Fatture per prestazioni nel campo dell'edilizia
Non Imponibile art.17 c. 6 Dpr 633/72
E' confermata l'entrata in vigore da oggi 12.10.2006, la norma della manovra correttiva che prevede l?obbligo di applicare il meccanismo del ?reverse charge? nel settore edile. In tal modo, le fatture dei subappaltatori saranno emesse senza Iva, mentre l?integrazione dei documenti fiscali sarà a carico degli appaltatori. Ne consegue che le imprese subappaltatrici saranno in situazione di credito Iva, mentre le società di costruzione diventeranno debitrici di Iva, al contrario di quanto accadeva finora.
Il Ministero dell?Economia non ha ancora fornito chiarimenti sulle modalità di attuazione della nuova norma. Tra l?altro, non è chiaro se l?inversione contabile si estende alle opere pubbliche e non solo ai lavori in cui il committente è un privato e si è in attesa di specifiche in merito alla fatturazione dei rapporti con l'impresa costruttrice (appalto diretto) .
Indipendente della data di effettuazione del servizio,la non imponibilità vale per le fatture emesse dal 12 Ottobre 2006.
In Pratica :
per i lavori dati in subappalto : tutte le fatture che si ricevono devono essere senza Iva;
Per i lavori eseguiti in subappalto: tutte le fatture emesse devono senza Iva
l'esatta dicitura da riportare in fattura è " Non imponibile ai sensi dell'art.17 c.6 Dpr 633/72"