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2015-01-19 22:42:00

Fattura dettagliata o no?


Arescri
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18 Settembre 2009 ore 12:32 10
Buongiorno a tutti,

mi trovo a dove fatturare la fine dei lavori per il 55%, ora dato che per quella di acconto non ci sono grossi problemi in quanto mi sono limitato ad elencare separatamente il "costo manodopera" e "costo materiali" ora giunge il problema per quella di saldo.

Il commercialista mi ha detto che in quest'ultima oltre a separare i due costi bisogna indicare dettagliatamente i materiali (vds norme generali sulle fatture).

Ora sia il commercialista stesso che l'impresa mi hanno detto che per quanto riguarda il dettaglio rimane solo nella teoria perché nella pratica non lo fà nessuno e sino ad ora non ci sono state contestazioni dall'AdE.

Le motivazioni addotte sono: tanto la ditta ha fatture dei materiali per se eventualmente da portare in vione, dato che compera all'ingrosso è difficile stabilire prezzo e quantità per il singolo ed altro....

Grazie
  • anonymous
    0
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    Sabato 19 Settembre 2009, alle ore 20:52
    Senza la pretesa di sentenziare, ti esprimo solo delle considerazione che ritengo certe:
    - nessuna norma relativa alle detrazioni 36% o 55% richiede un dettaglio (a che livello poi?) delle fatture;
    - la suddivisione tra importo relativo alla manodopera ed importo relativo ai beni o prodotti (eventualemente finiti, semilavorati, significativi, ecc.) è funzionale al calcolo dell'IVA agevolata, non alla detraibilità. E' comunque una responsabilità di chi emette la fattura;
    - è il "costo della manodopera", che non è l'importo o corrispettivo o prezzo della manodopera, che deve sempre essere "evidenziato" (legge 248/2006). Deve essere il contribuente a richiederlo al suo fornitore;
    - se un soggetto fattura in maniera non conforme a quello che è obbligata a fare, è ancora responsabilità di chi emette la fattura;
    - probabilmente vi sono casi in cui la fattura deve essere ad certo livello di dettaglio (immagino per esempio, se chi la emette ha contabilità di magazzino). Non è il normalmente il caso, per esempio,
    delle piccole imprese artigiane
    -contestazioni dell'AdE ai contribuenti non ce sono ancora state. Giusto. Anche perché i controlli sulle dichiarazioni del 2008, primo anno in cui si detraeva il 55%, non sono state ancora iniziate.
    - se il commercialista potesse riferire a quale norma specifica si riferisce riguardo a dettaglio fatture e detraibilità, sarebbe anche utile a me e forse anche ad altri.

  • igronca
    0
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    Mercoledì 23 Settembre 2009, alle ore 18:05
    Art.21 DPR 633/72 (la normativa in campo IVA per interderci)
    "La fattura e' datata e numerata in ordine progressivo per anno solare e contiene le seguenti indicazioni:
    ....natura, qualita' e quantita' dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;"
    Non esistono obblighi diversi a seconda del tipo di soggetto che fattura e nemmeno nel caso di detrazioni 36% o 55%.
    E' evidente che se la fattura non è dettagliata la responsabilità è di chi la emette e dunque chi la utilizza per il 36% o 55% non ha problemi.
    la violazione della disposzione prima della riforma del 1997 del regime sanzionatorio in campo tributario era autonomamente sanzionabile. Adesso non più salvo che non si inqadra in un più generale contesto di inattendibilità della contabilità.
    E' vero. E' una norma non molto osservata, specialmente dagli artigiani. A dire il vero per il dettaglio si può anche far riferimento ad un altro documento, ad esempio un preventivo dettagliato (come doverbbe essere) o un compouto metrico o una distinta ecc. ., documenti che in questo caso diventano parte integrante della fattura.
    Chi presenta una DIA ad esempio ha già un dettaglio di queste opere e dunque potrebbe essere sufficiente fare riferimento ad esso. Se manca o non è sufficientemente dettagliato la fattura va fatta in osservanza della disposizione citata.

