La legge Regionale (regione Lazio) n.12 dell? 8 Novembre 2004, all?articolo 2 (Opere abusive suscettibili di sanatoria) cita:
b) opere di nuova costruzione a destinazione esclusivamente residenziale realizzate in assenza del o in difformità dal titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati al 31 marzo 2003 che:
1) non abbiano comportato la realizzazione di un volume superiore a 450 metri cubi per singola domanda di titolo abilitativo edilizio in sanatoria a condizione che la nuova costruzione non superi, nel suo complesso, 900 metri cubi, nel caso in cui si tratti di unità immobiliare adibita a prima casa di abitazione del richiedente nel comune di residenza;
Relativamente alla volumetria ho sentito due diverse interpretazioni:
1)Per ogni singola domanda (per ogni singola unità abitativa) non possono essere superati i 450 metri cubi globali (opere da sanare piu? eventuali cubature gia presenti e regolarmente edificate), a condizione che l?intera opera (in cui possono sono presenti altre unità abitative ed altre domande) non superi nel complesso 900 metri cubi.
2)Per ogni singola domanda (per ogni singola unità abitativa) non possono essere superati i 450 metri cubi da sanare (relativi alle sole opere abusive), a condizione che l?intera opera globalmente (opere da sanare piu? eventuali cubature gia presenti e regolarmente edificate) non superi nel suo complesso i 900 metri cubi.
Quale è l?interpretazione corretta? Quali sono gli elementi che la giustificano?
Grazie in anticipo della risposta.