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2009-03-23 20:42:55

Fattura riepilogativa lavori di ristrutturazione


Fabnan10
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20 Marzo 2009 ore 20:43 11
Ciao a tutti,

premetto che ho cercato nel forum qualcosa per rispondere a questo mio quesito ma non ho trovato niente e quindi vi volevo chiedere io devo pagare il totale dei lavori in 4 parti e naturalemente per i primi 3 acconti non c'è bisogno di specificare manodopera e fino a qui tutto chiaro.

Ora vorrei capire per la fattura riepilogativa come bisogna compilarla per far riferimento alle fatture di acconto? e la manodopera deve essere un'unica voce oppure ad ogni opera tipo "rifacimento bagno" si deve specificare la relativa manodopera?

grazie
  • condominiale
    0
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    Venerdì 20 Marzo 2009, alle ore 21:45
    La fattura può essere solo descrittiva dei lavori in oggetto.

    Dovrà essere ben specificata la differenza tra le spese di manodopera e quelle dei materiali ai fini della corretta applicabilità dell'Iva:

    1) Qualora il costo di determinati beni, definiti come "significativi" superi l'ammontare delle altre prestazioni (manodopera), l'Iva è al 20% su tale parte eccedente. Beni significativi sono: ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e di riciclo dell'aria, sanitari e rubinetteria da bagno, impianti di sicurezza.

    Dal 1 Gennaio 2009 è stata confermata l'aliquota IVA agevolata al 10% per gli interventi di manutenzione straordinaria ai fini del recupero del patrimonio edilizio a destinazione abitativa effettuati fino al 31 dicembre 2010.
    Essa è applicabile sia alla manodopera, sia ai materiali e beni, ma solo nel caso in cui questi ultimi non rappresentino una parte significativa del valore totale, in caso contrario l'aliquota agevolata si applica solo alla differenza.
    I beni per i quali è prevista l'applicazione dell'aliquota al 10% solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e il loro valore e sono: - infissi interni ed esterni; - ascensori e montacarichi; - video citofoni; - impianti di sicurezza; - apparecchiature di condizionamento e riciclo dell?aria; - sanitari e rubinetteria da bagni;-caldaie. Non sarà applicabile l'aliquota agevolata al 10% a: - materiali o beni fornito da un soggetto diverso da colui che esegue i lavori; - materiali o beni acquistati direttamente dal committente; - prestazioni professionali; - prestazioni di servizi legati a subappalti alla ditta che svolge i lavori.

    Naturalmente saranno riportate le somme degli anticipi gia versati.

  • fabnan10
    0
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    Sabato 21 Marzo 2009, alle ore 15:58
    Cioè io non riesco a capire questo, come si fa la descrizione dell'importo totale nell'ultima fattura?

    il mio caso sarà così lavori totali da 22800+iva:
    1) fattura di acconto di 8000+iva 10% (descrizione fattura di acconto per ristrutturazione).
    2) fattura di acconto di 5700+iva10% (descrizione fattura di acconto per ristrutturazione).
    3)fattura di acconto di 5700+iva10% (descrizione fattura di acconto per ristrutturazione).

    4)fattura riiepilogativa con saldo di 3400 +iva dove nella descrizione posso fare tranquillamente la distinzione di tutti e 22800 tra materiali e manodopera anche se poi il totale imponibile e iva sono di 3400 + 340?

    grazie in anticipo

  • condominiale
    0
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    Sabato 21 Marzo 2009, alle ore 18:36
    Non è un tuo problema.

    Sarà il commercialista che consiglierà l'impresa sulla compilazione corretta della fattura.

    Sta di fatto che se l'ammontare sella quota della manodopera fosse troppo bassa e nella fattura comparissero materiali come beni significativi dei quali l'elenco te l'ho indicato sopra, potrebbero essere costretti ad applicare l'aliquota Iva al 20% sulla differenza tra manodopera e materiali.

    Non avendolo tu specificato, non posso esserti di ulteriore aiuto.

    Leggi meglio l'indicazione che ti ho riportato sopra._

  • fabnan10
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Domenica 22 Marzo 2009, alle ore 00:22
    Allora come beni significativi sicuramente ci saranno un condizionatore, un impianto di allarme sanitari e rubinetteria da bagni e una caldaia.

