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2008-07-01 13:02:43

Fcorrisponde a verità iva 10%


Ale69
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25 Giugno 2008 ore 19:24 6
Ero convinto che ponendo in essere una ristrutturazione dell'immobile (con relativa DIA) potessi acquistare io stesso i seguenti materiali pagandoli al 10%:

1)Materiali elettrici
2)Materiali idraulici
3)Materiali sanitari
4)Materiali di consumo per opere murarie: intonaco, mattoni, piastrelle, rivestimenti.
5)Apparecchi di condizionamento

Per quanto riguarda i primi 4 punti il rivenditore mi dice che se l'acquisto avviene tramite artigiano può fare iva agevolata, mentre se lo pago direttamente io pagherei l'iva al 20%.

Questo corrisponde a verità?

Per quanto riguarda di contro gli apparecchi di condizionamento il rivenditore mi riferisce che gli stessi (4000,00) possono essere venduti con iva al 10% e alla mia osservazione che essendo beni significativi potevano essere posti al 10% solo entro il valore della manodopera dell'artigiano elettricista (1600,00) mi riferisce che se vi è una Dia tale bene significativo viene rapportato a tutta la manodopera che serve per la ristrutturazione dell'immobile (circa 15.000,00). Pertanto, lui può già fatturare tutto al 10% tramite invio della Dia. Il tutto a prescindere dal fatto che chi acquista le macchine sia l'artigiano od il proprietario dell'immobile

Chi si sbaglia. Mi date delle delucidazioni dato che tra qualche giorno devo cominciare ad effettuare i pagamenti.........
Vi ringrazion anticipatamente
  • condominiale
    0
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    Mercoledì 25 Giugno 2008, alle ore 19:35
    Ne abbiamo parlato centinaia di volte nel forum.... ogni giorno.

    Comunque alla tua prima domanda ti invito a consultare le tabelle pubblicate dall'Agenzia delle entrate dove trovi i lavori ammessi alla detrazione e l'Iva da applicare ai materiali relativi, le trovi qui:

    http://www.condomini.altervista.org/Det ... azione.htm

    In casi particolari puoi proporre un'autocertificazione al venditore:

    http://www.condomini.altervista.org/Mod ... volata.htm

    Devi sempre tenere conto:

    1) Qualora il costo di determinati beni, definiti come "significativi" superi l'ammontare delle altre prestazioni (manodopera), l'Iva è al 20% su tale parte eccedente. Beni significativi sono: ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e di riciclo dell'aria, sanitari e rubinetteria da bagno, impianti di sicurezza.

    Come puoi notare, anche alla tua seconda domanda c'è la risposta, in presenza di Dia, si terrà conto delle fatture di manodopera per tutti i lavori di ristrutturazione.

    Attenzione al climatizzatore, se è a pompa di calore e "sostituisce" l'impianto di riscaldamento esistente, gode della detrazione del 55% oltre all'Iva del 10%, trovi tutto qui:

    http://www.condomini.altervista.org/Det ... getica.htm

  • ale69
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 25 Giugno 2008, alle ore 19:59
    Scusami Consulente, ti ringrazio per la veloce risposta.ma sono a conoscenza della tabella che tu mi indichi......il problema non sono la tipologia dei materiali ma se acquistandoli separatamente io (non il prestatore d'opera) possa servirmi dell'iva al 10%.

    Spulciando nel vari post avrei inteso che in caso di manutenzione ordinaria e straord. ciò non è possibile (dovrei farlo acquistare dal prestatore d'opera) mentre per il risanamento e la ristrutturazione edilizia posso anhe acquistare i materiali io con aliquta al 10%!

    Mi delucidi in merito?

    Ti ringrazio anticipatamente

  • ale69
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 25 Giugno 2008, alle ore 20:48
    Scusami Consulente non riesco a individuare il testo legislativo da dove hai estrapolato questa citazione:


    Resta ferma l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta al 10% alle prestazioni e ai beni finiti acquistati per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia individuate dall'articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con DPR 6 giugno 2001, n. 380 (precedentemente elencate nell'art.31della legge 5 agosto 1978, n. 457).

    me lo potresti indicare dato che al link sulla ristrutturazione edilizia 36% non riseco a trovarlo grazie!

