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2010-05-24 15:40:34

Iva su fattura di acconto per detrazione 55% su infissi...


Kalimero
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10 Gennaio 2010 ore 08:12 9
Mi hanno presentato una fattura di acconto per la fornitura e installazione di infissi in alluminio a taglio termico con vetri camera.
Ora mi sorge un dubbio su come dovrebbe essere scorporata l'iva (dato faremo due acconti e un saldo finale).
Si presuppone che non si sappia all'inizio quanto sarà la mano d'opera, quanto saranno i materiali e quando il bene significativo (o almeno io suppongo debba essere così..).
Supponiamo una cifra di 10.000? per comodità di calcolo.
Se avessi una singola fattura finale dovrei fare
Mano d'opera 3.000? Iva 10%
Materiali 1.000? Iva 10%
Finestre 4.000? Iva 10% (3000+1000)
Finestre 2.000? Iva 20%

Dato però la prima fattura è un acconto mi chiedo che Iva indicare per la seguente dicitura :
Fornitura in acconto, per infissi in alluminio a taglio termico serie Ekos, colore xx, con Vetri Camera, da eseguire nel vostro appartamento (l'indirizzo è nei dati beneficiario) per 3.000? di imponibile
La metto al 10% tanto so già che la stornerò per intera nell'ultima?
C'è qualcosa di sbagliato secondo voi?
  • kalimero
    0
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    Domenica 10 Gennaio 2010, alle ore 15:00
    Un ulteriore dubbio mi è sorto leggendo meglio la circolare 16 dell'Enea sulla detrazione del 36%.
    A pagina 10 sulla IVA ridotta dice :
    NB : L'iva ridotta si applica all'intero importo se il falegname costruisce gli infissi acquistando la materia prima, come legno, profilati di alluminio...
    Mi sembra il mio caso : la ditta compra il profilato d'alluminio dalla Ekos, i vetri camera da un'altra ditta.
    Poi taglia i profilati d'alluminio a taglio termico per preparare gli infissi secondo le mie misure : quindi direi che non mi rivende un bene finito ma compra le materie prime e le lavora per ottenere il bene finito.
    Mi sbaglio?

  • anonymous
    0
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    Domenica 10 Gennaio 2010, alle ore 16:23
    Mi potresti per cortesia indicare cosa intendi circolare 16 dell'Enea sulla detrazione del 36%.
    . Forse è una circolare dell'Agenzia delle Entrate. Di che anno?
    Mi interesserebbe anche per risponderti sul merito della tua questione.
    Grazie.

  • kalimero
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Domenica 10 Gennaio 2010, alle ore 17:10
    L'ho presa da qui
    http://digidownload.libero.it/infoenerg ... rcento.pdf
    spero non ci siano problemi per il link esterno...

  • staff
    0
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    Martedì 26 Gennaio 2010, alle ore 07:37
    Per il 55% "infissi", non è necessario indicare in fattura la distinzione tra materiali e manodopera, quindi nessun problema per i beni significativi, l'Iva è sempre al 10%.

    A partire dal 1° gennaio 2008, l`indicazione in fattura del costo della manodopera non e` più richiesta per fruire dell`aliquota IVA ridotta al 10% sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle abitazioni, rendendosi necessario l`adempimento di tale obbligo unicamente ai fini del riconoscimento della detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie (art.1, commi 17-19, della legge 244/2007). Così si e` espressa l`Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 12/E del 19 febbraio 2008, nella quale vengono confermati i chiarimenti forniti in occasione dei recenti incontri con la stampa specializzata che, tra l`altro, riguardano: l`aliquota IVA del 10% sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle abitazioni (art.1, comma 18, della legge 244/2007).
    In tal ambito, e` stato precisato che, per l`applicazione dell`aliquota IVA agevolata sulle manutenzioni eseguite dal 1° gennaio 2008, il contribuente non e` tenuto ad indicare in fattura il costo della manodopera, come avveniva per le operazioni effettuate nel periodo d`imposta 2007, dovendo, invece, indicare separatamente tale costo in fattura unicamente per fruire della detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie.

