Ciao e scusami di nuovo se abuso della tua pazienza,
domanda : il familiare convivente può partecipare alla detrazione anche se al momento invio mod. Ag. Di Pescara, convive con il titolare in una abitazione diversa dall? immobile in via di ristrutturazione?
Mi spiego:
1. convivo dal 1998 con mio padre 86 anni( usurfruente di legge 104 a mio carico) in una abitazione, intestata a lui, e dove abbiamo entrambi la residenza
2. ho acquistato 2 anni fa ,come prima casa, una casetta indipendente tutta da ristrutturare e non agibile
3. a luglio ho cominciato i lavori di ristrutturazione + ampliamento con permesso di costruzione edilizio rilasciato dal comune, comunicando con apposito modulo inizio lavori all?Agenzia delle entrate di Pescara ,e continuando a vivere con mio padre nella vecchia abitazione.
4. fino a tutto oggi,novembre, io e mio padre risultiamo sempre residenti e conviventi nella vecchia abitazione
5. non avendo sufficiente capienza irpef ho sfruttato lo stato di familiare convivente di mio padre per effettuare pagamenti con bonifici dal suo conto corrente, indicando egli stesso come beneficiario della detrazione
6.Il dubbio è: ma la convivenza deve sussistere nello stesso immobile che si sta ristrutturando??????? ( il dubbio mi è sorto confrontando ciò che dice la guida fiscale dell?agenzia delle entrate e ciò che è riportato nel link:http://www.condomini.altervista.org/DetrazioneRistrutturazione.htm)
Infatti:
la legge dice che possono beneficiare della detrazione i familiari del titolare dell?immobile conviventi al momento dell?invio della comunicazione inizio lavori a Pescara. Riporto testualmente cosa è scritto nella GUIDA FISCALE RILASCIATA DALL?AGENZIA DELLE ENTRATE per il 2008
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/res ... 0N3_08.pdf
?Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell?immobile oggetto dell?intervento, purché sostenga le spese, le fatture e i bonifici siano a lui intestati e purché la condizione di convivente o comodatario sussista al momento dell?invio della comunicazione di inizio lavori (vedi più avanti).
Sono definiti familiari, ai sensi dell?art. 5 del Testo Unico delle imposte sui redditi, il coniuge,
i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado.
In questo caso (e ferme restando le altre condizioni) la detrazione spetta anche se le abilitazioni
comunali sono intestate al proprietario dell?immobile e non al familiare che usufruisce
della detrazione.?
Nel link : http://www.condomini.altervista.org/Det ... azione.htm è riportato
L'agenzia delle Entrate, nell'ambito della risoluzione 184/E del 12 giugno 2002, ha tenuto a precisare che il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile può essere ammesso a fruire della detrazione Irpef, a condizione che: sussista la situazione di convivenza sin dal momento in cui viene effettuata la comunicazione preventiva all'inizio dei lavori al Centro operativo di Pescara (al riguardo, si veda anche la risoluzione 6 maggio 2002, n. 136); le spese risultino effettivamente a carico del familiare convivente già al momento dell'avvio della procedura, coincidente con l'invio della dichiarazione di inizio lavori all'amministrazione finanziaria. Nello stesso ambito, l'agenzia delle Entrate ha, inoltre, precisato che non è necessario che l'abitazione nella quale convivono «familiare» e intestatario dell'immobile costituisca per entrambi l'abitazione principale, mentre è necessario che i lavori agevolati siano effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza (circolare 24/E del 10 giugno 2004). Tuttavia, se il figlio ha trasferito la residenza nella casa acquistata per fruire delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, probabilmente il padre non risulterà più convivente con il figlio e la detrazione Irpef non potrà trovare applicazione a meno che, prima dell'inizio dei lavori, anche il padre trasferisca la residenza nella casa del figlio
ti sarei realmente infinitamente grato se mi dessi una risposta boolena del tipo, si o no,qui rischio di perdere la detrazione, anche se penso che orami tutto questo diventerà una chimera,visto il decreto legge approvato venerdì 29-11-2008: (detrazione 55% non più garantita)