  • anonymous
    0
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    Mercoledì 23 Settembre 2009, alle ore 19:58
    "Fornitura di 10 serramenti in legno e vetro camera tot. ? xxxx"
    Non è indicata la natura, la qualità e la quantità dei beni?
    Per dettaglio io intenderei, per esempio, che per ciascun serramento sia indicato il prezzo (1° livello). Oppure che sia indicato il prezzo di ciascun telaio, ciascun vetro, ciascun insieme di ferramenta (2° livello). Oppure che sia indicato, invece di ciascun insieme di ferramenta, i prezzi dei cardini, delle maniglie, dei meccanissmi, ecc. (3° livello). Oppure, oppure, oppure... alla fine dimostrei l'esistenza, con rispetto scrivendo, di Dio.
    Dove è definito il livello di dettaglio da indicare in fattura?

  • igronca
    0
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    Giovedì 24 Settembre 2009, alle ore 20:18
    Il livello di dettaglio deve essere quello minimo per arrivare ad individuare il prodotto o la prestazione oggetto di fatturazione secondo categorie omegenee per valore. Cioè se scrivo porta in legno è troppo generico perche non è un categoria omogenea. All'interno ve ne sono di troppe differenti per valore. Per indiviaduare il tipo di porta allora sarà sufficiente definire che strutturta interna (tanburrata o mdf o listellare) ecc. che rivestimento esterno (laminatino, melamminico ecc..) le dimensioni e l'apertura. In questo modo individuo un tipo di porta il cui valore è più o meno omogeneo e cioè le altre differezne che comunque possono esserci non modificano sostanzialmente ls qualità e dunque il valore del prodotto (a meno che ovviamente non metto una maniglia d'oro nel qual caso va specificato). Certo il livello di dettaglio si può ulteriormente approfondire ma ai fini fiscali non è necessario. Insomma occorre far riferimento alla pratica mercantile in base al quale si definisce il prezzo di un prodotto ovvero di una prestazione.
    E' chiaro che se ad una porta è associato un processo di produzione determinato per cui il prodotto è ben definito secondo uno specifico standards produttivo cui corrisponde una univoca tipologia di porta contraddistinta con un nome o un codice riportato in un listino o in un depliants o altro allora molto più semplicemente può essere sufficiente indicare il solo nome o codice. La porta in tal modo è perfettamente definita secondo canoni piùche sufficienti.

    Resta il fatto che le descrizioni riportate in fattura sono il più delle volte eccessivamente generiche e questo non è un bene per l'acquirente che in questo modo ha difficoltà a contestare la non conformità del prodotto alle regole d'arte o ai requisiti di qualità minimi ed alle sue intenzioni di acquisto. Ai fini fiscali non ha quasi mai alcuna conseguenza. Ormai siamo avviati in un processo di semplificazione degli adempimenti che ci vuol ben altro per meritare le attenzioni del fisco.

  • anonymous
    0
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    Venerdì 25 Settembre 2009, alle ore 07:54
    "il livello di dettaglio deve essere quello minimo per arrivare ad individuare il prodotto o la prestazione oggetto di fatturazione secondo categorie omegenee per valore"
    La necessità di applicare in fattura i concetti delle categorie omogenee, per imprese senza obbligo di contabilità di magazzino, è una prassi consigliata o l'adempimento di una norma? Nel secondo caso potresti citarne i riferimenti precisi?

  • igronca
    0
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    Venerdì 25 Settembre 2009, alle ore 14:54
    È una esemplificazione della norma che ho già citato in materia di fatturazione. Il prodotto o la prestazione individuato in base alla natura, qualità e quantità è un prodotto che sarà contraddistinto da un valore più o meno omogeneo. Se un artigiano produce due tipologie di porte a prezzi differenti è evidente che vi saranno differenze trattandosi di porte qualitativamente differenti. Si può certamente dare anche il caso che allo stesso prezzo egli possa produrre porte differenti, ma ovviamente anche in questo caso dovrà fornire in fattura una descrizione diversa per ognuna delle due porte anche se il prezzo è più o meno lo stesso.
    Non vi sono altre norme specifiche in materia di fatturazione. Il raggruppamento per categorie omogenee è un concetto che comunque riguarda le modalità di valutazione delle rimanenze, obbligo che sussiste per tutti i tipi di contribuenti a prescindere se si abbia o meno una contabilità di magazzino.