    Mi rendo conto che non è un mio problema la fattura ma meglio sapere come è corretto farla in modo tale che se viene compilata male la faccio correggere subito.

    cmq non mi hai fatto capire una cosa ma la voce manodopera è unica in fattura oppure ci deve essere una voce ad ogni lavoro svolto?

    per capirci:

    impianto elettrico materiele 3000 euro e manodopera 2000; installazione condizionatore manodopera 200 condizionatore 200; impianto di riscaldamento materiale 500 e manodopera 500;

    oppure specifica di tutti i materiali e un'unica voce manodopera?

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Domenica 22 Marzo 2009, alle ore 08:50
    Una fattura riepilogativa non è necessario sia dettagliata, sempre che siano state dettagliate le precedenti fatture di acconto.

    Per la norma che a noi interessa, ai fini della corretta applicabilità dell'Iva, è necessario però che vi sia la distinzione dei costi tra manodopera e materiali e che siano indicati i costi dei beni significativi.

  • fabnan10
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Domenica 22 Marzo 2009, alle ore 12:45
    Forse sarò io che non mi faccio capire....

    io dovrò avere la fattura riepilogativa perché su quelle di acconto ci farò scrivere solo nella descrizione "fattura di acconto lavori di ristrutturazione"!.

    Appurato questo voglio capire come è giusto fare questa benedetta fattura riepilogativa di tutti i lavori che mi svolgeranno.

    Ho capito anche che dovranno essere distinti i materiali la manodopera ed eventuali beni significativi.

    La cosa che non capisco e se la manodopera deve essere un'unica voce in fattura riepilogativa o più voci!

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Domenica 22 Marzo 2009, alle ore 12:48
    La voce "manodopera" può essere unica con il relativo costo, mentre la voce "materiali è necessario sia descrittiva per ciò che ho detto sopra.

  • fabnan10
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Domenica 22 Marzo 2009, alle ore 12:51
    E allora scusa considerando una ristrutturazione totale che devo fare il costo dei beni significativi non supererà mai e poi mai quello della manodopera totale.

    giusto?

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Domenica 22 Marzo 2009, alle ore 14:17
    La norma dell'Iva agevolata (10%) limitata è stata imposta proprio per i fatto che le imprese tendono a fatturare meno di manodopera sulla quale pagano imposte piene, mentre tendono a fatturare volentieri i materiali da cui possono essere da loro detratti i costi dei relativi acquisti.

  • arescri
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 23 Marzo 2009, alle ore 20:13
    Vorrei porvi il mio caso per capire se ho applicato correttamente la procedura:
    la mia ditta ha fatto due fatture, primo e secondo S.A.L., in entrambe ha messo "lavori di ristrutturazione presso abitazione di cui all'oggetto", spese materiali tot/spesa manodopera tot.
    Poi ho allegato la relazione tecnica che il geometra (compilatore della DIA) ha presentato in comune per la chiusura dei lavori.
    Grazie a tutti

  • condominiale
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 23 Marzo 2009, alle ore 20:42
    In linea di massima andrebbe anche bene, sempre tenendo conto della norma fondamentale che centinaia di volte ho inserito nel forum:

    1) Qualora il costo di determinati beni, definiti come "significativi" superi l'ammontare delle altre prestazioni (manodopera), l'Iva è al 20% su tale parte eccedente. Beni significativi sono: ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e di riciclo dell'aria, sanitari e rubinetteria da bagno, impianti di sicurezza.

    Dal 1 Gennaio 2009 è stata confermata l'aliquota IVA agevolata al 10% per gli interventi di manutenzione straordinaria ai fini del recupero del patrimonio edilizio a destinazione abitativa effettuati fino al 31 dicembre 2010.
    Essa è applicabile sia alla manodopera, sia ai materiali e beni, ma solo nel caso in cui questi ultimi non rappresentino una parte significativa del valore totale, in caso contrario l'aliquota agevolata si applica solo alla differenza.
    I beni per i quali è prevista l'applicazione dell'aliquota al 10% solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e il loro valore e sono: - infissi interni ed esterni; - ascensori e montacarichi; - video citofoni; - impianti di sicurezza; - apparecchiature di condizionamento e riciclo dell?aria; - sanitari e rubinetteria da bagni;-caldaie. Non sarà applicabile l'aliquota agevolata al 10% a: - materiali o beni fornito da un soggetto diverso da colui che esegue i lavori; - materiali o beni acquistati direttamente dal committente; - prestazioni professionali; - prestazioni di servizi legati a subappalti alla ditta che svolge i lavori.

    Comprendi che l'Iva indicata in fattura deve essere "certa" per non subire possibili sanzioni!

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