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 25 Giugno 2008, alle ore 22:26
    Hai inteso perfettamente che per i lavori di "ristrutturazione" (presenza di Dia) l'Iva è al 10% (salvo la limitazione dei beni finiti indicata sopra).

    Hai inteso perfettamente che per i lavori di "manutenzione" straordinaria l'Iva è al 20% per materiali acquistati direttamente dall'utente finale.

    Basta consultare le chiarissime tabelle e le circolari dell'Agenzia riportate sempre nello stesso link.

    L'Agenzia delle Entrate ribadisce che la detrazione spetta:

    Anche i soggetti che eseguono in proprio i lavori possono beneficiare dell'agevolazione, nei limiti delle sole spese sostenute per l'acquisto dei materiali.

    Per l'applicazione dell'Iva bisogna tenere invece conto di quanto detto sopra.

  • end
    0
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    Martedì 1 Luglio 2008, alle ore 12:42
    Buon giorno a tutti i lettori del forum.

    Io sto eseguendo dei lavori di ristrutturazione edilizia
    (demolizione con fedele ricostruzione),
    gran parte dei materiali edili per tale intervento
    li acquisto personalmente, l'IVA che pago è tutta al 20%!!!

    Anche i diversi fornitori che ho me lo confermano: il privato
    paga sempre l'iva al 20% sulle materie prime!

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 1 Luglio 2008, alle ore 13:02
    Per l'acquisto delle materie prime e semilavorati abbiamo indicato più volte il riferimento dell'Agenzia delle Entrate:

    http://www.fiscooggi.it/reader/?MIval=c ... nale=17220

    Quante volte in ogni sezione del forum abbiamo ribadito il concetto:

    Si applica l'aliquota ridotta del 4% alle cessioni di beni finiti forniti per la realizzazione di (n. 24, Tabella A, parte II, D.P.R. n. 633/1972; circ. 19.6.2002, n. 54/E):

    fabbricati non di lusso aventi i requisiti della legge Tupini (L. n. 408/1949);

    costruzioni rurali destinate all'uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle attività agricole e di allevamento (di cui al n. 21 bis, Tabella A, parte II, D.P.R. n. 633/1972).

    Si applica l'aliquota ridotta del 10% alle cessioni di beni finiti forniti per la realizzazione di (n. 127-sexies e 127-terdecies, Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972):

    opere di urbanizzazione e assimilate (di cui al n. 127 quinquies, Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972);

    fabbricati assimilati alle abitazioni non di lusso (di cui al n. 127 quinquies, Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972);

    interventi di recupero (indicati nell'art. 31, L. n. 457/1978), con esclusione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie.

    Beni finiti
    Sono beni finiti i prodotti, diversi dalle materie prime, che, anche successivamente al loro impiego nella costruzione o nell'intervento di recupero, non perdono la loro individualità pur incorporandosi nell'immobile (circ. 2.3.1994, n. 1/E). Si considerano beni finiti, ad esempio: ascensori e montacarichi; infissi e sanitari; prodotti per gli impianti idrici, elettrici e a gas; scale a chiocciola (ris. 9.3.1996, n. 39/E).
    L'aliquota IVA del 4% per l'acquisto di beni finiti si applica anche nel caso in cui un privato costruisce una seconda casa non di lusso, in quanto non è richiesta la sussistenza dei requisiti "prima casa" (circ. 19.6.2002, n. 54/E).
    L'applicazione delle aliquote ridotte è prevista solo nella fase finale di commercializzazione dei beni e previo rilascio di una dichiarazione da parte dell'acquirente in merito all'utilizzazione dei beni stessi per la realizzazione delle opere agevolate. Occorre, altresì, idonea documentazione da cui risulti la natura dell'intervento e l'eventuale autorizzazione amministrativa necessaria, come quella con cui il Comune riconosce che gli interventi di recupero sono effettuati in applicazione della L. n. 457/1978 (Cass. 9.5.2003, n. 7124).
    L'agevolazione può essere estesa anche alle prestazioni di posa in opera da parte del soggetto cedente che si configurano come operazioni accessorie.

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