è da aggiungere (nel tuo caso) che il piano è necessario se fai uso, contemporaneamente, di + professionisti.
    se, per esempio, fai adesso il tetto con una sola ditta e chiudi il cantiere e poi tra un anno riapri il cantiere e fai altre cose sempre con una sola ditt aper volta potrebbe non essere necessario.
    comunque siccome il costo si aggira dai 1000 euro in su, e spesso per lavori piccoli non si sposta dai 1000 euro, ti conviene farlo e basta.

  • dendro
    Dendro Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 29 Giugno 2006, alle ore 22:44

    Mi sono informato presso l'ufficio tecnico del mio comune e mi è stato detto che per il cantiere che deve essere allestito non sono necessari permessi in quanto lavori di ORDINARIA MANUTENZIONE (vengono rimossi i vecchi pavimenti dei balconi e rimpiazziati dalle nuove pavimentazioni, non si modifica la struttura dei balconi o della abitazione).

    Inoltre non è necessario un permesso dal comune perché il ponteggio che monterà la ditta poggerà su area condominiale.

    Il mio dubbio riguarda il piano di sicurezza, in quanto all'uff. tecnico del comune non mi hanno saputo dire con chiarezza se è necessario o meno: da quel che ne so, bisognerebbe comunicare alla ASL locale, con apposito modulo, che si iniziano dei lavori e nominare un geometra, che dovrà essere pagato, per la verifica dei lavori nel rispetto delle norme di sicurezza.

    Però - e qui nasce il mio dubbio - mi accenavano che non è obbligatorio se il monte ore di lavoro non supera le 100 ore lavorative (il lavoro di ripristino dei balconi dovrebbe durare 1 o 2 settimane lavorative al massimo, così mi ha detto il titolare della ditta a cui affiderei il lavoro).

    Chiedo, c'è qualcuno che mi può dire se è necessario fare questo "piano di sicurezza" o meno??


    La tua domanda si riferisce alla sicurezza nei cantieri e il riferimento è il D.Lgs. 494/96 (che trovi facilmente in rete).
    Provo a darti alcune informazioni.
    Come prima cosa identifica il Committente: è colui che affida il lavoro, probabilmente nel tuo caso ogni famiglia è Committente (se foste un Condominio sarebbe l'Amministratore)
    Il Committente deve:
    1) prevedere la durata dei lavori;
    2) inviare la notifica preliminare all'ASL quando l'entità dei lavori supera i 200 uomini-giorno;
    2a) inviare la notifica preliminare e nominare anche i coordinatori per la sicurezza, quando inizialmente o per varianti intervenute in corso d'opera si prevede la presenza anche non contemporanea di più imprese E si verifica una delle seguenti condizioni: l'entità dei lavori supera i 200 uomini-giorno OPPURE sono presenti rischi particolarmente aggravati (es. caduta dall'alto cpome nel tuo caso dal ponteggio)
    3) se hai i Coordinatore , verificare che adempiano agli obblighi di redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo Tecnico prima di richiedere i preventivi alle ditte esecutrici ed applichino il piano durante l'esecuzione dei lavori;
    4) inviare il piano di sicurezza e coordinamento a tutte le imprese con la richiesta di preventivo; il preventivo dovrà comprendere i costi per la sicurezza
    5) verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi a cui si affidano i lavori chiedendo copia recente del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio ed alle imprese esecutrici di produrre il Piano Operativo della Sicurezza.

    Non è poco, mi rendo conto.
    Da quello che dici credo che ricadi nel punto 2a): hai più imprese che lavorano anche non contemporaneamente e magari per meno di 200 uomini/giorno, ed hai anche uno dei rischi particolari indicati dal Decreto (caduta dall'alto): quindi notifica all'ASL e nomina Coordinatori in fase di Progettazione e di Esecuzione (in teoria il Coordinatore in fase di Progettazione dovresti nominarlo PRIMA di chiedere i preventivi in modo tale che lui ti rediga il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e tu lo possa trasmettere alle ditte perché ne tengano conto nei preventivi).

    Nota: il titolare di una impresa che lavora NON può fare anche il Coordinatore (per evidente conflitto di interessi !)

    Le ditte devono anche darti il loro Piano Operativo di Sicurezza (POS): il Coordinatore in fase di Progettazione guarda tutti i POS e verifica che siano coordinati con il PSC che ha fatto lui.
    La notifica all'ASL deve contenere (un brutale copia e incolla dal Decreto, allegato III):
    - Data della comunicazione.
    - Indirizzo del cantiere.
    - Committente (i) nome (i) e indirizzo (i).
    - Natura dell'opera.
    - Responsabile (i) dei lavori nome (i) e indirizzo (i).
    - Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i) e indirizzo (i).
    - Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i) e indirizzo (i).
    - Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
    - Durata presunta dei lavori in cantiere.
    - Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
    - Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.
    - Identificazione delle imprese già selezionate.
    - Ammontare complessivo presunto dei lavori.