  • anonymous
    0
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    Venerdì 25 Settembre 2009, alle ore 17:28
    Come confermi, non c'è altra norma che quella citata (art.21 DPR 633/72 "La fattura... contiene le seguenti indicazioni: ...natura, qualita' e quantita' dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione")
    La tua è quindi una rispettabile interpretazione.
    Sappiamo però che in questa materia conviene riferirsi a quelle dell'Agenzie dell'Entrate, se esistono. Puoi citarmi qualche documento dell'Agenzia che avvalora la tua tesi?

  • arescri
    0
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    Venerdì 25 Settembre 2009, alle ore 18:43
    Un saluto a tutti,
    bene, ho visto che che ho scatenato un bella discusione in merito.....................
    Visto che ho presentato DIA per ristrutturazione, che ho depositato la pratica relativa alla legge 10/___, che a breve faro comunicazione di fine lavori con la relativa pratica del 55% (scheda infirmativa, etc. etc.) capisco perché sia comercialista che l'impresario mi hanno consigliato per non impazzire di fare una fattura generica (indicando solo costo manodopera e materiali) anche se la legge in materia di fatture generalmente preveda il dettaglio.

  • igronca
    0
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    Lunedì 28 Settembre 2009, alle ore 07:19
    Credo che tu abbia inteso perfettamente. Una fattura anche generica in presenza di altri documenti che danno un dettaglio dei lavori va bene.
    Che in fattura è richiesto un minimo di dettaglio oltre che dalla normativa IVA si deduce indirettamente dal principio di inerenza (art. 109 TUIR 917/786) che condiziona le imprese ed i professionisti. Se non fosse richiesto un livello minimo di dettaglio per assurdo potrebbe bastare indicare in fattura solo ?vendita merce? o ?prestazione di servizi? o ?prestazioni professionali? come invero talvolta succede con i professionisti. Ciò espone a rischio chi quelle fatture porta in deduzione dal proprio reddito detraendo l?IVA relativa perché l?amministrazione finanziaria in presenza di fatture generiche non può accertare il loro collegamento all?attività produttiva di ricavi. In tal senso esistono diverse pronunce anche della suprema Corte (se riesco a reperirle te le cito). Stesso discorso può estendersi ovviamente anche a chi emette la fatture. Se non è possibile ricollegare il ricavo contabilizzato con i costi sostenuti perché la eccessiva genericità delle fatture emesse non lo consente possono sorgere problemi in sede di controllo. Una delle modalità di verifica dei ricavi dichiarati è infatti il controllo indiretto, cioè il riscontro tra gli acquisti di merci e prodotti o prestazioni di servizi ed i ricavi conseguiti. Giusto per continuare con lo stesso esempio, se fatturo porte con struttura tipo in mdf mi dovrò necessariamente ritrovare tra gli acquisti o tra le rimanenze quantità di quella materia compatibili con le porte lavorate altrimenti legittimo l? accertamento di costi in nero da parte dell?organo di controllo o di maggiori ricavi non contabilizzati. Anche su questo riguardo esistono pronunce giurisprudenziali e anche della stessa Agenzia delle entrate. Ovviamente non le ho sottomano e se ho tempo di cercarle te le citerò. In definitiva è sempre meglio fornire un mimimo di dettaglio in fattura senza eccedere, a garanzia sia di chi emette la fattura sia di chi la fattura la riceve e non solo per ragioni fiscali (si pensi alle garanzie previste dal C.C.)

  • esausta
    0
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    Lunedì 19 Gennaio 2015, alle ore 22:42
    Sto eseguendo lavori di manutenzione straordinaria. L impresa edile mi ha fatto una fattura con questa dicitura: acconto lavori edili relativi a lavori di manutenzione straordinaria di cui alla cil xxx del xxx.
    Ora la ditta ha abbandonato il cantiere e non emetterà alcun fattura a saldo.
    posso detrarre questa fattura ?
    Io penso di no, ma non so cosa fare Intimo alla ditta di indicare analiticamente i lavori eseguiti?

    E se, come penso non adempie cosa faccio per detrarre la somma ?

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