    Come al solito c'è tutto scritto qui:

    http://www.condomini.altervista.org/Det ... getica.htm

  • cangaceiro
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 19 Maggio 2010, alle ore 08:52
    A partire dal 1° gennaio 2008, l`indicazione in fattura del costo della manodopera non e` più richiesta per fruire dell`aliquota IVA ridotta al 10% sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle abitazioni, rendendosi necessario l`adempimento di tale obbligo unicamente ai fini del riconoscimento della detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie (art.1, commi 17-19, della legge 244/2007). Così si e` espressa l`Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 12/E del 19 febbraio 2008, nella quale vengono confermati i chiarimenti forniti in occasione dei recenti incontri con la stampa specializzata che, tra l`altro, riguardano: l`aliquota IVA del 10% sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle abitazioni (art.1, comma 18, della legge 244/2007).
    In tal ambito, e` stato precisato che, per l`applicazione dell`aliquota IVA agevolata sulle manutenzioni eseguite dal 1° gennaio 2008, il contribuente non e` tenuto ad indicare in fattura il costo della manodopera, come avveniva per le operazioni effettuate nel periodo d`imposta 2007, dovendo, invece, indicare separatamente tale costo in fattura unicamente per fruire della detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie.



    scusa ma cioè che viene riportato a pagina 9 per le manutenzioni ordinarie allora è desueto? perché cita esclusivamente iva agevolata per le parti comune degli edifici residenziali:

    http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm ... 0N3_08.pdf

  • staff
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 19 Maggio 2010, alle ore 11:53
    Nel tuo caso non sussistono problemi.

    L'Agenzia ha ribadito che nelle fatture di "acconto" non è necessario fare distinzioni particolari che saranno invece necessarie in sede di fatturazione "finale" riepilogativa.

  • cangaceiro
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 20 Maggio 2010, alle ore 17:22
    Nel tuo caso non sussistono problemi.

    L'Agenzia ha ribadito che nelle fatture di "acconto" non è necessario fare distinzioni particolari che saranno invece necessarie in sede di fatturazione "finale" riepilogativa.

    No ma guarda che io non ho nessun acconto.


    Ciò che definisce la "lista" dei beni significativi e le modalità di calcolo, come da te sopra scritte, è il Decreto Ministeriale 29 dicembre 1999. Personalmente ho risolto il problema ponendo in fattura il costo della manodopera superiore al costo del bene significativo, indi per cui rispetto la condizione della legge sopra menzionata ovvero del D.M. 29/12/1999.

    Il fatto di aver sostituito un generatore di calore a metano con un nuovo generatore di calore a metano ma a condensazione fa a mio giudizio rientrare l'intervento da un punto di vista urbanistico in "manutenzione ordinaria" ed in tali casi la DIA non viene richiesta dal Comune, viceversa se sotituivo un generatore di calore a gasolio ricadevo nella "manutenzione straordinaria" per cui il deposito della DIA in comune era obbligatorio, per via del cambio di combustibile. Il quanto esposto secondo la legge n°457 del 5 Agosto 1978 e sue seguenti modifiche ed integrazioni.

    Alle maestranze al lavoro che hanno messo mano al locale termico ho rilasciato una dichiarazione a mio nome facendo forza sull'iva agevolata (10%) ai sensi della solita legge D.M. 29/12/1999 e successive modificazioni.

    Non ho un commercialista in quanto mi faccio io stesso da commercialista da sempre e toccandomi mi è andata sempre bene.

    Il nodo che mi ha messo paura è che leggendo la guida sul sito dell'Agenzia delle Entrate, prima a pagina 8 quando recita: "Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all?agevolazione Irpef solo se riguardano determinate parti comuni di edifici residenziali.
    e poi a pagina Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all?agevolazione, come già chiarito,
    solo quando riguardano le parti comuni.

    La guida alla quale faccio riferimento è questa:
    http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wc ... c065cef0e8

    Essendo l'intervento NON su parti comuni ecco che mi è preso il dubbio.

  • staff
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 20 Maggio 2010, alle ore 17:32
    Sei molto ferrato nella materia .......

    Ti consiglio di leggere la "solita" tabella dell'Agenzia delle Entrate dove vengono riportati i lavori ammessi alla detrazione.

    Le tabelle sono due, la prima per i lavori "condominiali", la seconda per i lavari sulle unità immobiliari private.

    Le trovi al "solito" link:

    http://www.condomini.altervista.org/Det ... azione.htm

  • cangaceiro
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 24 Maggio 2010, alle ore 15:40
    Che il mio lavoro rientri nella detrazione 55% è fuori dubbio perché rispetta la posa di nuova caldaia a condensazione più posa su ogni elemento radiante di valvole termostatiche.

    Il dubbio è:una volta appurato che l'intervento da un punto urbanistico è manutenzione ordinaria. Ad esempio sulla fattura dell'elettricista che ha messo mano nel locale termico è correto fargli applicare su tutto manodopera e materiali l'aliquota agevolata del 10%? in ambito di edilizia privata , insomma villetta unifamiliare.

    Dal link da te riportato purtroppo dove in epigrafe parla di aliquota agevolata è un link stantio come si dice a Firenze in quanto fermo al 2007.


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