    Il Responsabile dei lavori può essere il Committente o altro professionista incaricato (e pagato).

    Se non ti è chiaro, dai un'occhiata al D.Lgs. 494/1996 e tieni conto che è stato integrato dal D.Lgs. 528/99 (in questo campo niente è semplice )

  • ]v[aurizio
    ]v[aurizio Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 7 Luglio 2006, alle ore 17:44
    Ti ripeto quanto scritto. Serve il piano fatto dalla ditta legge 457/78 e non quello della 494/96 e successive, prorio per la durata in uomini giorno.

  • dendro
    Dendro Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 10 Luglio 2006, alle ore 09:08
    Ti ripeto quanto scritto. Serve il piano fatto dalla ditta legge 457/78 e non quello della 494/96 e successive, prorio per la durata in uomini giorno.

    Considera che, anche se la durata dei lavori è inferiore ai 200 uomini/gg, nel caso in oggetto sono presenti più imprese che operano ed è presente uno dei rischi particolari indicati nell'allegato II al D.Lgs. 494/96 (caduta dall'alto): questo implica che per il lavoro in questione debbano essere nominati i Cordinatori per la sicurezza (da cui deriva la stesura del PSC).

    Riporto di seguito un estratto del Decreto

    Art. 3 - Obblighi del committente (o del responsabilre dei lavori)
    ...
    3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione in ognuno dei seguenti casi:
    a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno;
    b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell'allegato II.
    ...

    Allegato II - Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'articolo 11, comma 1
    1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
    ...

    Resta da capire se i lavori in oggetto sono "particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera" (come recita l'inciso del comma 1, allegato II).

    Rispetto alla L. 457/78, a quale piano ti riferisci ?

    ciao

  • ]v[aurizio
    ]v[aurizio Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 10 Luglio 2006, alle ore 09:43
    Tu hai ragione pero ci sono 2 considerazione se posso

    1) Le risposte dovrebbero essere tese ad aiutare le persone che fanno le domande e non a confondegli le idee, per questo sicuramente è più facile rispondere con altri quesiti o rimanendo sul vago. La proffesionalità sta nel dare risposte.

    2) Quando si risponde ad una domanda si risponte a quello che in essa è contenuta senza interpretarla in nessuna maniera. Nella domanda si parla di appaltatore e non di appaltatori, quindi deduco che si tratti di un unica figura è chiaro che se si ci pone delle domande alle quali si ci da delle risposte diverse senza conosce le reali arriviamo a conclusioni differenti.


    Quindi ripeto che per come è posta da domanda non serve il CEL (coordinatore esecuzione lavori)


    Certo che se ....... oppure se.....


    Ciao a presto

  • dendro
    Dendro Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 10 Luglio 2006, alle ore 12:49
    Tu hai ragione pero
    ...
    Certo che se ....... oppure se.....

    Ciao a presto

    In generale concordo con te ("non confondiamo le idee") ed in particolare se siamo in ambito professionale.
    In un forum dove capita che Metamorf chiede una cosa ("ho una ditta"), Ma$$imiliano estende ("ne ho 10 di ditte !"), Giacuratolo osserva ("e se il ponteggio lo mette un'altra ditta ?") a mio parere due sono le cose importanti:
    - non dire cose sbagliate;
    - quando affermi qualcosa, in particolare in ambiti normati, citare le fonti.

    ciao

    P.S. però mi rimane il dubbio del Piano ex L. 457/78: a cosa ti riferisci ?

  • ]v[aurizio
    ]v[aurizio Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 10 Luglio 2006, alle ore 14:19
    Certo hai ragione.

    Non è ex, la legge esiste ancora. E' una delle leggi fondamentali dell'edilizia.
    Il piano di sicurezza (anche se non avveniva nella realtà) andava già fatto prima dell'entrata in vigore della legge 494/96.
    La figura del coordinatore non esisteva (era il direttore lavori che verificava il rispetto della legge) ed il piano della sicurezza veniva fatto dalle imprese (alcuni enti pubblici, in realtà, lo richiedevano).
    Qundi siccome, non entriamo nel campo di applicazione della 494/96, per quanto sino a oggi detto, dobbiamo "far i conti" con la vecchia legge che obbliga l'impresa a fare lei il piano.
    Ti assicuro che è cosi

    A presto

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